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Il diritto all’APE sociale richiede, tra i vari requisiti, la sussistenza dello stato di disoccupazione del beneficiario, senza tuttavia prevedere che questi debba aver percepito l’indennità di disoccupazione medesima.
È richiesto solo che, qualora l’indennità sia stata percepita, essa sia cessata.
APE sociale anche senza aver fruito della Naspi
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 24950 del 17 settembre 2024, pronunciata rispetto ad un contenzioso tra l’INPS e una lavoratrice, relativo al riconoscimento del diritto all’APE sociale.
Il caso esaminato
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale che riconosceva alla lavoratrice il diritto all’APE sociale, anche in assenza della percezione dell’indennità di disoccupazione, purché sussistesse lo stato di disoccupazione.
L’INPS aveva impugnato questa decisione davanti alla Corte di cassazione.
La decisione della Corte di cassazione
In questa sede, tuttavia, la Suprema corte ha respinto le doglianze del ricorrente istituto, precisando che l’indennità di disoccupazione non è un requisito per l’APE sociale, ma solo un’eventuale condizione negativa (cessazione dell’indennità) se questa è stata percepita.
Requisiti per l’APE sociale
Secondo l’articolo 1, comma 179 della Legge n. 232 del 2016 – hanno precisato gli Ermellini – per ottenere l’APE sociale è sufficiente trovarsi in stato di disoccupazione. La fruizione dell’indennità di disoccupazione non è un requisito indispensabile per accedere al beneficio.
Condizione della cessazione dell’indennità
Qualora, inoltre, l’indennità di disoccupazione sia stata percepita, l’unica condizione richiesta è che essa sia cessata prima dell’accesso all’APE sociale: le due prestazioni non devono necessariamente essere continue tra loro.
Indipendenza dei requisiti
Per la Corte, i requisiti per l’APE sociale sono indipendenti da quelli per la disoccupazione, posto che l’APE sociale mira a tutelare lo stato di bisogno del disoccupato anche in assenza della fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Principio di diritto
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Sezione lavoro della Cassazione:
“Il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Questione Dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Il contenzioso riguarda il riconoscimento del diritto all’APE sociale per una lavoratrice in stato di disoccupazione, senza aver percepito l’indennità di disoccupazione. | Se per accedere all’APE sociale sia necessario aver beneficiato dell’indennità di disoccupazione o se sia sufficiente lo stato di disoccupazione. | La Cassazione ha stabilito che il diritto all’APE sociale richiede solo lo stato di disoccupazione. Non è necessario aver percepito l’indennità di disoccupazione, ma, se percepita, deve essere cessata. |
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