Da ponderare il veicolo giuridico con cui esercitare l’agricoltura

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La disciplina fiscale prevista per il settore primario è stato oggetto, a mezzo del D.Lgs. 192/2024, di una revisione che ha portato di fatto a un maggior allineamento del dato civilistico rispetto a quello fiscale.

A questo si è aggiunto, in sede di recepimento della delega fiscale, anche la novità dell’allargamento alle società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, della possibilità di azionare le regole di determinazione forfettaria previste, per determinate attività, dall’articolo 56-bis, Tuir.

Come noto, il settore agricolo gode di specifici regimi sia per quanto riguarda l’imposizione diretta che quella indiretta; tuttavia, mentre nel secondo caso vi è in larga misura un trattamento unificato che prescinde dalla forma giuridica utilizzata, nella prima fattispecie così non è.

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L’attività agricola qualificata come tale ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., infatti, può essere esercitata sia in forma individuale che collettiva.

Nella prima fattispecie si sarà in presenza di una ditta individuale esercitata da parte di un imprenditore agricolo che può ulteriormente qualificarsi, al rispetto dei requisiti richiesti, in coltivatore diretto o Iap.

Nel primo caso, il soggetto dovrà esercitare una delle attività agricole previste all’articolo 2135, cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della propria famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Lo Iap, invece, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, deve rispettare i seguenti requisiti:

  1. essere in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’articolo 5, Regolamento (CE) n. 1257/1999;
  2. dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135, cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e
  3. ricavare dalle stesse attività almeno il 50% de reddito globale da lavoro.

Nel caso di scelta per una forma collettiva, l’opzione deve essere attentamente ponderata in quanto, come anticipato, da un punto di vista di imposizione diretta vi sono conseguenze differenti; infatti, le sole società semplici, nel momento in cui esercitano un’attività agricola nei limiti previsti dall’articolo 32, Tuir, dichiarano, per natura, come del resto l’imprenditore individuale e gli enti non commerciali, un reddito agrario.

Le altre forme societarie, ovverosia le Snc, Sas e società di capitali, al contrario, per effetto di quanto previsto dalla L. 662/1996, dichiarano sempre un reddito di impresa.

Tuttavia, per alcune di esse il Legislatore concede la possibilità di poter determinare il reddito, che comunque rimane di impresa, secondo le regole previste dall’articolo 32, Tuir.

Tale facoltà è stata concessa dall’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, alle società che si qualificano quali agricole, in quanto rispettano i requisiti previsti dall’articolo 2, D.Lgs. 99/2004, a eccezione delle Spa e delle Sapa per le quali è preclusa tale possibilità.

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Si considerano società agricole quelle che rispettano 2 tipologie di requisiti:

  1. prevedono nella ragione sociale o denominazione sociale la locuzione di società agricola;
  2. hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135, cod. civ.

Al contrario, per quanto riguarda l’applicazione della disciplina Iva specifica per il settore agricolo, “disegnata” dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972, il Legislatore non ha riguardo alla forma giuridica con la quale viene esercitata l’attività, ma richiede solamente il rispetto del dato civilistico dell’articolo 2135, cod. civ., e di quello oggettivo consistente nell’effettuare cessioni di prodotti ricompresi nella prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.

Ne deriva che, in questo caso, anche le Spa e le Sapa (al rispetto dei requisiti richiesti) applicano, salvo opzione per le regole ordinarie, il regime Iva di detrazione forfettaria, secondo le aliquote compensative previste.

Parimenti, anche quando si ha riguardo alle imposte indirette che devono essere assolte in sede di acquisto di terreni soggetti a imposta di registro, il Legislatore prevede un regime agevolativo a cui possono accedere tutti gli imprenditori agricoli, a prescindere dalla loro forma giuridica, a condizione, tuttavia, che rivesta l’ulteriore qualifica di coltivatore diretto o di Iap.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004, le società possono essere considerate anch’esse quali Iap.

In ragione di quanto detto, la scelta della forma giuridica con cui esercitare l’attività agricola rappresenta un passaggio importante da ponderare attentamente.



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