Precompilata IVA 2025: regole per quest’anno

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Con il Provvedimento n 21477 del 28.01 l’Ade ha pubblicato le regole per la Precompilata IVA 2025.

In particolare, il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806 del 19 gennaio 2024 è esteso alle operazioni effettuate nel 2025.
Viene modificato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 al punto 6.6. la parola “1.000” è sostituita dalla seguente “2.000”, di seguito i dettagli.
Mentre restano confermate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti che di seguito vengono riepilogate.

1) Precompilata IVA 2025: regole per quest’anno

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione:

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  • le bozze dei registri IVA (di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA),
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA o LIPE.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per:

  • l’elaborazione delle bozze dei documenti del citato articolo 4,
  • la platea dei destinatari,
  • le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e succesivamente con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. 

Nel corso del 2024, per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. 

Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata. 

Pertanto, si ritiene opportuno prolungare il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari.

Inoltre, a partire dall’anno 2025 le funzionalità previste nell’area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel provvedimento dell’8 luglio 2021. 

Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

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Restano confermate:

  • le modalità di accesso all’applicativo web, 
  • le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA,
  • le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate,

disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.



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