Cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione per bollo auto non pagato: è legittima senza la preventiva notifica dell’avviso di accertamento? Si può impugnare?
Un nostro lettore ha ricevuto la notifica, da parte di Agenzia Entrate Riscossione, di una cartella esattoriale per il recupero coattivo di un vecchio bollo auto non pagato. Giustamente ci chiede come mai non gli sia stato inviato anche l’avviso di accertamento, così come dovrebbe avvenire, per qualsiasi imposta, prima dell’avvio della riscossione. È illegittima la richiesta di versamento dell’imposta automobilistica senza la preventiva contestazione formale del debito da parte della Regione? La Regione può chiedere il bollo con la cartella esattoriale?
Di regola, prima dell’iscrizione a ruolo di un tributo – e quindi dell’invio della pratica ad Agenzia Entrate Riscossione – l’ente titolare del credito invia al contribuente l’accertamento fiscale, ossia l’atto con cui gli viene constatata l’inadempienza e contestata la violazione tributaria. Ciò succede ad esempio con l’Agenzia delle Entrate o l’Inps. L’omessa notifica dell’accertamento, considerato “atto presupposto” e quindi condizione per la validità dell’intero procedimento di riscossione, determina la nullità della cartella.
A rafforzare l’importanza dell’accertamento è stata peraltro la recente riforma fiscale che ha ampliato il novero degli accertamenti immediatamente esecutivi, ossia che non richiedono più l’invio della cartella (Agenzia Entrate Riscossione notificherà solo una “lettera di presa in carico” per comunicare al contribuente che è iniziata la fase esecutiva).
Tuttavia, nel caso del bollo auto (imposta di competenza regionale), la Regione può adottare un sistema diverso attraverso l’emanazione di una legge propria. In particolare, la legge regionale può prevedere l’accertamento automatizzato con contestuale iscrizione a ruolo (si veda, ad esempio, per la Regione Calabria, la legge regionale n. 56/2023, art. 6). Tale normativa autorizza la Regione a irrogare le sanzioni direttamente con l’iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. In pratica l’ente ha il potere, in questo caso, di eliminare la previa notifica dell’accertamento fiscale per omesso versamento del bollo auto e procedere, in automatico, alla notifica della cartella esattoriale.
Il contribuente quindi riceverà, come primo atto di accertamento e riscossione, la cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione. Avrà 60 giorni di tempo per pagare il debito. In caso contrario, l’Esattore procederà alle:
- azioni esecutive: il pignoramento dei beni;
- azioni cautelari: il fermo amministrativo dell’auto. Prima di esso tuttavia è necessaria la notifica di un preavviso con almeno 30 giorni d’anticipo, per dare la possibilità al contribuente di pagare o chiedere la rateizzazione (che bloccherebbe il fermo).
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