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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, sentenza n. 752 depositata il 2 settembre 2024 – Ai fini Irap, l’art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013, nell’aver previsto, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente, l’applicazione della disciplina del transfer pricing ex art. 110, comma 7, TUIR anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore (dal 2008 in poi), costituisce norma interpretativa. L’efficacia retroattiva non lo espone a fondati sospetti di illegittimità costituzionale e comunitaria per violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività delle leggi, buona fede e legittimo affidamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30818 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di imposta armonizzata, che la violazione del limite previsto per legge alla compensabilità equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del favor rei, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell’innalzamento del limite d’importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto.

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