Quali sono i controlli che le stazioni appaltanti devono svolgere in sede esecutiva per la verifica della corretta attuazione delle prestazioni rese dagli operatori economici affidatari nei contratti di appalti di servizi e forniture?
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha riscontrato numerose anomalie in seguito ad una capillare attività di vigilanza d’ufficio, in un’ottica di cooperazione e supporto alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni.
Con la delibera n. 497 approvata dal Consiglio di Anac il 29 ottobre 2024, l’Autorità indica alle stazioni appaltanti specifiche prescrizioni per la migliore conformazione del loro operato alla normativa di riferimento.
Delineare in modo più analitico la regolamentazione dei controlli
È stata rilevata la necessità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di delineare in modo più analitico la regolamentazione dei controlli in corso di esecuzione nella lex specialis di gara e nel contratto d’appalto, anche provvedendo ad una delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti all’espletamento degli stessi (Rup e Dec).
Implementare adeguatamente le strutture organizzative deputate
È emersa, poi, la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici implementino adeguatamente le strutture organizzative deputate ad effettuare tali attività, fornendo ai soggetti chiamati a svolgere i previsti controlli e verifiche in corso di esecuzione, la formazione più appropriata oltre alle risorse ed alla strumentazione necessaria a garantire l’effettività del controllo dal punto di vista sostanziale. In tal modo, i soggetti individuati dalle stazioni appaltanti quali Dec e Rup delle procedure sono posti nella condizione di svolgere – con proprietà – tutte le funzioni loro attribuite dal nuovo Codice Appalti, non limitandosi ad attestare in via esclusivamente formale l’avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile.
Verbalizzare i controlli svolti da parte dei Dec e dei Rup
La mancata verbalizzazione dei controlli svolti da parte dei Dec e dei Rup non permette in alcun modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall’appaltatore in sede esecutiva in linea con quanto previsto dal Codice.
Piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.
Gli strumenti che vengono forniti da Anac alle stazioni appaltanti, oltre a semplificare la gestione delle attività di competenza, consentono anche di seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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