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Approvato definitivamente dalla Camera, con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti, il ddl di conversione del decreto Milleproroghe 2024 (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) già approvato con modificazioni dal Senato, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.
Riapertura della Rottamazione Quater: nuova opportunità per i decaduti
I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata delle cartelle, ma che hanno perso il beneficio a causa del mancato pagamento o del versamento tardivo di una rata, potranno essere riammessi presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025.
Nel frattempo, non è stata concessa la proroga del concordato preventivo biennale, inizialmente proposta attraverso un emendamento successivamente ritirato. La misura era fortemente sostenuta dalle associazioni di artigiani, commercianti e commercialisti.
Proroghe in materia di lavoro
L’Articolo 14, comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025
Polizze rischi catasfrofali
L’articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.
Credito d’imposta Transizione 5.0
L’articolo 13, comma 1-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta anche nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano stati effettuati prima della presentazione della domanda di accesso, purché siano stati sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024.
Agevolazioni settore editoria
L’articolo 17 prevede un’ulteriore proroga biennale per tre misure agevolative destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici:
- Proroga della soglia minima di copie vendute: Le disposizioni introdotte durante l’emergenza Covid-19, che hanno abbassato la soglia minima di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi pubblici per l’editoria, sono prorogate fino alle annualità 2025 e 2026.
- Clausola di salvaguardia: Viene prorogata l’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per le annualità 2025 e 2026. Questa misura consente di proteggere i contributi spettanti agli editori anche in situazioni in cui non vengano rispettati i requisiti ordinari di vendita e distribuzione a causa di circostanze straordinarie.
- Differimento del pagamento dei costi di produzione: È prorogato al 2024 e 2025 il termine per il pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata editoriale. In pratica, gli editori possono differire il pagamento di tali costi fino a 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo pubblico.
Semplificazioni fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari
Esteso per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il comma 6 dell’articolo 3, interamente sostituito nel corso dell’esame del Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:
- Medici e odontoiatri;
- Strutture sanitarie private;
- Operatori sanitari che emettono fatture per servizi direttamente resi ai pazienti.
Proroga dell’organo consultivo per le società sportive professionistiche
L’articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2027 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (il testo iniziale del provvedimento in esame prevedeva infatti il rinvio al 31 dicembre 2025).
Si ricorda che l’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.
Agricoltura
Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi.
L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.
I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a:
- Il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.
- Ogni altra disposizione vigente in materia di vincoli paesaggistici o ambientali.
- Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
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