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Che succede se la multa stradale non indica la data di taratura e il verbale di omologazione? Si può contestare?
Un nostro lettore ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox. Nel verbale che gli è stato notificato non è però indicata né l’omologazione, né la data di ultima taratura dell’apparecchio. Alla luce della recente pronuncia della Cassazione che ha definito nulle e illegittime tutte le misurazioni elettroniche effettuate da dispositivi non appositamente omologati, il lettore ci chiede se ci siano margini per fare ricorso. Il verbale con la multa deve indicare l’omologazione dell’autovelox? Vediamo come la stessa giurisprudenza si è orientata sul punto.
Autovelox: taratura periodica obbligatoria e onere della prova a carico dell’amministrazione
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 21327 del 6 luglio 2022, ha stabilito che tutti gli autovelox, a prescindere dal loro funzionamento (automatico, con operatore o con sistema di autodiagnosi), devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Questo significa che, se un automobilista contesta una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox, spetta all’amministrazione (Comune, Polizia Stradale, ecc.) fornire la prova che l’apparecchio sia stato regolarmente tarato.
Non è necessario che il verbale di contestazione contenga l’indicazione del certificato di taratura, ma l’amministrazione deve essere in grado di esibire la documentazione che attesti l’avvenuto check-up dell’autovelox: sia in caso di richiesta da parte del cittadino (qualora venga presentata una domanda di accesso agli atti amministrativi), sia da parte del giudice (qualora venga fatto ricorso).
Multe per eccesso di velocità: la taratura dell’autovelox va dimostrata, non basta dichiararla
Anche con la sentenza n. 21327/2022, la Cassazione Civile ha stabilito che, in caso di multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox, non è necessario che il verbale di contestazione indichi gli estremi del certificato di omologazione e/o di taratura.
Tuttavia, ciò non significa che la taratura non sia importante. Anzi, la Cassazione sottolinea che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate, approvate dal Ministero ed omologate, a prescindere dal tipo di autovelox (fisso, mobile, con o senza operatore).
In pratica, se l’automobilista contesta la multa, l’amministrazione è tenuta a dimostrare che l’autovelox utilizzato era effettivamente tarato al momento della rilevazione dell’infrazione. Questa prova deve essere fornita attraverso apposite certificazioni e non può basarsi sulla semplice dichiarazione degli agenti accertatori nel verbale.
La Cassazione ha poi chiarito che il verbale non ha “fede privilegiata” riguardo al corretto funzionamento dell’apparecchio e che la prova della taratura deve essere oggettiva e documentata.
Nella pratica, ciò implica che l’organo accertatore ha la possibilità di dimostrare l’omologazione e la taratura dell’autovelox anche in un successivo momento – non necessariamente al momento della redazione del verbale – come nel corso del giudizio, entro i termini assegnati dal giudice per il deposito della documentazione.
Insomma è valido il verbale per eccesso di velocità che non indica il certificato di omologa e/o quello di taratura se detto certificato comunque sussiste e viene prodotto dall’amministrazione nel giudizio avviato con ricorso al giudice di pace.
Da ultimo citiamo la sentenza n. 1014/20211 con cui la Cassazione ha testualmente detto: «L’accertamento presidiato dell’eccesso di velocità può essere effettuato dalla polizia municipale su qualunque tratto di strada locale senza obbligo di indicare nel verbale l’attestazione di perfetta funzionalità dello strumento utilizzato. Il termine di validità del certificato di omologazione dell’autovelox inoltre condiziona solo la sua commercializzazione e non l’impiego stradale».
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