Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del Regolamento (UE) 2025/40 e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.
Il piano d’azione per l’economia circolare
Il Regolamento prende le mosse dalla risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare, ove è stato ribadito l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile, entro il 2030, con invito alla Commissione a presentare una proposta legislativa di revisione della Direttiva 94/62/CE, che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare il contenuto riciclato, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.
In linea con tali principi il Regolamento:
– stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato;
– stabilisce prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio;
– contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione;
– previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, in base a un elevato livello di protezione dell’ambiente;
– contribuisce inoltre alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’ articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE (“la gerarchia dei rifiuti”).
Il Regolamento è composto da 71 articoli e 13 Allegati, con prescrizioni sulle sostanze immesse nel mercato (i PFAS, art. 5), sugli imballaggi riciclabili ( art. 6), sul contenuto minimo di riciclato degli imballaggi in plastica ( art. 7) sulle materie prime a base biologia ( art. 8) e gli imballaggi compostabili ( art. 9). Il testo prosegue regolamentando la riutilizzabilità ( art. 11), l’etichettatura ( art. 12), le asserzioni ambientali ( art. 14) e così via.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, quindi, l’11 febbraio 2025. Esso si applica dal 12 agosto 2026, mentre l’ articolo 67, paragrafo 5, si applica dal 12 febbraio 2029.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applicherà a tutti gli “imballaggi”, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
L’ articolo 3 del Regolamento definisce “imballaggio” un “articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione” compresi nella definizione gli articoli descritti nelle successive lettere da a) a g).
Si lasciano impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, così come le prescrizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, quali la sicurezza, la qualità, la protezione della salute e l’igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto.
Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la Direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale.
Gli spazi eccessivi negli imballaggi
Secondo l’ art. 24, entro il 1° gennaio 2030 o 3 anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione, gli operatori economici che usano imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico dovranno garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo non superi il 50%.
Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto. Tale metodologia terrà conto delle particolari caratteristiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio per conformarsi alle prescrizioni giuridiche applicabili o per proteggere il prodotto.
Lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso verrà considerato spazio vuoto.
Obiettivi di riutilizzo
Secondo l’ art. 29, dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40% in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. Dal 1° gennaio 2040 per gli operatori economici tale proporzione dovrà passare almeno al 70% degli imballaggi.
Ci sono una serie di eccezioni, tra cui gli imballaggi usati per le merci pericolose e, molto importante, gli imballaggi sotto forma di scatole di cartone. Ancora, sono esclusi quelli per i macchinari e gli imballaggi in formato flessibile, usati per il trasporto a contatto di alimenti e mangimi.
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Il Regolamento prevede anche una disciplina degli obiettivi di riciclo e promozione dello stesso.
Ai sensi dell’ articolo 52, gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio indicati su tutto il loro territorio:
Termine |
Percentuali minime in peso |
Categorie |
Entro il 31 dicembre 2025 |
65% |
tutti i rifiuti di imballaggio prodotti |
Entro il 31 dicembre 2030 |
70% |
tutti i rifiuti di imballaggio prodotti |
Materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: |
||
Entro il 31 dicembre 2025 |
50% |
plastica |
25% |
legno |
|
70% |
metalli ferrosi |
|
50% |
alluminio |
|
70% |
vetro |
|
75% |
carta e il cartone |
Modifiche alla Direttiva (UE) 2019/904
Tra le varie disposizioni le norme del paragrafo 5 dell’ art. 67 (riguardanti recipienti in polistirene espanso, film plastica termoretraibili usati in aeroporti e stazioni, trucioli di materie plastiche) verranno applicate solo a partire dal 12 febbraio 2029.
Al fine di ampliare la categoria dei prodotti in plastica monouso che non possono essere immessi sul mercato, il Regolamento modifica l’allegato, parte B, della Direttiva (UE) 2019/904, rubricato “prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato”, ai punti 7, 8, 9, come segue:
7) recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) ossia contenitori (recipienti) quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: |
destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |
generalmente consumati direttamente dal contenitore (recipiente); |
|
pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti di tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti o involucri contenenti alimenti; |
|
8) contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi; |
|
9) tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi |
|
– Sono aggiunti i punti seguenti: |
|
– film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto |
|
– trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e manipolazione |
|
– anelli di plastica mutipack utilizzati come imballaggi multipli, quali definiti all’ articolo 3, paragrafo 1, punto 6 del presente Regolamento. |
È palmare l’estensione anche ai prodotti in estruso (XPS): quindi, alla luce del nuova linea intrapresa dal Legislatore europeo si renderà necessario riorganizzare la filiera di tali prodotti in termini di sostenibilità e riciclo.
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