Prima del Codice della crisi niente TFR dal Fondo di garanzia se c’è cessione d’azienda

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Per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 si deve escludere il diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia presso l’INPS per la quota di TFR e per le ultime tre mensilità maturate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in favore del datore di lavoro cedente poi fallito, sussistendo ex lege la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario con cui il rapporto continua. È quanto deciso con la sentenza n. 1860 depositata ieri, 27 gennaio 2025.

Nel caso di specie vi era stata una cessione d’azienda, con contestuale stipula tra le parti di un accordo sindacale ex art. 47 della L. 428/90 con cui era stata esclusa la responsabilità della cessionaria per i debiti maturati dai lavoratori ceduti anche a titolo di TFR, con l’accordo che tali debiti restassero in capo all’impresa cedente.

A seguito del fallimento della cedente e su domanda del lavoratore, i giudici di secondo grado avevano accolto la sua domanda di condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, a corrispondere il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione maturate alle dipendenze della cedente stessa. Tale soluzione è stata, però, criticata dalla Suprema Corte.
Si ricorda in primo luogo che il Fondo di Garanzia presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 della L. 297/82 ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto e dei crediti di lavoro diversi dal TFR inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei 12 mesi che precedono i termini indicati dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 80/92.

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In presenza di cessione d’azienda, dove il rapporto di lavoro continua con il cessionario, per la Cassazione è da escludersi che il Fondo debba intervenire con riferimento ai debiti del cedente fallito, trattandosi di un soggetto che non è più datore di lavoro per effetto di tale operazione.

I giudici di legittimità, con la pronuncia di ieri, hanno chiarito che la non debenza della prestazione in favore di un soggetto fallito che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato si spiega con la mancanza del legame che secondo la direttiva Ce 80/987 deve esistere tra l’insolvenza del datore di lavoro e l’inadempimento del credito retributivo. In caso contrario, la conseguenza sarebbe lo sviamento del patrimonio del Fondo di Garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione.

L’intervento del Fondo di Garanzia presso l’INPS, inoltre, costituisce adempimento di un’obbligazione pubblica, insensibile a eventuali pattuizioni intercorse tra le parti con cui, in deroga all’art. 2112 c.c., si sia esclusa la solidarietà del cessionario.

La sentenza esamina, poi, la nuova disciplina contenuta nel DLgs. 14/2019 (c.d. CCII) applicabile alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, evidenziando come la stessa non sia utile per l’interpretazione della normativa previgente ratione temporis applicabile, ponendosi in “consapevole discontinuità” con la stessa.

Il DLgs. 14/2019 prevede però una disciplina specifica

Si evidenzia, infatti, che tale decreto, aggiungendo all’art. 47 della L. 428/90 il comma 5-bis, ha disposto che nelle ipotesi previste dal comma 5 – tra cui quelle di trasferimento che riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, dove i rapporti di lavoro continuano con il cessionario – non si applica l’art. 2112 comma 2 c.c., secondo cui cedente e cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Dunque, non applicandosi l’art. 2112 comma 2 c.c., in base alla nuova normativa non opera la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, con conseguente deroga al principio della solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro maturati dai dipendenti nei confronti del cedente.

La norma prevede poi che il trattamento di fine rapporto sia immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda e il Fondo di Garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’art. 2 della L. 297/82, può intervenire anche in favore dei lavoratori trasferiti al cessionario in bonis senza soluzione di continuità. In tali ipotesi la data del trasferimento tiene luogo della data della cessazione del rapporto, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto.

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