L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) risponde ad importanti requisiti riguardo al bando di gara di rinnovo della concessione dei gioco del Lotto con un particolare focus sui sistemi di devoluzione e sul piano di subentro.
Di seguito il testo integrale.
QUESITO 1
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in ordine al piano di subentro, chiedendo, “per garantire una procedura di subentro efficace da parte del nuovo concessionario, nonché rendere la fase di innovazione tecnologica trasparente a rivenditori e consumatori” di poter utilizzare “tramite specifici flussi di integrazione da realizzare, i dati che SOGEI riceve tramite i flussi di controllo ADM dall’attuale concessionario”.
In particolare, si richiede di:
- “condividere con SOGEI e sviluppare questi flussi di integrazione transazionali, in modalità schedulata e con aggiornamento in tempo quasi reale, nella fase di subentro e poterli utilizzare per l’alimentazione del nuovo sistema del concessionario entrante al go-live e durante la fase di innovazione tecnologica fino alla dismissione del sistema devoluto. I contenuti a livello di esempio sono: dettagli anagrafici dei punti di raccolta, giocate, pagamenti, annulli.”
- la conferma che questo approccio è percorribile e proponibile nello scenario di subentro e transizione
RISPOSTA AL QUESITO 1
Le operazioni di messa a disposizione del sistema devoluto al nuovo concessionario sono oggetto di fase successiva all’aggiudicazione e sono gestite sotto la supervisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
QUESITO 2
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in ordine all’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”.
In particolare, si chiede se, in relazione ai processi di contabilità, logistica e anagrafica “per il corretto e completo funzionamento del sistema in devoluzione, occorrano ulteriori funzioni allo stato non oggetto di devoluzione”.
RISPOSTA AL QUESITO 2
Il sistema oggetto di devoluzione contiene – anche in considerazione della circostanza che il piano di subentro non comporta attribuzione di punteggio – gli elementi idonei a presentare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione, nonché ad assicurare la continuità del servizio.
La devoluzione del sistema è oggetto di fase successiva all’aggiudicazione ed è gestita sotto la supervisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, cui il sistema è devoluto.
QUESITO 3
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in merito all’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”; in particolare si richiede “a quale titolo verrà trasferito al nuovo concessionario il software oggetto di devoluzione (terminale, sistemi centrali, etc.)”, se:
- (i) con licenza d’uso con impegno da parte del concessionario uscente a supportare eventuali aggiornamenti,
- (ii) con la consegna di codici sorgente con possibilità di implementare autonomamente modifiche evolutive
“Si richiede inoltre se il software oggetto di devoluzione verrà trasferito a titolo gratuito, insieme agli asset devoluti, o titolo oneroso”
RISPOSTA AL QUESITO 3
Il sistema oggetto di devoluzione contiene tutto il necessario per implementare, eventualmente e in modo autonomo, modifiche evolutive.
La devoluzione del sistema utilizzato per l’attuale concessione è a vantaggio di ADM e le operazioni di messa a disposizione del medesimo al nuovo concessionario sono oggetto di fase successiva all’aggiudicazione e gestite sotto la supervisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La messa a disposizione del sistema, così come descritto e devoluto ad ADM è a titolo gratuito.
Va da sé che le modalità con le quali è garantita la devoluzione al nuovo concessionario sono gestite secondo quanto previsto nelle Regole tecniche e in base al piano di subentro presentato dal candidato che assume gli oneri delle operazioni conseguenti ivi descritte.
QUESITO 4
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in merito all’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”; in particolare è stato richiesto se “l’assistenza tecnica prestata in virtù del contratto di servizio citato consista solo nell’assistenza sul campo o comprenda anche il servizio di CRM (ad esempio il call center per ricevere le segnalazioni dai punti di raccolta fisici)”.
RISPOSTA AL QUESITO 4
Come specificato nel paragrafo 5.1.3 dell’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”, per l’assistenza applicativa si fa riferimento ai contratti relativi alle licenze in uso dei packages applicativi.
QUESITO 5
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in merito all’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”; in particolare “si chiede di confermare che l’app per il gioco denominata My Lotteries sviluppata dall’attuale concessionario sia considerata un bene immateriale facente parte del sistema automatizzato oggetto di devoluzione e che sarà quindi trasferita al nuovo concessionario.”
RISPOSTA AL QUESITO 5
Tutti i beni materiali o immateriali necessari al funzionamento del servizio oggetto di affidamento e pertanto oggetto di devoluzione da parte dell’attuale concessionario sono elencati nell’Allegato Tecnico “Sistema oggetto di devoluzione”.
QUESITO 6
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in merito al progetto di fattibilità tecnica.
In particolare, “si richiede di confermare che le iniziative di investimento volte alla digitalizzazione dei servizi, non contrarie a norme o decreti vigenti, tuttavia, non ancora contemplate dalla normativa vigente, possano comunque essere incluse e descritte nel progetto di fattibilità tecnica e pertanto ricomprese tra gli importi delle spese richieste al punto I.C della tabella 2.2, evidenziando per ciascuna iniziativa la necessità di un propedeutico intervento normativo/regolatorio”.
RISPOSTA AL QUESITO 6
Tutte le iniziative di innovazione sono normalmente non contemplate nella normativa vigente proprio in quanto trattasi di innovazione.
Ovviamente alcune di esse possono essere vietate dalla normativa vigente e in tal caso la presenza di un vincolo normativo e l’indisponibilità alla rimozione del medesimo da parte di ADM non rendono possibile la valutazione delle iniziative alla stessa stregua di quelle non vietate.
Resta peraltro nella discrezionalità della Commissione giudicatrice la possibilità di valutare in ogni caso anche iniziative allo stato non realizzabili, laddove le medesime, secondo il progetto presentato, abbiano un impatto tale da rendere effettivamente migliorativo il servizio e giustifichino eventuali proposte normative.
QUESITO 7
È pervenuta la richiesta di chiarimenti in merito al “progetto di fattibilità tecnica e alla banda di trasmissione da e verso il punto di raccolta e tempo di attraversamento rete” con fattore di valutazione “Banda garantita in upload, download e tempo medio di attraversamento”.
In particolare, “si chiede di chiarire:
1. Fra quali interfacce viene definita la banda in upload e download, ad esempio:
• relativamente al solo ultimo tratto della rete di accesso (ad esempio, nel caso di rete FTTC, fra interfaccia della CPE lato rete e il DSLAM),
oppure
• sulla rete dell’operatore di telecomunicazioni, fra interfaccia lato rete della CPE e punto di consegna del traffico all’interfaccia fra la rete dell’operatore e del Candidato,
oppure
• end-to-end, ossia fra la CPE al punto di raccolta fisico e sistemi informatici di front-end nei Data Center del Candidato.
2. In quali condizioni di traffico deve essere calcolata la banda garantita:
• considerando la massima banda fisicamente disponibile sulla linea di accesso (velocità nominale)
oppure
• considerando la banda disponibile misurata ad un tipico punto di raccolta fisico, con overbooking standard dell’operatore, in condizioni di traffico normale per tutti gli altri punti della rete, oppure
• considerando un certo fattore di overbooking, che dovrà essere specificato nell’offerta,
oppure
• considerando il caso più critico, ossia senza overbooking (caso in cui in cui tutti i punti di raccolta utilizzino contemporaneamente la massima banda disponibile)
3. Il dato riguarda quanti Punti di Raccolta:
• una certa percentuale dei punti di raccolta (ad esempio 90%)
oppure
• tutti i punti di raccolta eccetto quelli definiti in digital divide (ossia non raggiunti da tecnologie ultrabroadband fisse)
oppure
• tutti i punti di raccolta”.
RISPOSTA AL QUESITO 7
In relazione alla richiesta di cui al punto 1, la banda in upload e download è definita end-to-end, ossia fra la CPE al punto di raccolta fisico e sistemi informatici di front-end nei Data Center del Candidato.
In relazione alla richiesta di cui al punto 2, va considerato il caso più critico anche se il candidato può considerare un certo fattore di overbooking e specificarlo nell’offerta.
In relazione alla richiesta di cui al punto 3, il dato riguarda tutti i punti di raccolta.
QUESITO 8
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine ai requisiti di solidità patrimoniale di cui al capitolo 8, paragrafo 1, delle regole amministrative.
In particolare, si chiede conferma che “nel caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamenti temporanei, di consorzi, di retisti, o di GEIE, suddetti requisiti non verranno verificati con riferimento a ciascun’impresa costituente il raggruppamento temporaneo, il consorzio, i retisti e il GEIE.”.
Si chiede, inoltre, di chiarire “quali siano le modalità con cui, in sede di presentazione dell’offerta, il candidato si deve impegnare a rispettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti previsti dal capitolo 8 delle Regole Amministrative (cfr. capitolo 13 delle Regole Amministrative)”
Infine, si chiede di chiarire se “con riferimento alla dichiarazione relativa ai dati identificativi di tutti i soggetti elencati nel capitolo 8 delle Regole amministrative tenuti alla verifica dei requisiti e alla mancanza di cause ostative di cui all’allegato 12 allo schema di domanda di partecipazione, si prega di chiarire se detta dichiarazione (i) si riferisca esclusivamente ai requisiti di cui al capitolo 8, paragrafi 2 e 3, delle Regole amministrative (ii) in caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamenti temporanei, di consorzi, di retisti, o di GEIE, debba contenere i dati identificativi di presidente, amministratore e procuratore di ciascun operatore costituente il raggruppamento temporaneo, il consorzio, i retisti e il GEIE”.
RISPOSTA AL QUESITO 8
In osservanza al disposto di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i requisiti di cui al paragrafo 8.1 delle Regole amministrative – che si trasformano in obblighi per il concessionario – devono essere posseduti dal candidato, ovvero in caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi, di retisti, o di GEIE, dall’impresa partecipante che ha la qualifica di operatore di gioco.
Le modalità con cui, in sede di presentazione dell’offerta, il candidato si deve impegnare a rispettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti previsti dal capitolo 8 delle Regole Amministrative, sono assolte mediante le dichiarazioni contenute all’interno dello Schema di domanda di partecipazione e dei relativi allegati.
La dichiarazione, di cui all’allegato 12 alle Regole amministrative, che il candidato deve rendere in sede di presentazione dell’offerta, si configura come la necessaria messa a disposizione dei nominativi delle persone fisiche che detengono un ruolo all’interno di tutte le imprese facenti parte della compagine del candidato e che pertanto sono soggette alle verifiche di assenza di cause ostative.
In tale dichiarazione sono ricompresi anche i soggetti di cui al paragrafo 8 delle Regole amministrative.
QUESITO 9
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine alle dichiarazioni da presentare in sede di offerta.
È stato chiesto di confermare che in ordine alla dichiarazione del legale rappresentante di cui al paragrafo 14.6, lett. c) “la presenza dell’inciso “…anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara..” debba essere considerata quale mero refuso, stante l’assenza, nell’attuale Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) del richiamo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e come peraltro desumibile dal fatto che nello schema di domanda di partecipazione (Allegato 4 alle Regole Amministrative) non si rinviene la menzione dei suddetti soggetti cessati.”
RISPOSTA AL QUESITO 9
Si conferma che, per mero refuso, è stato mantenuto l’inciso “…anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara…”
QUESITO 10
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine alla compilazione dell’Offerta economica.
In particolare, si chiede di confermare che “l’importo da digitare nell’apposito spazio debba essere “complessivo” e, pertanto, corrispondere alla somma tra: l’importo di euro 1.000.000.000,00, posto a base d’asta, e l’importo del rialzo offerto dal candidato.”
RISPOSTA AL QUESITO 10
Si conferma che l’importo complessivo da inserire nella scheda riservata all’Offerta economica deve comprendere sia l’importo di euro 1 miliardo, posto a base d’asta, sia l’importo del rialzo che il candidato intenda offrire.
QUESITO 11
È pervenuta una richiesta di chiarimento in ordine alla dichiarazione da rendere nello schema di domanda di partecipazione per autorizzare ADM “…ad assicurare l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti”.
In particolare, si chiede di chiarire “se tale dichiarazione debba essere obbligatoriamente rilasciata.” Si chiede, altresì, “Ove confermata l’obbligatorietà, si chiede di confermare che l’accesso alla documentazione presentata dal candidato da parte di altri concorrenti rimane comunque assoggettato e subordinato al rispetto delle disposizioni normative di riferimento (art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e relativi regolamenti, ivi incluso il regolamento di cui al D.M. 603/1996) e che, pertanto, la dichiarazione in questione possa essere integrata in fase di compilazione della domanda di partecipazione con il richiamo esplicito alle suddette disposizioni normative.”
RISPOSTA AL QUESITO 11
L’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 36/2023 prevede che “L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90”.
Tale dichiarazione è presente anche allo schema tipo di domanda di partecipazione redatto dall’ANAC.
L’obbligatorietà di tale dichiarazione discende pertanto dalla norma ed è volta ad acquisire da parte del candidato l’assunzione di consapevolezza che gli atti della procedura possano essere oggetto di accesso per le rivendicazioni di altri concorrenti.
Ovviamente, l’accesso alla documentazione presentata dal candidato va garantito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativi regolamenti, ivi compreso il D.M. 603/1996.
Risulta, pertanto, superflua l’integrazione della dichiarazione con le norme citate nel quesito, dal rispetto delle quali non è possibile esimersi.
PressGiochi
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