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[1] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 236 del 8 ottobre 2024.
[2] Poiché il datore di lavoro sarà tenuto a verificare la spettanza del diritto in sede di conguaglio di fine anno, si ritiene, ma sarebbe opportuni venisse confermato, che il requisito reddituale debba sussistere relativamente al 2024 (e non nel 2023).
[3] Si ricorda che i soggetti indicati nell’art. 433 del codice civile sono a carico qualora non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, ai i fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d’imposta o a imposta sostitutiva, mentre vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Per i figli di età non superiore ai 24 anni, il limite di reddito per essere considerati a carico prima indicato è pari a euro 4.000.
[4] Vale a dire “se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato”.
[5] Disposizione che, in presenza di particolari condizioni prevede l’assoggettamento a tassazione solo dell’importo corrispondente al 10% degli emolumenti percepiti nell’anno per lo svolgimento di tale attività.
[6] In base alla quale è assoggettato ad imposizione solo il 10%, 30% ovvero il 50% del reddito percepito in funzione del momento di acquisizione della residenza in Italia e della propria situazione personale/familiare.
[7] Ma in questo senso sono invece i chiarimenti contenuti nella circolare.
[8] Mancando il presupposto del coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato richiesto dalla norma.
[9] Escludendo i redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) dello stesso TUIR.
[10] Tuttavia, dopo quanto accaduto ad opera del D.L. 5/2023 per il bonus benzina che ha previsto l’imponibilità dello stesso a contributi sarebbe opportuno che tale esclusione venisse confermata anche dal punto di vista contributivo.
[11] In questo senso si ricorda il precedente delle detrazioni per famiglie numerose di 1.200 euro che era previsto dall’art. 12 del TUIR, comma 1-bis (ora soppresso) in base al quale, in presenza di almeno 4 figli veniva riconosciuta ai genitori una ulteriore detrazione di 1.200 euro. Per quella fattispecie l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E del 2008, ha precisato che l’ulteriore detrazione per figli a carico di famiglie numerose, poteva trovare applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussisteva solo per una parte dell’anno e, quindi, la detrazione riconosciuta non doveva essere ragguagliata al periodo dell’anno a partire dal quale si era verificato l’evento che dava diritto alla stessa.
[12] Si attende l’emanazione di un apposito codice tributo che permetta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e ai sostituti d’imposta di tenere “monitorato” l’importo che è stato erogato.
[13] Che verrà computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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