Approvato il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli

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L’art. 19 del DPR 602/73, così come modificato dal DLgs. 29 luglio 2024 n. 110, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l’elevazione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili.
Le novità operano per le domande di dilazione chieste dal 1° gennaio 2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.

Ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli, in procinto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con cui sono stati individuati i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione, fermo restando che per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro non sarà imprescindibile, ora come allora, dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (art. 19 commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).

Bisogna rammentare che i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, derivando da una serie di direttive emanate dall’ex Equitalia, il cui contenuto, in buona parte, risulta confermato dal decreto di ieri.

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Per quanto riguarda la dilazione, su semplice domanda del debitore l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la dilazione per importi sino a 120.000 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:
– ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
– novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
– centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

Per le somme di importo fino a 120.000 euro sempre documentando la temporanea situazione di difficoltà economica:
– da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
– da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
– da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

Si conferma che i parametri per individuare se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà consistono:
– per le persone fisiche, nell’indice ISEE (indice strumentale anche al numero di rate concedibili);
– per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria, nell’indice di liquidità che deve essere inferiore a uno (si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti).
Il c.d indice Alfa, come avveniva prima, serve per determinare il numero di rate concedibili.

In ogni caso, ai fini del numero di rate concedibili sembra acquistare rilievo anche il debito residuo eventualmente già in rateazione.

Saranno valutate circostanze eccezionali

Per quanto riguarda i documenti da presentare, anche su questo versante paiono sostanzialmente confermate le prescrizioni contenute nelle direttive dell’ex Equitalia. In sintesi, per le società occorre depositare i bilanci oppure un prospetto di determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa sottoscritto, per certi soggetti come le società di persone, da un professionista (ad esempio un dottore commercialista, un avvocato e, in certi casi, tra gli altri un consulente del lavoro).

Nell’art. 3 del decreto si specifica che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione rende disponibile sul proprio sito “un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito”.
Infine, all’art. 4 si indicano alcune situazioni in cui, comunque, la dilazione viene accordata in caso di somme superiori a 120.000 euro.

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Si tratta dei casi in cui il debitore è stato interessato da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e ogni altro evento eccezionale che abbia “determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa”.
Per l’inagibilità, occorre produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale.



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