Monopattini, chi è senza assicurazione non può essere multato: perché il Codice della strada «è un pasticcio»

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di
Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Le regole del nuovo Codice della strada stanno portando incertezza nelle aziende di sharing e tra gli utenti, ma per l’avvocato Maurizio Hazan tutte le eventuali sanzioni «sono impugnabili fino alla predisposizione dei nuovi decreti attuativi»

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Il nuovo codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre scorso, per i monopattini «è un gran pasticcio». A partire dall’obbligo del contrassegno, il cosiddetto «targhino», per finire all’assicurazione obbligatoria. «Le polizze dovrebbero essere associate alla “targatura” dei monopattini», spiega Maurizio Hazan, avvocato dello studio legale THMR e tra i massimi esperti del mondo delle assicurazioni, «ma il contrassegno non è ancora disponibile». Il tutto, infatti, è rinviato a quando il ministero delle Infrastrutture emanerà il Dm che disciplinerà i «contrassegni di identificazione». Senza il contrassegno, però «è impossibile per le compagnie assicurative identificare un preciso monopattino da assicurare per la RC Auto, ed «è impossibile aggirare il problema», prosegue l’avvocato «con la stipula di un’assicurazione di natura personale perché la nuova norma richiama espressamente le polizze automobilistiche».

Avvocato Hazan, facciamo un passo indietro: dal 14 dicembre cosa è cambiato con il nuovo codice della strada per quanto riguarda i monopattini?
La legge 177 del 2024 inasprisce le misure precedenti in nome di quello che è il leitmotiv del nuovo Codice della Strada, cioè maggior sicurezza per gli utenti della strada e per le potenziali vittime di sinistri causati da monopattini. Sono così stati rafforzati i requisiti di sicurezza: casco omologato per i cicli obbligatorio per tutti e nuovi limiti di circolazione in aree pedonali e ciclabili, ovvero si può circolare soltanto su strade urbane con velocità consentita massima di 50 km/h; e, infine, l’obbligo di targare e assicurare il monopattino.




















































Detta così, sembra una norma di buon senso…
All’apparenza. In realtà, si tratta di una norma sproporzionata e che sconta molti limiti. Innanzitutto, limiti razionali, là dove si è fatta prevalere la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti sulle aree a loro riservate rispetto alla sicurezza dei conducenti dei monopattini, che si trovano oggi costretti a pericolosamente viaggiare al fianco di automobilisti e motociclisti che spesso li considerano come un fastidioso intralcio. E poi ci sono, appunto, i limiti applicativi che riguardano la targa e l’assicurazione.

Andiamo con ordine: come deve essere la targa dei monopattini?
La norma parla di «contrassegni di identificazione», non si tratta dunque di una vera e propria targa. Ma come sarà questa sorta di «targhino» ancora non si sa, dato che i requisiti sono rimandati a un futuro decreto attuativo, che dovrà anche stabilire i materiali con cui sarà fatto e il prezzo di vendita. Il ricavato, poi, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strade. La targatura del monopattino ha il fine di poter individuare il mezzo, anche nell’ottica di una possibile sanzione.

Per i monopattini, non essendoci ancora le targhe, si potrebbe immaginare di indentificarli attraverso i numeri di serie?
Questo porrebbe problemi di natura operativa incompatibili con gli assetti di vendita in uso nel mercato assicurativo. Si pensi solo ai complessi sistemi di preventivazione ed emanazione delle polizze che si basano sulla targa e sugli accessi al Pra e ad altre banche dati pubbliche per la verifica dei dati del veicolo e del proprietario. Ecco perché è importante che il decreto attuativo si sforzi di regolare i requisiti del contrassegno identificativo in modo compatibile con la disciplina della Rc auto.

E così veniamo al secondo punto: la targatura si lega strettamente alla novità più impattante della norma, ovvero l’obbligo assicurativo della RC auto…
Ed è qui il vero problema. Alcune delle disposizioni sono sicuramente già applicabili dal 14 dicembre scorso: è il caso del casco, che è facilmente recuperabile e, dunque, chi non lo indossa si trova in una situazione di irregolarità sanzionabile; o il divieto di viaggiare in due, magari contromano sul marciapiede; o l’obbligo degli impianti frenanti. La parte della targatura è invece inattuata e nulla si dice circa l’entrata in vigore dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza RC Auto. Obbligo molto impattante non solo per gli utilizzatori dei monopattini ma anche, e soprattutto, per le società di noleggio in sharing e per le imprese assicurative; queste ultime, operando nel settore della RC auto, dovrebbero esser pronte ad assicurare chiunque faccia loro richiesta di copertura (nel rispetto del cd “obbligo a contrarre”).

Ma la Polizia locale di Milano nella circolare n. 19 dell’11 dicembre scorso ha confermato che l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici è già in vigore…
Non essendoci una disciplina transitoria, c’è chi ritiene che la norma sia già immediatamente applicabile. Ma senza le targhe dei monopattini, necessarie per inserire un veicolo assicurato nella banca dati, dove lo si rintraccia anche per comminare eventuali multe, la disciplina della RC Auto non pare in concreto applicabile. Per aggirare il problema la Polizia Locale di Milano ha prospettato la possibilità di assolvere l’obbligo attraverso un’assicurazione di RC ordinaria, che assicuri non il mezzo ma il proprietario e il conducente del monopattino…

E in questo caso ci si mette al sicuro?
No, la norma parla chiaramente di RC Auto obbligatoria, che ha una disciplina assolutamente specifica e di gran lunga diversa da quella che regola le polizze ordinarie (e non obbligatorie) di RC. Nulla vieta di assicurarsi personalmente con una polizza personale che già oggi protegga dal rischio connesso all’utilizzo di un monopattino: ma non sarà mai una copertura della RC Auto. Rimane il fatto che il mercato assicurativo, in mancanza del decreto attuativo, sembra orientato a non considerare già in vigore l’obbligo assicurativo e non fornisce coperture adeguate: pare perciò improbabile che siano comminate multe per la mancata stipula di contratti assicurativi praticamente non reperibili.

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Per effetto del nuovo Codice, i noleggi dei monopattini sono crollati del 30%, per le vendite il calo è stimato tra il 30% e il 50%. Un bel danno per le società di sharing…
Indubbiamente. L’adeguamento alle nuove disposizioni pare costoso oltre che per nulla agevole. Anzitutto dal punto di vista pratico (dal momento che ora dovranno capire dove alloggiare il casco sul monopattino) ma anche per adeguarsi ai nuovi obblighi di copertura. Anche sotto questo profilo però la riforma pecca di chiarezza perché non cancella l’obbligo assicurativo che già in precedenza doveva essere previsto – per le flotte di monopattini in sharing – nella delibera autorizzativa della giunta comunale. Obbligo che, non riguardando la RC Auto, pone problemi di coordinamento-sovrapposizione con quello di nuova introduzione per tutti i monopattini.

All’inizio di questa intervista ha definito la norma sui monopattini «sproporzionata», cosa intende?
Proprio perché questi nuovi obblighi potrebbero disincentivare l’utilizzo dei monopattini, mentre l’imposizione (gravosa) di una copertura del tipo RC Auto pare forse eccessiva, in quanto diretta soprattutto a proteggere i terzi danneggiati a fronte di rischi di entità complessivamente modesta. In realtà sembra più sensibile il rischio di infortuni subiti dagli stessi conducenti dei monopattini, sia per l’instabilità del mezzo su strade non sempre in buone condizioni, sia per imprudenze di guida, sia perché urtati da terzi. Insomma, la copertura della Rc auto sembra un po’ troppo e forse avrebbe più senso assicurare il conducente dal rischio infortuni.

Ma l’Europa, alla fine, cosa dice?
La direttiva europea 2118 del 2021, recepita l’anno scorso dall’Italia, andava proprio in questa direzione dicendo anzitutto che l’utilizzo di veicoli elettrici, a basso impatto ambientale, avrebbe dovuto essere incentivato e non ostacolato. L’imposizione di un obbligo assicurativo della RC Auto, pur non vietato, dovrebbe essere valutato con estrema attenzione, proprio per non frenare la diffusione della micromobilità alternativa. 

Il legislatore italiano si è fatto prendere un po’ la mano?
Sì, anche perché il nuovo codice delle assicurazioni, proprio in sede di recepimento della direttiva, ha indicato i requisiti di peso/velocità dei veicoli a motore il cui superamento fa scattare l’obbligo assicurativo. Obbligo che non opera per mezzi la cui velocità è inferiore a 25 km/h, a meno che abbiano un peso particolarmente elevato. La particolare disciplina assicurativa dei monopattini (che viaggiano a velocità inferiori e pesano poco) pone dunque molte perplessità e dubbi di coordinamento. Dubbi ancor più marcati se si pensa come una analoga disciplina assicurativa non sia stata prevista per le bici elettriche a propulsione non esclusivamente meccanica.

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