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La seconda parte del D.L. 3/2019, che si occupa di misure anticorruzione, sono state introdotte disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, nonchè delle erogazioni che possono essere effettuate a loro favore.
Per quanto riguarda i partiti politici, le nuove disposizioni sono volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza, sia in ordine ai contributi ricevuti, sia in ordine alla presentazione delle candidature.
E’ dunque previsto – per i partiti e i movimenti politici (nonché per le liste e per i candidati alla carica di Sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti) – l’obbligo di annotare in un apposito registro (entro il mese successivo a quello della percezione), per ogni eventuale contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo oppure il valore della prestazione o di altra forma di sostegno, nonchè la data dell’erogazione.
Questi dati devono essere riportati anche nel rendiconto del partito o del movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet.
Con l’erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.
Tali obblighi di pubblicità riguardano tutti i contributi elargiti in denaro superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente.
Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all’organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l’obbligo di rilasciarne ricevuta.
Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.
È inoltre introdotto il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali – di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti.
Inoltre, in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti) è previsto per i partiti, movimenti politici e liste che si presentano alle elezioni l’obbligo di pubblicare – entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni – sul proprio sito internet il “curriculum vitae” fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato è effettuata per tali finalità.
I medesimi documenti sono pubblicati in apposita sezione denominata “Elezioni trasparenti” del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.
VENERDI’ 18 OTTOBRE E SABATO 19 OTTOBRE 2024
CENTRO CONGRESSI < CASA TRA NOI > – VIA MONTE DEL GALLO N. 113
A ROMA CAPITALE (NEI PRESSI DI CITTA’ DEL VATICANO)
COORDINAMENTO LOGISTICO DELL’EVENTO: RAG. ALDO COTA (FOGGIA)
Riferimenti: aldo.cota@dconline.info * cell. 327-0665142 *
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A cura di Giovanni Glessi (Gorizia)
giovanni.glessi@dconline.info * Cell. 345-2317864 *
Vice-Segretario Amministrativo nazionale della Democrazia Cristiana italiana
Segretario Amministrativo regionale della Democrazia Cristiana del Friuli Venezia Giulia
Editorialista de < IL POPOLO > della Democrazia Cristiana
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