Iscrizione RUNTS sì o no? Vantaggi e svantaggi per le associazioni

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Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


Se presiedi, amministri o gestisci un’associazione sicuramente in questi anni Ti sarai chiesto (oppure avrai domandato): “conviene davvero l’iscrizione al RUNTS?” Questo articolo intende esplorare i vantaggi fiscali ed amministrativi dell’iscrizione, ma anche le ipotesi nelle quali potrebbe non essere necessaria.

L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta una scelta cruciale per le associazioni (su tutte le “non sportive”, posto che per le ASD vige primariamente l’obbligo di iscrizione e riconoscimento da parte dal Registro delle Attività Sportive, mentre l’eventuale iscrizione anche al RUNTS è da ritenersi facoltativa, in caso di esigenze specifiche del sodalizio). È chiaro che, se da un lato l’iscrizione al RUNTS consente agli Enti di accedere anche a specifiche agevolazioni, dall’altro comporta necessariamente una serie di obblighi amministrativi e gestionali aggiuntivi.

In questo articolo cercheremo quindi di analizzare pro e contro dell’iscrizione al RUNTS, con particolare riguardo alle agevolazioni fiscali derivanti, ma senza tralasciare altri aspetti rilevanti nella valutazione.

Vantaggi per le Associazioni con l’iscrizione al RUNTS

Se un’associazione (non sportiva) sceglie di procedere con l’iscrizione al RUNTS, fermo l’ovvio rispetto a monte dei requisiti formali, su tutti quelli statutari con adeguamento alle previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017, può beneficiare di una serie di agevolazioni, fiscali e gestionali, su tutte:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

riconoscimento giuridico semplificato: l’iscrizione al RUNTS facilita l’acquisizione della personalità giuridica in luogo del tradizionale iter regionale/notarile, ex art. 22 del D. Lgs. 117/2017;
agevolazioni fiscali: esenzione IRES per le attività istituzionali non commerciali, regime IVA agevolato per alcune prestazioni di interesse generale, detrazione e deducibilità fiscale per le donazioni ricevute, ex art. 79, 80 e 83 del D. Lgs. 117/2017;
✅ possibilità di accesso al 5 per mille;
✅maggior trasparenza e credibilità, aumentando la fiducia di Istituzioni, soci, stakeholders e donatori;
esenzione da imposte indirette, ex art. 82 del D. Lgs. 117/2017;
✅ agevolazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ex art. 55 del D. Lgs. 117/2017;
regime forfettario agevolato per le attività commerciali secondarie, ex art. 86 del D. Lgs. 117/2017.

Agevolazioni fiscali perse in caso di non iscrizione al RUNTS

Se un’associazione (non sportiva) decide di non richiedere l’iscrizione al RUNTS, verrà trattata dal punto di vista fiscale secondo le norme generali previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questo comporta la perdita di diverse agevolazioni previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS), tra cui:

  • esenzione dall’IRES per le attività istituzionali (prevista dall’art. 79 CTS): gli Enti non commerciali che abbiano l’iscrizione al RUNTS godono di un regime di favore che prevede l’esenzione dall’IRES per i proventi derivanti da attività di interesse generale svolte in conformità alle finalità statutarie. Se non iscritta al RUNTS, l’associazione verrà considerata ente commerciale con conseguente applicazione dell’IRES al 24% sugli utili netti derivanti dalle attività ritenute commerciali dal Fisco;
  • agevolazioni IVA sulle attività istituzionali e connesse (prevista dall’art. 82 CTS): gli Enti con iscrizione al RUNTS possono beneficiare di specifiche esenzioni e/o aliquote IVA per determinate prestazioni, come servizi educativi e assistenziali. Se non iscritta al RUNTS, l’associazione dovrà applicare l’aliquota IVA ordinaria alle proprie prestazioni e sarà soggetta agli adempimenti connessi (fatturazione elettronica, liquidazione IVA, …), fermo il nuovo regime IVA al via dal 2026;
  • regime agevolato per le erogazioni liberali (previsto dall’art. 83 CTS). Se non iscritta al RUNTS, i donatori non potranno usufruire di questi benefici, rendendo le erogazioni liberali “meno incentivanti” per aziende e privati, dal momento che gli Enti con iscrizione al RUNTS permettono ai donatori di beneficiare di:
    • detrazione IRPEF del 30% per persone fisiche sulle donazioni fino a 30.000 euro;
    • deducibilità dall’imponibile IRES per donazioni di imprese fino al 10% del reddito complessivo;
  • esenzioni su imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS). Se non iscritta al RUNTS, l’associazione sarà soggetta al pagamento di queste imposte, dal momento che gli Enti non commerciali con iscrizione al RUNTS sono esenti da:
    • imposta sulle successioni e donazioni per eredità o donazioni ricevute;
    • imposta di registro (su determinati atti);
    • IMU (esclusivamente sugli immobili utilizzati per le sole attività di interesse generale);
  • esenzione dall’imposta di bollo: gli ETS non pagano l’imposta di bollo su “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato“. Se non iscritta al RUNTS, l’associazione sarà invece tenuta al pagamento dei bolli;
  • perdita dell’accesso al 5 per mille: gli Enti con iscrizione al RUNTS possono accedere al riparto del 5 per mille, beneficiando di un’ulteriore fonte di sostentamento per le proprie attività. Se non iscritta al RUNTS, l’associazione non potrà accedere a questa opportunità.

Svantaggi dell’iscrizione al RUNTS per un’Associazione

Di facile individuazione sono quindi i “contro” (ammesso che così si possano chiamare) dell’iscrizione al RUNTS, in particolare per gli adempimenti che ne derivano/deriverebbero, ossia:
obblighi amministrativi e contabili: maggior complessità nella gestione e rendicontazione in base alle movimentazioni economiche (comunicazione delle erogazioni liberali ricevute, pubblicazione dei contributi pubblici, deposito dei bilanci, aggiornamento dei dati relativi a numero di associati, …);
❌ costi amministrativi derivanti dai maggiori obblighi, posto il peso “burocratico” che ne deriva (rendiconti secondo lo schema ministeriale, obblighi di trasparenza, aggiornamento dei dati RUNTS, …).
❌ necessità di adeguamento statutario: ai fini dell’iscrizione al RUNTS è richiesto il rispetto rigoroso del dettato normativo del D. Lgs. 117/2017, motivo per il quale è (spesso) necessario modificare lo statuto per conformarsi al Codice del Terzo Settore e procedere con la richiesta di accreditamento;
❌ perdita delle agevolazioni fiscali individuate sopra.

Per un’associazione può aver senso non iscriversi al RUNTS?

Come abbiamo visto, l’iscrizione al RUNTS garantisce sì una nutrita serie di vantaggi ed agevolazioni, ma comporta anche obblighi gestionali ed adempimenti amministrativi più stringenti (basti pensare alla rendicontazione, al deposito bilanci, agli oneri connessi alla trasparenza, alle comunicazioni, …).  Per questo, in alcuni casi l’iscrizione al RUNTS potrebbe non apparire necessaria, ad esempio quando:

📌 l’associazione incassa solo “quote o contributi associativi“, non svolgendo attività per cui risultino “vantaggiose” (nel rispetto dei pre-requisiti) le agevolazioni fiscali concesse agli Enti del Terzo Settore;
📌 si ritiene preferibile evitare nuovi obblighi burocratici, come deposito del bilancio, rendicontazioni e comunicazioni specifiche;
📌 l’associazione si finanzia esclusivamente con quote associative e non intende ricevere donazioni con benefici fiscali per i donatori;
📌 l’associazione non è interessata ad accedere al riparto del 5 per mille e non intende partecipare a bandi, pubblici e/o privati, riservati agli ETS.

L’iscrizione (o meno) al RUNTS deve quindi essere valutata con l’attenzione necessaria per comprenderne l’effettiva (o eventuale) necessità (oppure utilità) in funzione degli obiettivi dell’Ente, dal momento che tale scelta può dipendere anche dalla strategia di sostenibilità finanziaria dell’ente stesso.

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