Decreto 20 novembre 2024 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
(Incentivi per gli ecotrasporti: come richiedere i finanziamenti)
Con il decreto 20 novembre 2024, il ministero delle Infrastrutture ha reso note le disposizioni per l’erogazione delle risorse utili a finanziare l’adeguamento del parco veicoli in senso maggiormente sostenibile, destinate alle imprese di autotrasporto conto terzi.
Il finanziamento complessivo è pari a 25 milioni di euro, non cumulabili con altre erogazioni di Stato.
Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento.
Decreto 20 novembre 2024 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per
l’erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di
spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti
effettuati dalle imprese che esercitano attivita’ di autotrasporto di
merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di
adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco
sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli piu’
obsoleti. (24A06359)
(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024)
IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti e la navigazione
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale – n. 300 del 29 dicembre 2014 –
Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l’art. 1, comma 150,
che ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell’autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15
marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a
240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di
intervento;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 303 del 30
dicembre 2023 – Supplemento ordinario n. 40 e, in particolare, la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ivi allegata;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29
dicembre 2023, recante «Ripartizione in capitoli delle unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024/2026» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30
dicembre 2023 – Supplemento ordinario n. 41);
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n.
2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25
milioni di euro (annualita’ 2024) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 agosto 2024 n. 208 registrato dalla Corte dei conti in data 3
settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2024, recante
disposizioni per l’erogazione delle risorse finanziarie, nel limite
complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli
investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita’ di
autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con
il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente
eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli
piu’ obsoleti;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, del suddetto decreto
ministeriale 6 agosto 2024 n. 208, che rinvia ad un successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita’ di dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita’ agli incentivi, le relative
modalita’ di presentazione delle domande di ammissione nonche’ le
modalita’ di svolgimento dell’attivita’ istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive
modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono
nell’incentivazione all’acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita’ dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l’art. 2 e l’art. 17 del suddetto
regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modifiche, che consentono
aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese,
nonche’ gli articoli 36 e 36-ter che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione europea;
Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per
la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive
modifiche, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo
necessario per acquisire la tecnologia piu’ evoluta da un punto di
vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta
e all’intensita’ di aiuto specificamente prevista per le varie
tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola;
Visto, inoltre, l’art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 e successive modifiche in materia di cumulo degli incentivi
costituenti aiuti di Stato;
Visto, altresi’, l’allegato 1 al summenzionato regolamento che, al
fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa,
stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che
definiscono le categorie;
Visto l’art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all’accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita’ della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all’omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Tenuto conto che e’ in corso la procedura per la nomina del
direttore generale della struttura organizzativa della Direzione
generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio
2024, con il quale la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente
generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e’
stata nominata Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione
del medesimo Ministero;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura
d’incentivazione e’ la societa’ RAM Logistica, Infrastrutture,
Trasporti S.p.a. (d’ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui
compete, fra l’altro, la gestione della fase di presentazione delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita’ attuative
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6
agosto 2024, n. 208 con specifico riferimento alle modalita’ di
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione
e rendicontazione, nonche’ alla fase dell’istruttoria procedimentale.
Art. 2
Modalita’ di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di
ammissione ai benefici e’ articolata in due fasi distinte e
successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione
allegata al momento della proposizione della domanda e, in
particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto
dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per
accettazione dal legale rappresentante dell’impresa;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente
decreto.
2. E’ previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del
quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli
investimenti per singola impresa previsto dall’art. 2 comma 4 del
decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici
potranno presentare le domande di accesso all’incentivo. Nello
specifico la finestra temporale e’ la seguente: dal 16 dicembre 2024
al 17 gennaio 2025. In nessun caso saranno prese in considerazione le
domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
3. All’interno del periodo di incentivazione di cui al precedente
comma 2 ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche
per piu’ di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto
l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’art. 2, comma
1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n.
208. Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei
termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto
ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l’investimento
entro la chiusura della rendicontazione, ne’ presentato istanza di
annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse
a contributo, come previsto dall’art. 4 comma 4 del presente decreto
direttoriale.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di
euro di cui all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto
2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l’attivita’ del
soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di
incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia
di investimento previste all’art. 2 del medesimo decreto ministeriale
5. Nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo il soggetto gestore procede ad effettuare una
istruttoria volta a verificare:
a) la presentazione dell’istanza tramite l’utilizzo dell’apposito
modulo informatico indicato nell’art. 3, comma 5, del presente
decreto direttoriale;
b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione
del suddetto modulo informatico;
c) l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o
del procuratore dell’impresa sul suddetto modulo informatico;
d) l’allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto
dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per
accettazione dal legale rappresentante dell’impresa;
e) l’allegazione del documento d’identita’ del soggetto
firmatario del modulo informatico sopra indicato;
f) la trasmissione dell’istanza dalla PEC aziendale dell’impresa
istante;
g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere
successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6
agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
6. Qualora all’esito della verifica indicata al precedente comma 5
siano riscontrate incompletezze e/o irregolarita’ afferenti alle
ipotesi di cui alle lettere da a) ad f) il soggetto gestore, a mezzo
PEC, entro il 24 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera
b) della legge n. 241/1990, richiedera’ quanto necessario per
consentire all’impresa istante di sanare
l’incompletezza/irregolarita’ («soccorso istruttorio»). Nelle ipotesi
di cui al precedente comma 5, lettera g), trattandosi di un requisito
di ammissibilita’ della domanda, il soggetto gestore ne fornisce
comunicazione all’amministrazione che, con provvedimento motivato,
dispone la non ammissione dell’impresa istante agli incentivi.
Analogamente si procedera’ nel caso in cui all’esito del soccorso
l’incompletezza/irregolarita’ non venga sanata.
7. All’esito della verifica indicata al comma 5 e dell’eventuale
soccorso istruttorio di cui al comma 6, per le istanze che risultino
sin dall’inizio correttamente presentate o successivamente
regolarizzate si provvede, tramite l’apposita piattaforma informatica
di cui al successivo comma 10:
a) all’accantonamento degli importi massimi concedibili a favore
dei soggetti richiedenti in funzione delle istanze presentate con
corrispondente decurtazione dall’importo ancora disponibile per
tipologia di investimento;
b) all’accantonamento degli importi massimi concedibili a favore
dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere alla
rottamazione di veicoli Euro 4, Euro IV o di categoria inferiore;
c) all’accantonamento degli importi massimi concedibili a favore
dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere all’acquisto di
contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del
tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME,
ISO e CSC relative alle cisterne, nonche’ allo standard ADR.
8. L’accantonamento di cui al comma 7 sara’ disposto tenendo conto
della data e dell’orario di invio delle istanze fermo restando che
quelle successivamente regolarizzate ai sensi del comma 6 tramite
soccorso istruttorio saranno posizionate in coda. Dell’ordine di
prenotazione delle istanze sara’ data evidenza tramite l’elenco che
sara’ pubblicato in data 7 febbraio 2025 ai sensi del successivo art.
3, comma 7.
9. Qualora, nel corso della successiva fase di rendicontazione di
cui all’art. 11 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse
rilevare mancanze e/o irregolarita’ sanabili procede ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.
Viceversa, qualora in dette fasi siano riscontrate mancanze e/o
irregolarita’ non sanabili il soggetto gestore ne fornisce
comunicazione all’amministrazione che, con provvedimento motivato,
dispone la non ammissione dell’impresa istante agli incentivi, previa
comunicazione dei motivi del rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della
legge n. 241/1990. In questo caso l’importo accantonato nel corso
della fase di prenotazione, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8,
torna nella piena disponibilita’ delle risorse e sara’ riacquisito,
tramite la piattaforma di cui al successivo comma 10, con
possibilita’ di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell’istanza.
10. In attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n.
208/2024, il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla
manutenzione di apposita applicazione informatica («piattaforma»),
implementando tre «contatori», soggetti ad aggiornamento, uno per
ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all’art. 2, comma
1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto ministeriale, per
determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per
ciascuna delle aree di investimento tramite la predisposizione
dell’elenco di cui al successivo art. 3, comma 7. Nella
implementazione dei tre contatori il soggetto gestore tiene conto
delle priorita’ riconosciute:
fino al tetto di euro 500.000,00 alle imprese che,
contestualmente agli investimenti di cui alla lettera a), provvedano
alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o
inferiore;
fino al tetto di euro 5.000.000,00, alle imprese che,
contestualmente agli investimenti di cui alla lettera b), provvedano
alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o
inferiore;
fino al tetto di euro 200.000,00, alle imprese che realizzino
l’investimento per l’acquisizione di contenitori per il trasporto
intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap
body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle
cisterne, nonche’ allo standard ADR (art. 5, comma 7, lettera d) del
decreto).
11. Ove la piattaforma di cui al comma 10 rilevi l’esaurimento
delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva
nell’eventualita’ di una successiva disponibilita’ di risorse. In
quest’ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva
saranno istruite sulla base dell’ordine di presentazione fino ad
esaurimento delle risorse.
12. Resta fermo che l’importo risultante dall’accantonamento nella
fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo e’ considerato ai fini della stima complessiva degli
incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonche’
della determinazione del contributo massimo erogabile all’impresa
all’esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo
effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla
verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni
impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. L’incentivo
riconosciuto all’impresa non puo’ superare in alcun caso il totale
delle somme accantonate sulla base dell’istanza presentata. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell’istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del piu’ volte
citato decreto ministeriale n. 208/2024.
13. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del
6 agosto 2024 contengono l’indicazione del contributo spettante per
ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformita’ a
quanto stabilito all’art. 5 del decreto ministeriale. La
determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al
contributo massimo spettante, e’ calcolata dalla piattaforma sulla
base di quanto indicato dall’impresa nel modello di istanza di
ammissione all’incentivo che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
decreto ministeriale piu’ volte citato, costituisce il tetto massimo
del contributo ammissibile.
Art. 3
Termini, modalita’ di compilazione
e di presentazione delle istanze
1. Possono inoltrare l’istanza le imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti
dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita’
prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco
49.41.
2. Sara’ possibile presentare istanza, che avra’ validita’ di
prenotazione, all’interno del periodo incentivante cosi’ come
indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalita’ di
seguito descritte. Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori»
delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno
raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM
http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all’incentivo
«Investimenti XI edizione».
3. Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate
tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del
16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025
all’indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it L’indirizzo PEC
di trasmissione dell’istanza dovra’ essere quello aziendale
dell’impresa richiedente e dovra’ essere indicato nell’istanza
medesima.
4. Qualora, ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione,
l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli
investimenti dichiarati, non potra’ presentare istanza nella
successiva edizione di incentivazione. L’impresa che non intenda
effettuare l’investimento prenotato potra’ annullare, entro i termini
di chiusura della rendicontazione, l’istanza presentata, al fine di
non incorrere nella predetta sanzione. Non sara’ comunque possibile
annullare le istanze oltre il termine di scadenza della
rendicontazione.
5. L’istanza per il riconoscimento del contributo dovra’ essere
inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore
scansione l’apposito modello informatico reperibile sul sito web del
soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata
all’incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sara’ possibile
reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione
del suddetto modello. Sul modello informatico dovra’ essere apposta
la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore
dell’impresa.
6. All’istanza di cui al comma 5, dovra’ essere allegata la
seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validita’
del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto
d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza,
copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’impresa, comprovanti quanto dichiarato nel
modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilita’, dell’istanza
medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14
settembre 2024). Il contratto/preventivo dovra’ contenere, nel caso
di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di
acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del
decreto ministeriale n. 208/2024.
6. Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio
sito web l’elenco delle istanze che siano risultate regolari
all’esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l’ordine di
prenotazione di cui all’art. 2, comma 8. Il link per l’accesso al
suddetto elenco e’ pubblicato anche sul sito web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi – trasporti –
autotrasporto merci – documentazione – autotrasporto merci –
contributi ed incentivi per l’anno 2024 – investimenti». Tale elenco,
avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione
dell’ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in
attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di
rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali
scorrimenti.
7. All’interno del periodo di incentivazione l’impresa ha diritto
di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente
tutti gli investimenti, anche per piu’ di una tipologia. E’ possibile
annullare l’istanza precedentemente inoltrata e contestualmente
presentare, secondo le modalita’ di cui ai commi precedenti, una
nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura
«annullamento domanda e nuova presentazione» con l’effetto di uno
scorrimento nell’elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova
posizione in coda. In nessun caso verra’ presa in considerazione la
seconda domanda senza che sia avvenuto l’annullamento della prima.
Art. 4
Prova del perfezionamento
dell’investimento
1. Nella fase di rendicontazione le imprese istanti hanno l’onere
di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento. La guida
all’utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della
rendicontazione e’ resa disponibile alla pagina http://www.ramspa.it,
nella sezione dedicata all’incentivo «Investimenti XI edizione»,
successivamente alla data di pubblicazione dell’elenco di cui al
precedente art. 3, comma 6.
2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmettono, a decorrere
dalle ore 10,00 del 17 febbraio 2025 ed entro le ore 16,00 del 19
settembre 2025, utilizzando la piattaforma informatica implementata
da RAM S.p.a. ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale
n. 208/2023, la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9
del presente decreto, nonche’ la prova documentale dell’integrale
pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura
debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le
acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese
forniscono altresi’ prova del prezzo pagato per i dispositivi
innovativi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale n.
208/2024. La piattaforma informatica e’ resa nota sul sito web
dell’amministrazione nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione,
e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it, nella
sezione dedicata all’incentivo «Investimenti XI edizione».
Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse
dal soggetto gestore RAM S.p.a. all’interessato all’indirizzo PEC
dell’impresa, mittente dell’istanza.
3. L’istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di
quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti
della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione.
Decorsi il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le
istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente
liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco di cui
all’art. 3, comma 6.
4. In ogni caso, qualora l’impresa che, pur avendo presentato
istanza di accesso all’incentivo e non avendo annullato la stessa,
non provveda alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso
la piattaforma informatica e secondo le modalita’ di cui ai
precedenti commi 1 e 2, con la trasmissione della documentazione
necessaria ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento
dell’investimento indicato in fase di istanza, l’amministrazione
potra’ tenerne conto nell’ambito di successive edizioni di
incentivazione.
5. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, l’impresa provvede a produrre la traduzione in
lingua italiana secondo la disposizione dell’art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
documentazione amministrativa.
6. In caso di stipulazione di un contratto di leasing, in virtu’
della sua peculiare natura, in fase di prenotazione deve essere
prodotto un preventivo di spesa accettato dal legale rappresentante
dell’impresa avente data successiva all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 208/2024. Nella fase di rendicontazione deve essere
prodotto il contratto di leasing e la documentazione a comprova del
pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della
rendicontazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo’
essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata
all’utilizzatore dalla societa’ di leasing, debitamente quietanzata
oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati
dall’utilizzatore a favore della suddetta societa’. La predetta
documentazione deve essere trasmessa, secondo le modalita’ di cui ai
precedenti commi, entro il termine previsto per la chiusura della
rendicontazione.
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell’incentivo e’ subordinata, altresi’, alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia in
data successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale n.
208/2024 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024), ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso
saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate
all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida nonche’ a trazione elettrica – art.
2, comma 1. lettera a) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n.
208
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a
trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG,
ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric), nonche’ per
l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in
veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014 e successive modifiche della Commissione europea del
17 giugno 2014, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di
produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti 6 agosto 2024, n. 208;
c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi aziendali idonei ad
operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica art. 2, comma
1, lettera a), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, prova
documentale dell’acquisizione del sistema di riqualificazione
elettrica nonche’ della relativa omologazione giusta quanto previsto
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°
dicembre 2015, n. 219;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad
alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per
rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o Euro
6 E di cui all’art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2024,
n. 208, dovra’ essere allegata copia del documento di
immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria
ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori oltre alla prova
dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e
con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta
rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con
l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve
essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 208/2024 ed il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione;
e) attestazione che il veicolo e’ munito, per la propulsione, di
almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi
di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo relativamente ai
veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).
Art. 6
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva
pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di
veicoli nuovi di fabbrica – art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa
euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate,
comprese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, nonche’ Euro 6 E ai sensi di quanto previsto
dall’art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale
rottamazione di veicoli della medesima tipologia, per ciascun periodo
di incentivazione, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di
produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati,
specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o
superiori), oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con
l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di
demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La
rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 ed
il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;
b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.
Art. 7
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, adibiti al trasporto combinato – art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208
1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e
rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa MSC per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno
uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli
incentivi hanno l’onere di produrre la prova documentale di seguito
specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario,
ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il
trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto
2024, n. 208, con l’indicazione dei relativi costi sostenuti;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di nuovi veicoli si
richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o
semirimorchio, dovra’ essere allegata copia del documento di
immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta
rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con
dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione
ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di
procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto
ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della
rendicontazione.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti l’impresa istante ha
l’onere di fornire anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di
un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare
radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita’ di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 8
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per
autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di
risparmio energetico e rispetto ambientale – art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208
1. Circa l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio
energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti
agli incentivi hanno l’onere di produrre:
a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi
certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dall’art. 5, comma 7, lettera b) del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 per le unita’
frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il
trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, delle unita’ frigorifere/calorifere installate,
attestazione del costruttore che le nuove unita’ frigorifere sono
alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento
(UE) n. 2016/1628 o da unita’ criogeniche autonome non collegate al
motore del veicolo trainante oppure da unita’ elettriche funzionanti
con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che
gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita’ di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 9
Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi
pericolosi di tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22 – 24 ft conformi
alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonche’ allo
standard ADR – art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 6 agosto 2024, n. 208
1. Circa l’acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale
di liquidi pericolosi di tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22 – 24 ft
conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonche’
allo standard ADR e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi
di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza
energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l’onere di produrre:
a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei
requisiti tecnici previsti dall’art. 5, comma 7, lettera d), del
decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’Ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta per la prima volta, in Italia, ed in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208;
c) documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2024, n. 208, con
l’indicazione dei relativi costi sostenuti;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
c) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, attestante che
gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
d) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo
procuratore attestante il numero delle unita’ di lavoro addette (ULA)
ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 10
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui
all’art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208,
ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti
agli incentivi, devono fornire nella fase di rendicontazione,
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, attestante il
numero delle unita’ di lavoro addette (ULA) ed il volume del
fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per
le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di
imprese, gli interessati devono trasmettere, nella fase di
rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di
cui all’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Laddove la qualita’ di piccola o media impresa costituisca gia’
requisito per ricevere l’incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo’ essere riconosciuto.
Art. 11
Della rendicontazione e dell’attivita’ istruttoria
soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio provvedono a trasmettere
tutta la documentazione a comprova dell’avvenuto perfezionamento
dell’investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del
presente decreto attraverso la piattaforma informatica implementata
da RAM utilizzata per la trasmissione dell’istanza.
2. Il soggetto gestore svolge le attivita’ cosi’ come definite nel
presente decreto previa sottoscrizione di atto attuativo dell’accordo
di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all’implementazione
della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del
flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all’art.
3, comma 3, del presente decreto nonche’ al ricevimento informatico e
all’archiviazione delle istanze presentate nei termini ai fini della
dell’attivita’ di istruttoria afferente alle due fasi di cui all’art.
2, comma 1, all’aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione
dell’elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di
direzione in capo all’amministrazione. La Commissione di cui al
successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, determina l’accoglimento delle istanze, dando
comunicazione all’impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con decreto direttoriale e’ nominata una Commissione per la
validazione dell’istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle
domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i
dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i
trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche’ da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro
i quali l’impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria
viene conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione
istruttoria e’ dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l’attivita’ istruttoria rilevi la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n.
208/2024 e dal presente decreto ovvero l’insufficienza della
documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del
comma 4, l’amministrazione esclude senz’altro l’impresa dagli
incentivi con provvedimento motivato e provvede all’immediata
riacquisizione dei relativi importi.
Art. 12
Cumulabilita’ degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e
successive modificazioni, in caso di identita’ di costi ammissibili e
dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del
summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti
di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un’intensita’ di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e
successive modificazioni.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l’amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Art. 13
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e’ fatta salva la facolta’ dell’amministrazione di
procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche
successivamente all’erogazione degli incentivi e di procedere, in via
di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di
concessione, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione ove, in
esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita’ in
relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di
violazione dell’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto
2024, n. 208.
2. Al fine di garantire l’effettivita’ di quanto previsto dall’art.
2, comma 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2024 n. 208,
l’amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti provvede all’inserimento di appositi ostativi informatici
per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del
vincolo di inalienabilita’.
3. Al fine di verificare quanto previsto dall’art. 2, comma 7 del
decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 l’amministrazione si
avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
Il presente decreto e’ pubblicato nel sito web del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all’autotrasporto «Documentazione», nel sito web della societa’ Rete
Autostrade Mediterranee nonche’ nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
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