Questa settimana parliamo di Superbonus edilizi e di rettifica delle fatture elettroniche alla luce di alcuni recenti chiarimenti interpretativi dall’Agenzia delle Entrate.
Superbonus edilizi e fatture elettroniche alla luce dei chiarimenti interpretativi dall’Agenzia delle Entrate
Con una recente risposta ad Interpello (n. 140 del 24 giugno 2024) l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di Superbonus 110%, concentrandosi in particolare sull’applicazione dello sconto in fattura in caso di scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (c.d. SDI) e al successivo invio del documento rettificato.
L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha confermato che una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio non ha giuridica esistenza fino a quando non viene corretta e reinviata. Tuttavia, se il problema che ha causato lo scarto viene risolto entro cinque giorni dalla ricezione del messaggio di scarto e la fattura viene nuovamente inviata con lo stesso numero e data, essa è considerata tempestivamente emessa.
Pertanto, se una fattura scartata viene corretta e rinviata entro i termini previsti, la data di emissione è considerata quella dell’invio originale. Ciò significa che la fattura può essere considerata emessa nel 2023 e beneficiare dell’aliquota del 110%, a condizione che tutti gli altri requisiti normativi per lo sconto in fattura siano rispettati.
L’Ufficio ribadisce così una posizione consolidata, come testimoniato anche da una precedente risposta. Questo principio è stato sancito in diverse circolari, tra cui la Circolare n. 13/E del 2018 e la Circolare n. 23/E del 2022, che confermano che la correzione di errori meramente formali, come nel caso in esame, non compromette la validità e la tempestività della fattura.
Uno degli aspetti più delicati chiariti dall’Agenzia riguarda il momento in cui si considera sostenuta la spesa, soprattutto in relazione all’opzione dello sconto in fattura. Di norma, secondo il principio del criterio di cassa, le spese si considerano sostenute al momento del pagamento. Tuttavia, nel caso di sconto integrale in fattura, non essendoci un pagamento diretto, occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura stessa.
Questa data diventa quindi determinante per stabilire l’anno fiscale di riferimento per la detrazione, così come chiarito dalla Circolare n. 30/E del 2020. In sostanza, la data di emissione della fattura coincide con l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e, di conseguenza, con il momento in cui il beneficio fiscale diventa operativo.
Questo aspetto riveste particolare importanza, poiché stabilisce il collegamento tra la data di emissione della fattura e l’aliquota del Superbonus applicabile.
In conclusione, questo recente intervento dell’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento essenziale riguardo all’interazione tra le regole di fatturazione elettronica e l’applicazione delle agevolazioni fiscali, specialmente in merito al Superbonus.
La possibilità di correggere tempestivamente una fattura scartata senza perdere il beneficio fiscale rafforza il principio che l’errore formale, se prontamente sanato, non inficia il diritto a fruire delle detrazioni.
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