Le attività nei locali sotterranei richiedono la comunicazione all’INL

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I locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, ove il datore intenda effettuare particolari lavorazioni, devono essere dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa. Lo ha spiegato l’Ispettorato nazionale del lavoro che, con la nota n. 811/2025, ha fornito indicazioni in merito alla modifica contenuta all’art. 65 del DLgs. 81/2008, introdotta dalla recente L. 203/2024 (c.d. “collegato lavoro”).
La disposizione prevede, infatti, che il datore di lavoro, previa comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, possa utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei da destinare a lavorazioni che non diano luogo a emissioni di agenti nocivi.

Questa possibilità rappresenta di fatto una deroga all’ordinario principio, sancito dal comma 1 del medesimo art. 65, secondo il quale è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In passato ciò poteva avvenire liberamente da parte del datore di lavoro in caso di particolari esigenze tecniche, mentre per altre lavorazioni, per le quali non ricorrevano tali esigenze, l’attività poteva essere svolta previa autorizzazione da parte dell’azienda sanitaria locale.

La L. 203/2024, al fine di disciplinare in modo efficace e sicuro tale ipotesi eccezionale, con il nuovo comma 3 dell’art. 65 ha introdotto, per tutte le casistiche e, come spiegato dall’Ispettorato, per le attività da intraprendere a decorrere dal 12 gennaio 2025, una specifica procedura che prevede, come detto, una preventiva comunicazione, redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

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La comunicazione va effettuata anche nelle ipotesi in cui intervengano variazioni significative come, ad esempio, sulla tipologia dell’attività lavorativa, l’aggiunta o rimozione di locali e così via. Ciò vale sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa, sia per i locali per i quali si è proceduto alla comunicazione.
Diversamente, in caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere una semplice dichiarazione con la quale si attesta il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione già trasmessa ai sensi del citato comma 3.

Dal punto di vista contenutistico, l’Ispettorato ha spiegato che dalla comunicazione, attraverso un’apposita relazione da allegare, deve emergere in modo chiaro e puntuale il tipo di attività che il datore di lavoro andrà a effettuare, evidenziando le lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente e la circostanza, essenziale, che le stesse non daranno luogo all’emissione di agenti nocivi, come, ad esempio, nel caso di verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, ricarica di batterie, lavorazione di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia. Per tutte queste ultime attività non ci sarà alcuna possibilità di deroga, neppure in caso di comunicazione all’Ispettorato che, pertanto, non potrà essere effettuata.

Si ricorda, poi, che vanno anche rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del DLgs. 81/2008, in quanto applicabili. Inoltre, alla comunicazione dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, per poter dimostrare:
– la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
– l’agibilità dei locali;
– la conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti;
– il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e di una serie di norme di sicurezza.
Tra queste, emergono le disposizioni relative alla sussistenza:
– dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
– delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
– di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione.

Ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato, ove valuti l’incompletezza della stessa, può richiedere integrazioni. In tal caso, ovviamente, le lavorazioni non potranno iniziare se non dopo che siano trascorsi altri 30 giorni da quando il datore di lavoro ha fatto pervenire le ulteriori informazioni richieste. Se, invece, il datore di lavoro non è stato in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma per l’operatività della deroga in questione, l’Ispettorato dovrà comunicare, sempre via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.



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