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Tra le misure di sostegno delle genitorialità previste per il 2025, l’assegno di maternità rappresenta un aiuto concreto per le madri che non beneficiano di altri trattamenti economici o che ne ricevono uno di importo inferiore. Ma chi può richiederlo? Quali sono i requisiti e le modalità di domanda?

Cos’è l’assegno di maternità a qual è l’importo per il 2025?

L’assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS. È destinato alle madri residenti in Italia che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che ne ricevono uno di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno stesso.

Per quest’anno, come si legge nella circolare n.45 del 19/02/2025 diffusa dall’INPS, l’importo mensile dell’assegno di maternità è stato fissato a 407,40 euro, erogato per cinque mensilità, per un totale di 2.037 euro. La soglia ISEE massima per accedere al beneficio è pari a 20.382,90 euro. L’obiettivo è fornire un sostegno economico durante i primi mesi di vita del bambino o in caso di adozione o affidamento preadottivo.

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A chi è rivolto? I requisiti dell’ assegno di maternità

Come già accennato, è necessario soddisfare dei requisiti per poter avere accesso all’assegno di maternità:

  • Residenza: si deve essere residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo;
  • Cittadinanza: possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di un permesso di soggiorno valido;
  • Situazione economica: il nucleo familiare deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che non superi i 20.382,90 euro per il 2025.

Inoltre, la madre:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo; è fondamentale rispettare questo termine perentorio per non perdere il diritto all’assegno. La procedura può variare leggermente, quindi è consigliabile consultare il sito web del Comunedi riferimento o rivolgersi agli uffici competenti per ottenere informazioni specifiche.

Documentazione necessaria

Per presentare la domanda servono:

  • Attestazione ISEE: in corso di validità, che certifichi la situazione economica del nucleo familiare;
  • Documento di identità: valido della richiedente;
  • Permesso di soggiorno: per le cittadine non comunitarie;
  • Eventuale documentazione aggiuntiva: come certificati di nascita o documenti relativi all’adozione o all’affidamento.

È consigliabile verificare presso il Comune l’elenco completo dei documenti richiesti, poiché potrebbero esserci variazioni locali.

Tempistiche di erogazione dell’assegno di maternità 2025

Una volta presentata la domanda e completata l’istruttoria da parte del Comune, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale provvede all’erogazione dell’assegno in un’unica soluzione. I tempi di lavorazione possono variare, ma generalmente l’erogazione avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati da parte dell’INPS.

Compatibilità con altri trattamenti

L’Assegno di Maternità non è cumulabile con altri trattamenti economici per la maternità concessi dall’INPS o dal datore di lavoro, a meno che l’importo di questi ultimi sia inferiore a quello dell’assegno. In tal caso, è possibile richiedere la differenza tra l’importo dell’assegno e quello già percepito.



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