In data 17 Gennaio Lā Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le Frequently Asked Question ( FAQ ) sulla patente a crediti. Il quarto aggiornamento fa seguito a quelli del 4 ; 15 ottobre e 6 novembre 2024.
In questa occasione le principali tematiche affrontate riguardano :
- differenze tra āesenzione giustificataā e ānon obbligatorioā;
- obblighi per General Contractor e imprese non operative nei cantieri;
- specificazioni sulle figure che operano fisicamente nei cantieri soggette allāobbligo della patente a crediti;
- specificazioni sulle figure escluse dallāobbligo della patente;
- procedure in caso di perdita della certificazione SOA;
- controlli sullāidoneitĆ dei subappaltatori;
- modalitĆ di comunicazione al RLS o RLST;
- requisiti per le imprese familiari;
- gestione di variazioni da lavoratore autonomo a impresa successive alla richiesta della patente;
- chiarimenti per gli interventi dei servizi di pronto soccorso e antincendio;
- dichiarazione di āesenzione giustificataā per il DURF.
In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra āesenzione giustificataā e ānon obbligatorioā.
Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolaritĆ delle casistiche il portale consente di indicare la ānon obbligatorietĆ ā o ālāesenzione giustificataā da un determinato requisito. La ānon obbligatorietĆ ā dovrĆ essere indicata quando non si ĆØ soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non ĆØ prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Lāāesenzione giustificataā va invece indicata nei casi in cui in linea teorica ĆØ previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si ĆØ ancora materialmente in possesso del DURC ma ĆØ stata appena richiesta una rateazione contributiva e si ĆØ in attesa di acquisire il Documento). Lāāesenzione giustificataā va inoltre indicata nei casi in cui non si ĆØ in possesso di un determinato requisito poichĆ© il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione lāobbligatorietĆ nei suoi confronti.
Con riferimento allāambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria ā pur avendo i requisiti di impresa edile ā agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalitĆ dellāesecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente ānon tecnicoā per lo svolgimento di attivitĆ professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, ĆØ assoggettato allāobbligo di richiedere la patente a crediti?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 āi soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese ā non necessariamente qualificabili come imprese edili ā e i lavoratori autonomi che operano āfisicamenteā nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)ā. Nel caso di impresa
affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di unāopera, non ĆØ previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera āfisicamenteā in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allāart. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attivitĆ per le quali si opera āfisicamenteā nei cantieri e, dunque, per le quali si ĆØ tenuti al possesso della patente a crediti.
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attivitĆ di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dellāart. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dellāart. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, lāattivitĆ di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dellāart. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, nĆ© effettua alcun intervento esecutivo con finalitĆ operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne lāesito. Inoltre, lāeffettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di āIncaricato di Pubblico Servizioā (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attivitĆ del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dellāassetto regionale, svolgono analoghe attivitĆ (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
Qualora lāimpresa perda la certificazione SOA in III classifica, ĆØ previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta allāimpresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per lāaccesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?
Lāart. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che āa decorrere dal 1Ā° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente ā¦ le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ā¦, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettualeā e successivamente al comma 15 prevede che ānon sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dellāattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ā¦ā. Pertanto, per potere operare in un cantiere ĆØ necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista piĆ¹ la permanenza del requisito relativo al possesso dellāattestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ĆØ necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dallāart. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 āĆØ comunque consentito lo svolgimento delle attivitĆ ā¦ā.
Come si esplica la responsabilitĆ dellāimpresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? Ć sufficiente la verifica in fase di affidamento?
Lāart. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede lāobbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dellāaffidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori
Per quanto concerne lāobbligo di informazione dellāavvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalitĆ deve essere dimostrato lāassolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?
La norma non stabilisce le modalitĆ di trasmissione dellāinformazione al RLS o al RLST; pertanto, ĆØ possibile dimostrare lāavvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalitĆ di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) ĆØ corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?
Ai fini dellāapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui allāart. 230-bis c.c., si applica lāart. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nellāinterpello del 29 novembre 2010 ānel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrĆ ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerĆ a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materiaā, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, lāimpresa familiare non ĆØ soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualitĆ di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dellāistanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non ĆØ necessario procedere ad alcuna modifica.
Un servizio di pronto soccorso allāinterno di un cantiere costituisce una attivitĆ di mera fornitura o ĆØ soggetta alla patente a crediti?
Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il āpossesso del DURFā, per il quale ĆØ necessario che risultino versamenti nel āconto fiscaleā a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nellāultimo triennio, al 10% dei āricaviā dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non ĆØ facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilitĆ e quindi non incassano e versano sul conto fiscale lāIVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?
Si ritiene che, nellāipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata lāopzione āesenzione giustificataā per quanto concerne il possesso del DURF.Ā
Fonte: INL
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