quando e come scatta per i condomini

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 


L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 15 del 28 gennaio 2025, chiarisce una deroga specifica, per determinate spese, al divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione del Superbonus, in vigore dal 17 febbraio 2023. In particolare, la possibilità di scegliere la modalità alternativa dello sconto in fattura, nel caso di un condominio che ha presentato la Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (Cilas) a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, anche se l’impresa di costruzioni è cambiata. In tali condizioni, il condominio potrà può continuare a fruire del Superbonus, con lo sconto in fattura, anche per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.

Deroga opzioni Superbonus: il caso

Il condominio in questione aveva deliberato l’esecuzione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico, con l’intenzione di beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’articolo 119 del cd. decreto Rilancio n. 34/2020, utilizzando l’opzione dello “sconto in fattura” (articolo 121). A tal fine, il condominio presentava in data 17 novembre 2022 sia la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) sia la Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (Cilas), avviando formalmente i lavori di riqualificazione.

La ditta incaricata inizialmente di eseguire i lavori aveva successivamente comunicato la propria impossibilità a procedere a causa di altri impegni. Un’altra impresa aveva preso in carico il progetto, sottoscrivendo un contratto di appalto e continuando gli interventi. Il 26 marzo 2024, la nuova ditta ha emesso una fattura applicando lo “sconto in fattura” del 70%, e il 29 marzo 2024, l’amministratore del condominio ha effettuato un bonifico “parlante” per il pagamento del restante 30% della fattura. Tuttavia, anche la seconda ditta ha comunicato l’intenzione di recedere dal contratto a causa di impedimenti.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Lo sconto in fattura con variante in corso d’opera

Con questi antefatti, il condominio ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice, trattandosi di una mera variante in corso d’opera, come previsto dall’articolo 119, comma 13-quinquies, Dl Rilancio. Il condominio chiedeva inoltre se fosse possibile continuare a beneficiare dell’opzione dello “sconto in fattura” anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una spesa per i lavori di coibentazione termica dell’edificio.

L’Agenzia ricorda che il decreto-legge n. 39/2024,  che ha introdotto il divieto all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per il Superbonus, ha tuttavia previsto deroghe specifiche per determinate spese, che si applicano se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sostenute spese documentate. Dunque, se un condominio ha adottato una delibera per lavori prima del divieto, e dimostra di aver pagato per i lavori entro il 30 marzo 2024, può continuare a beneficiare delle opzioni.

Quando le variazioni al titolo abilitativo permettono la deroga alle opzioni del Superbonus

Eventuali variazioni alla Cilas o al titolo abilitativo, dopo il 30 marzo 2024, non precludono il diritto di accesso alle deroghe, a condizione che la Cilas originale sia stata presentata entro il termine stabilito. Questo è importante per garantire che i progetti possano continuare senza interruzioni, anche se ci sono stati cambiamenti nel progetto originale.

Dato che, nel caso in esame, la Cilas è stata presentata il 17 novembre 2022, e sono state sostenute delle spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell’involucro dell’edificio (inseriti nella Cilas originaria), l’Agenzia ritiene che il condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello “sconto in fattura” anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l’anno 2024 e il 65% per il 2025).



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Source link