Prestazione Universale: cos’è e a chi è rivolta

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La Direzione Centrale dell’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla Prestazione Universale introdotta, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Tale prestazione, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni riconosciute dalle Agenzie Tute della della Salute.

1. Beneficiari della prestazione

Possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti, in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
  • un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica;
  • un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
  • la titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei citati requisiti.

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Qualora per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato.

Il cittadino può, in qualsiasi momento successivo all’accoglimento, rinunciare alla prestazione.

1.2 Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo

Il bisogno assistenziale gravissimo sussiste in presenza di due condizioni che devono essere soddisfatte entrambe:

  • la disabilità gravissima;
  • la valutazione del c.d. “bisogno assistenziale gravissimo” da accertare mediante specifico questionario con punteggi graduati.
2. Composizione della Prestazione Universale: quota fissa e quota integrativa. Obbligo di spesa della quota integrativa

Nel messaggio INPS in esame, viene fatto presente che la Prestazione Universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è composta da:

  • una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento;
  • una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, per un importo attualmente pari a 850 Euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.

La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

  • la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  • la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento “Prestazione Universale”.

Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata sia la quota fissa, che la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

La quota integrativa è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o all’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati.

3. Presentazione della domanda

La Prestazione Universale è erogata dall’INPS, su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei previsti requisiti, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dal 1° giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico previsto dalla disposizione normativa (80 anni):

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  • tramite gli Istituti di Patronato;
  • oppure attraverso il portale dedicato “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” presente sul sito istituzionale www.inps.it.

In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.

La procedura non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di inoltro della domanda.

3.1 Modalità di compilazione della domanda

La procedura per l’inoltro della domanda prevede la precompilazione di alcuni dati, sulla base delle risultanze presenti negli archivi dell’INPS, e l’inserimento di altri a cura del richiedente la prestazione.

In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in modo automatico, nella “Sezione del richiedente”, i seguenti dati:

  • cittadinanza;
  • residenza;
  • contatti.

Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.

Nelle ipotesi in cui il richiedente sia un cittadino extracomunitario o un apolide, titolare di permesso di soggiorno utile per accedere alle prestazioni di invalidità civile, il medesimo deve inserire gli estremi del relativo documento. Nell’eventualità in cui il permesso di soggiorno sia scaduto, il soggetto deve dichiarare di avere richiesto il rinnovo dello stesso, allegando la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

I dati che devono essere dichiarati dall’interessato sono:

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  • valore dell’ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 Euro;
  • titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento.

In merito all’indennità di accompagnamento, in fase di domanda, il cittadino deve dichiarare, inoltre, se la titolarità di tale indennità sia stata riconosciuta a seguito di:

  • verbale sanitario ante 2010 non in possesso dell’Istituto;
  • decreto di omologa, emesso dal giudice, a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico d’ufficio;
  • verbale sanitario di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Valle d’Aosta;
  • verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale.

Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono, inoltre, essere dichiarati.

Per ulteriori approfondimenti o per fissare un appuntamento contattare il Patronato Epasa-Itaco al numero 0521 227275 oppure inviare un’email a parma@epasa-itaco.it





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