Le multe ai novax erano completamente fuorilegge: lo sanciscono centinaia di pronunce della magistratura diffusa

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Nel Triestino rifiutano di operare un cardiopatico siccome non risulta vaccinato contro il Covid e tutto il resto, e Dagospia, che sa sempre fiutare dove tira il potere vero, si compiace per ls delirante campagna natalizia del PD che spinge contro le multe condonate ai “novax”. Apparentemente manicomiale, ma perfettamente logico se si considera che quelle multe, inflitte, vale la pena di ricordarlo sempre, non ai novax integrali quanto a chi aveva rifiutato una terza dose in un anno, stante l’inefficacia delle prime due, erano espressione fuorilegge di un potere fuorilegge ancorché coperto dalle istituzioni somme; un po’ come le demenziali campagne della occupatrice pluripregiudicata Ilaria Salis, altra esponente piddina fatta eleggere per il tramite di AVS all’Europarlamento. E che tali fossero non lo si deduce dalle considerazioni, fondate ma alla lunga sterili, logore, in punta di dottrina, insomma cavillose, quanto da un reticolo di pronunce che l’informazione ufficiale si guarda bene dal riportare, pur che non si capisca quanto radicata sia la conferma di un atto completamente fuorilegge da parte del regime fuorilegge. Se ne trova una discreta rassegna in un lungo, puntuto intervento sul sito “Studio Cataldi”, firmato dall’avvocato Angelo di Lorenzo, presidente di “Avvocati Liberi”. Tralasciando le premesse in punta di diritto, ci limitiamo a riportare i passaggi più incisivi nella prospettiva di una conclamata illegittimità cui il governo ha reagito con quello che sembra a tutti gli effetti niente di più e niente di meno che un atto dovuto, come anche recita il titolo dell’intervento.

“(…)gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”; rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali di cui agli artt. 29, 32 e 39 del GDPR ed, infine, rispetto ai diritti costituzionali di cui agli articoli 2,3,27, 32 e 97 Cost. [l’aspetto della] carenza di poteri e funzioni” è stato oggetto di una dei primi accoglimenti da parte del Giudice di Pace di Velletri con sentenza n. 721 del 21 marzo 2023 (…). Tra le centinaia di sentenze che hanno accolto i ricorsi e annullato le multe ricordiamo le più significative – alcune delle quali curate dagli avvocati di ALI – come ad esempio quelle che hanno ravvisato l’illegittimità della sanzione in violazione del DL 162/2022 e «la violazione del regolamento Ue 679/2016 oltre all’illegittimità costituzionale della disciplina in materia di obbligo vaccinale, la violazione dei diritti di difesa del cittadino il quale non è messo nella condizione di difendersi compiutamente», con sonora condanna a 569 euro di spese legali (GDP Roma, II sezione civile, sentenza 15/01/2024; GDP Roma, III sezione civile, sentenza 20/12/2023; GDP Roma, III sezione civile, sentenza 29/1/2024), oppure quelle che hanno accolto il ricorso poichè «a prescindere dalle decisioni relative all’età non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di Green pass perché l’idoneità dei vaccini quale strumento di prevenzione del contagio non solo non è pari o vicino al 100%, ma si è di fatto rivelata prossima allo zero. I vaccini anti covid non potevano essere imposti ai cittadini» (CDP Lecce, sentenza 19/02/2024; conf. Tribunale militare di Napoli sent. 10/03/2023). La stessa sentenza del giudice militare partenopeo ha costituito il precedente di riferimento per molti altri pronunciamenti di accoglimento dei ricorsi contro le multe agli over50, come ad esempio quello che ha confermato il fatto notorio che «i vaccini non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio del virus infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rilevandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero» (GDP Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2023; GDP Fano, sentenza 28/07/2023), oppure quelle che hanno riconosciuto la «discriminazione dei cittadini che hanno compiuto i 50 anni prima della cessazione dello stato di emergenza», con la susseguente condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 278 euro (GDP Milano sentenza 22/05/2023). La stessa sentenza del giudice militare partenopeo ha costituito il precedente di riferimento per molti altri pronunciamenti di accoglimento dei ricorsi contro le multe agli over50, come ad esempio quello che ha confermato il fatto notorio che «i vaccini non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio del virus infatti tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rilevandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero» (GDP Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/07/2023; GDP Fano, sentenza 28/07/2023), oppure quelle che hanno riconosciuto la «discriminazione dei cittadini che hanno compiuto i 50 anni prima della cessazione dello stato di emergenza», con la susseguente condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di 278 euro (GDP Milano sentenza 22/05/2023)”.

Lungo, magari di non facile assimilazione, ma ne esce la dimostrazione assoluta di come, al di là delle considerazioni tutte politiche della Corte Costituzionale, che a suo tempo aveva tentato di sorreggere l’operato incostituzionale, fuorilegge di due governi con una impostazione malamente comprensiva, la magistratura diffusa abbia provveduto in plurime sedi e occasioni a chiarire la matrice autoritaria e infondata di queste multe inflitte per mere questioni repressive, di potere. La conclusione è, come di prammatica, tranchant: “Andando ancora più a fondo, numerose sentenze hanno accolto i ricorsi e annullato le multe over50 sul presupposto della «manifesta illogicità ed irrazionalità della disciplina di cui al DL 44/2021 e la non sicurezza e grave pericolosità dei sieri sperimentali», nonché sul presupposto che «tutti i soggetti competenti del nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del diritto Ue immediatamente precettive come sono quelle che sanciscono i diritti naturali di ogni uomo come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita il diritto all’integrità fisica e psichica e alla libera scelta in campo medico, il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti o la tortura» (GDP Firenze sentenza 11/10/2024; GDP Bologna sentenza 18/07/2024), che, poi, altro non vuol dire che quelle multe non avrebbero dovuto neppure essere comminate. La scelta politica di estinguere a livello normativo le sanzioni e i processi pendenti per le opposizioni alle multe comminate agli ultracinquantenni inadempienti all’obbligo di vaccinazione anti covid-19 costituisca, per certi versi, un atto dovuto di un governo responsabile che ha preso atto delle criticità esistenti, della giurisprudenza formata e della motivazione di cittadini che non si piegherebbero nemmeno sotto tortura o minaccia, non restando perciò altra scelta che intervenire per alleggerire il carico giudiziale degli Uffici del Giudice di Pace già colmi oltre il sostenibile e, contestualmente, azzerare gli evidenti fattori di rischio per le casse dello Stato, che si troverebbe altrimenti ad esborsare le spese di soccombenza ai contribuenti vittoriosi nei giudizi nella misura di 5-6 volte più di quanto si prevedeva di incassare con la riscossione di tali sanzioni. Ci piacerebbe pensare che tale decisione di estinguere le sanzioni abbia anche una componente solidaristica, pur se nella maggioranza di governo sono presenti posizioni contrapposte, come quella espressa dalla forzista Licia Ronzulli, secondo la quale “cancellare sarebbe come dimenticare cosa è stato il Covid in Italia”, come se il Covid in Italia fosse dipeso dai “no vax ultracinquantenni”, escludendo a priori la possibilità che la protrazione o l’aggravamento delle condizioni epidemiologiche siano dipese proprio – o anche in buona parte – dalla illogicità, inidoneità, sproporzione ed inefficacia delle misure restrittive o obbligatorie adottate dai governi dell’emergenza”.

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Multe da neppure comminare: questo il punto saliente, che tutto riassume. Che il grumo PD-Forza Italia ancora le rivendichi, che tenti di tenerle, non fa che confermare la matrice illegale di quel potere. Sulla base delle menzogne di sempre, ampiamente sbugiardate, ma sostenute dal tipico ragionamento di potere: la tua verità contro la mia ma la mia è l’unica che conta perché io sono il potere. Siccome ogni potere abusa di se stesso, anche se formalmente legittimato, resta la coda disonesta del mancato rimborso delle multe incautamente versate così come delle spese versate per le opposizioni (chi stracciò la comunicazione, fottendosene, adottò l’unica scelta sensata e legale). Un tesoretto imputato a bilancio. Chissà cosa se ne faranno poi. Ponti sullo Stretto no, opere utili no, meglio non indagare su eventuali distribuzioni pro quota. I bilanci comunali non si reggono ormai tutti da nord a sud sulle multe ugualmente illecite, inflitte sulla base di fantasiosi pretesti climatici? Intanto le morti frenetiche o improvvise non si fermano neanche a Natale, da Padova a Montecatini a Livorno a Quarrata, mentre negli ospedali si continuano a boicottare i malati gravi, atto del tutto arbitrario ma sul quale il potere tace così come non fiata su quelle multe completamente pretestuose, carognesche, sputtanate, che un grumo di potere autoritario ancora vorrebbe tenere, con le opportune, fandonie, l’allucinante ribaltamento della verità di chi contrabbanda un atto dovuto di legittimità in un condono.





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