Tax crediti da detrazione start up innovative eccedente nel modello REDDITI


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30 di ieri, 28 aprile 2025, ha istituito il codice tributo “7076”, per utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start up innovative e PMI innovative in “de minimis”.
La novità relativa a tale credito d’imposta è stata recepita nel modello REDDITI PF 2025, insieme a ulteriori modifiche per l’indicazione della detrazione IRPEF al 50% per investimenti in start up innovative.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012, è prevista una detrazione IRPEF del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1 milione di euro.
L’agevolazione spetta fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (art. 4 comma 7 del DM 7 maggio 2019).

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In alternativa alla detrazione ordinaria prevista dall’art. 29 del DL 179/2012 (pari al 30%), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro (quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro), comunque nei limiti del regime “de minimis” (cfr. anche DM 28 dicembre 2020).

Le suddette agevolazioni devono essere indicate al rigo RP80 del modello REDDITI PF.
A differenza del precedente modello, le istruzioni al modello REDDITI PF 2025 prevedono l’indicazione separata, nelle nuove colonne 5A e 6A, della detrazione IRPEF del 50% relativa agli investimenti in start up innovative e PMI innovative nei limiti “de minimis”.

Nello specifico, secondo le istruzioni per la compilazione del rigo RP80 è infatti prevista l’indicazione:
– nella colonna 5 dell’ammontare della detrazione del 30% e nella colonna 6 del relativo totale (l’importo indicato nella colonna 6 va poi indicato anche nel rigo RN21, colonna 1);
– nella colonna 5A dell’ammontare della detrazione del 50% e nella colonna 6A del relativo totale.

Con riguardo alla detrazione in “de minimis”, ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi 2024, per i soggetti “solari”), qualora la detrazione in “de minimis” sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97.

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Le istruzioni al rigo RN21, colonna 3, del modello REDDITI PF 2025 recepiscono tale novità, prevedendo che:
– al rigo RN21, colonna 3, deve essere riportato l’ammontare della detrazione che trova capienza nell’imposta lorda (sulla base dei calcoli relativi alla capienza previsti dalle istruzioni al quadro RN);
– al rigo RX42, colonna 2, deve essere riportato l’ammontare della detrazione che non trova capienza per la quale viene riconosciuto il credito d’imposta.

Al fine di utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, va quindi utilizzato il codice tributo “7076”, denominato “Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24:
– il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
– il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito (formato “AAAA”).



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