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le novità del correttivo sulle autorizzazioni giudiziali nella composizione negoziata #finsubito prestito immediato


Nell’ambito della composizione negoziata che si svolge in forma riservata e stragiudiziale, il tribunale può essere chiamato a intervenire nel caso in cui l’imprenditore richieda l’autorizzazione alla contrazione di finanziamenti, anche da parte di soci o società del gruppo, o al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.

L’autorizzazionenon è necessaria per il compimento di tali atti, che, quali atti di straordinaria amministrazione, potrebbero essere compiuti dall’imprenditore semplicemente osservando le prescrizioni di cui all’art. 21, comma 2, CCII, che prevedono la previa informazione all’esperto, il potere di questi di segnalare il potenziale pregiudizio ai creditori, alle trattative e alle prospettive di risanamento, e nel caso di compimento dell’atto nonostante la segnalazione, il potere dell’esperto di iscrivere il proprio dissenso al registro delle imprese.

L’autorizzazione è, invece, necessaria affinché si producano gli effetti “speciali” della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell’azienda in deroga all’art. 2560, comma 2, codice civile.

Con riferimento ai finanziamenti, il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza precisa appunto all’art. 22, comma 1, lett. a) che l’autorizzazione del tribunale è necessaria ai fini del riconoscimento della prededuzione e che i finanziamenti possono avere qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie; in particolare il tribunale può autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese.

Già si era ritenuto in dottrina che il termine finanziamento dovesse intendersi in senso atecnico, tale da ricomprendere tutte le forme attraverso le quali l’impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività, sia che siano rappresentate da “mutui” sia che siano rappresentate da altri contratti di finanziamento non riconducibili alla nozione giuridica di mutuo, come per es. le aperture di credito bancario, nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro, o, comunque, tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore, atteso che legittimati non sono più soltanto gli intermediari bancari o finanziari. Nello stesso modo si erano ritenuti riconducibili alla categoria i c.d. “crediti di firma”, cioè la prestazione di garanzie nell’interesse dell’imprenditore, e in favore di suoi creditori o di sue controparti. Il decreto correttivo conferma quindi tale ampia nozione. Continuano però a rimanere esclusi da quest’ultima i contratti che, pur suscettibili di determinare “effetti finanziari” sono caratterizzati da una natura giuridica diversa come nell’ipotesi, per esempio, in cui sia convenuta in favore dell’imprenditore una notevole dilazione di pagamento del corrispettivo dovuto alla controparte, e ciò diversamente dalla portata attribuibile al “considerando” n. 66 della Direttiva 2019/1023/UE secondo il quale “l’assistenza finanziaria dovrebbe essere intesa in senso lato, compreso nel senso di erogare denaro o garanzie personali e di fornire giacenze, inventari, materie prime e servizi, ad esempio concedendo al debitore un termine di rimborso più lungo”.

Quanto all’autorizzazione dell’accordo in ordine alla riattivazione delle linee di credito sospese, il tema si ricollega alla possibilità per le banche di sospendere o revocare tali linee nell’ambito della composizione negoziata, tema trattato nelle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 5, e 18, commi 5 e 5-bis, anch’essi modificati dal decreto correttivo. Queste ultime norme, fatta salva la possibilità per la banca o l’intermediario finanziario di sospendere o revocare le linee di credito in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, escludono che la sospensione o la revoca possano essere disposte sulla base della mera notizia dell’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata, o, nel caso di banche destinatarie di misure protettive, che tali provvedimenti possano essere assunti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 18, comma 1. Pertanto, nel caso di legittima sospensione delle linee di credito, per motivi diversi da quelli che per legge non possono giustificarla, l’autorizzazione del tribunale alla loro riattivazione avrà l’effetto di attribuire al credito della banca la tutela della prededuzione.

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Quest’ultima, che comunque prescinde dall’esito della composizione negoziata, può avere effetto soltanto nel caso di apertura del concorso, laddove siano previste regole distributive del valore tra i creditori. Il nuovo comma 1-ter chiarisce in particolare che la prededucibilità opera nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane anche quando si susseguono più procedure.

La prededuzione non incide infatti sull’ordine dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori, ma assume rilievo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua alla composizione negoziata.

Analogamente l’art. 6, comma 2, come modificato dal decreto correttivo (articolo 6, in tema di prededucibilità dei crediti in generale, di cui è soppresso il richiamo alle lettere b) e c) dell’art. 22) prevede ora che “la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure”.

La genericità della formula utilizzata dal comma 1-ter dell’articolo 22, consente poi di superare il problema della eventuale distanza temporale tra le procedure, ove cioè non vi sia immediata consecuzionedelle stesse ma esse intervengano ad anni di distanza dalla composizione negoziata. Problema rilevante sia perché i finanziamenti erogati potrebbero prevedere, anche per loro natura (es. i mutui), tempi lunghi di restituzione sia perché una prededuzione condizionata dal trascorrere del tempo, e destinata a venir meno in ragione di esso, determina una incertezza del rango del credito tale da disincentivare il sostegno bancario. Ne emerge, quindi, una nozione sostanziale di prededuzione, che come prospettato da certa dottrina, diventa una caratteristica del credito, che si genera nel procedimento, ma finisce per contraddistinguere definitivamente la posizione creditizia.

Come precisato dall’articolo 24 comma 1 gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22conservano i propri effetti nelle procedure successive che seguano la composizione negoziata della crisi.

Nella sua formulazione antecedente al decreto correttivo, la norma sembrava limitare la conservazione degli effetti soltanto in caso di esito concorsuale della composizione negoziata o, più precisamente, nel caso di successivo intervento di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un concordato preventivo omologato, di un piano di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria o del concordato semplificato omologato.

Secondo la formula letterale della norma la conservazione non sembrava operare nel caso di esito fisiologico della composizione negoziata con la conclusione degli strumenti di cui all’art. art. 23 comma 1 lett. a), b) e c) (contratto, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto dall’esperto) o all’art. 23 comma 2 lett. a) (piano attestato di risanamento), oppure nel caso in cui l’imprenditore fosse rimasto semplicemente in bonis senza stipulare alcun accordo. Ma neppure, sempre secondo la lettera della norma, nell’ipotesi in cui l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, il piano di cui all’art. 64-bis o il concordato semplificato non fossero stati omologati.

Già si era osservato come tale conclusione fosse illogica e contraddittoria rispetto alla chiara ratio legis, volta a favorire, per quanto possibile, l’esito non concorsuale della composizione negoziata e come la conservazione degli effetti dovesse permanere indipendentemente dall’esito della composizione negoziata. Ugualmente era sembrato che la conservazione dell’effetto della limitazione della responsabilità dell’acquirente nel trasferimento di azienda non potesse dipendere dall’omologazione dell’accordo, del concordato o del piano, eventi a cui l’acquirente era del tutto estraneo.

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L’introduzione all’art. 24 comma 1 da parte del decreto correttivo del termine “anche” davanti all’indicazione delle predette procedure, chiarisce definitivamente i dubbi richiamati avvalorando la tesi appena esposta sulla conservazione degli effetti a prescindere dall’esito della composizione negoziata.

Comunque, il problema della conservazione degli effetti degli atti autorizzati nel caso in cui alla composizione negoziata non consegua una procedura concorsuale non si pone per la prededuzione che, come sopra accennato e come chiarito dal nuovo comma 1-ter dell’art. 22, può operare solo nel caso di apertura del concorso.

Per quanto ciò fosse ricavabile anche in via interpretativa, si è voluto poi con il decreto correttivo anche espressamente chiarire come l’attuazione del provvedimento autorizzato – finanziamento o trasferimento di azienda – possa avvenire sia prima sia successivamente alla chiusura della composizione negoziata, se ciò sia previsto dal tribunale o sia indicato nella relazione finale dell’esperto.

L’atto quindi, per essere autorizzato ai sensi dell’art. 22, non deve necessariamente essere funzionale alla salvaguardia della continuità aziendale e degli interessi dei creditori già durante il percorso della composizione negoziata ma la funzionalità può riguardare anche la fase successiva alla conclusione delle trattative e cioè la fase esecutiva del piano di risanamento.

Ciò però comporterà, nell’istanza di autorizzazione, la necessità della prospettazione del piano di risanamento.

Infine, il decreto correttivo precisa che nel caso di reclamo al tribunale avverso il provvedimento di concessione o di diniego dell’autorizzazione, nel relativo procedimento, che si svolge secondo gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, possono essere assunte informazioni e acquisiti nuovi documenti. Precisazione quest’ultima opportuna al fine di evitare dubbi interpretativi, ancorché la giurisprudenza, seppure in materie diverse, si sia orientata nel senso dell’ammissibilità dell’acquisizione di nuovi mezzi di prova nel procedimento di reclamo di cui all’articolo 739 codice procedura civile.

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