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Corte di Cassazione, Sentenza n. 14368/2024 del 23/05/2024 #finsubito prestito immediato

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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 14368/2024 del 23-05-2024

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5583/2019 R.G. proposto da ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio in #### n. 1.  -RICORRENTE contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con d omicilio in #### ni 2/A , presso l'avv. ### - CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE e ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t..  -INTIMATA avverso la senten za n. 7 54/2018 della ### E ### di PERUGIA, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.4.2024 dal ### Oggetto: custodia 2 di 11 Udito il Pubblic o ### ero in persona del ### generale ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. 
Udito l'avv. ### FATTI DI CAUSA 1. La Ternan a ### s.n.c. (o ra ### s.r.l.), ha adito il T ribunale di ### chieden do la condanna dell'### nz S.p.a. al pagamento delle indenn ità di custodia dell'auto ####, pari ad ### anche a titolo di ingiustificato arricchimento, per il periodo 31.12.2000- 31.12.2001. 
La vettura era stata oggetto di furto, e ### che ne era proprietario, aveva incamerato l'indennizzo assicurativo; l'auto era stata successivame nte ritrovata e sequestrata dal ### che ne aveva ordinato il dissequestro, disponend one la restituzione al proprietario in data ###. 
La convenuta ha resistito e ha chiamato in causa il ### che ha eccepito di aver da tempo perduto il possesso del veicolo e di non dover rispondere degli oneri di custodia. 
Il Tribun ale ha respinto la domand a, rilevan do che il seq uestro penale non era stato convalidato. 
La sentenza, impugnata dalla ### è stata riformata dalla ### di appello di Perugia, che ha condannato ### al pagam ento dell'importo forfettario di ### liquidato ai sensi dell'art. 1, commi 318-321, L. 311/2004. 
Il giud ice distrettuale ha evi denziato che, sebben e in caso di mancata convalida d el sequestro le spese di custodia non siano dovute, tuttavia, ai sensi d el comma terzo dell'art. 84 disp. att.  c.p.p. e dell'art. 15 0 DPR 1 15/2002, l'avente diritto alla restituzione è comunque t enuto al pagamento per il periodo 3 di 11 successivo alla scaden za di 30 gior ni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. 
Nessun onere po teva invece gravare sull'### nz s.p.a. poiché la corresponsione dell'indennizzo e la previsi one dell'art. 7 della polizza, che obbligava l'assicu rato a rilasciare una procura a vendere in caso di successivo rinv enimento d el mez zo, non avevano prodotto il t rasferimento della proprietà del bene assicurato in capo all'assicuratore. 
Per la cassazione della sentenza la ### s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui ha replicato ### S acchi con controrico rso e con ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi; l'### non ha svolto difese. 
La causa, inizialmente avviata la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione ci vile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 15460/2020.  ### ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### motivo del ricorso principale censura la violazione negli artt. 59 e 276 del D.P.R. 115/2002, nonché degli artt. 1, commi 318-321 della L. 311/2004, 1766 e 1781 c.c., sostenendo che con D.M. 265/2006 sono state adottate le tariffe per la determinazione delle indennità gior naliere per la custodia e la conser vazione dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, i cui importi tengono conto della natura pubblicistica dell'incarico e che dette tabelle si applicano soltanto alle custodie di veicoli sottoposti a sequ estro i cui oneri sia no a c arico dell'erario, n on per quantificare le spese spettanti ad una depositeria se, come nel caso di specie, è già venuto meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si è ormai instaurato un rapporto meramente civilistico 4 di 11 tra que st'ultimo e l'avente diritto alla restituz ione della cosa. 
Espone la ricorrente che , in o gni caso, le indennità dovevano essere al più liquidate in applicazione delle ### non ai sensi della L. 311/2004, il cui art. 1, co mmi 318 -321, era stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 267/2017. 
Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
La Co rte d'appell o ha liquidato, a titolo di on eri di cus todia, un importo complessivo forfettario, comprensivo d el trasporto, secondo la previsione dell'art. 1, commi 318-321, della L. 311 del 2004, norma che riguarda le procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse alla data della sua entrata in vigore, quale lex specialis imperniata sull'eccezionale previsione di alienazione al soggetto titolare del deposito dei veicoli in sequestro. 
In primo luogo la disposizione era più applicabile, essendo stata già dichiarata incostituzionale. 
Nel prevedere che, in presenza di determinate condizioni, i veicoli giacenti presso i custo di a seguito de ll'app licazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, fossero alienati, anch e ai soli fini d ella rottamazione, mediante cessione al soggetto titola re del d eposito , la norma riconosceva ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti i n contrasto con l'art. 3 Cost., venendo a penalizzare irragionevolmente e senza alcun meccanismo d i riequilibrio, l'interesse dei custodi pe r la non prevista, n é prevedibile, incisiva riduzione del compenso che confidavano loro spettante in relazione a pregressi rapporti di custodia, essendo, per di più, essi onerati, a seguito dell'acquisto forzoso, di provvedere alla conseguente attività di smaltimento dei veicoli già oggetto di deposito (cfr. testualmente, ### cost. 267/2017). 5 di 11 Occorre inoltre convenire che dopo la scadenza d el termine di trenta giorni dalla comu nicazione del provved imento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione de l custode e il conn esso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno. 
Ricevuta l'eventuale comunicazione del p rovvedimento di dissequestro (oggi contemplata dall'art. 150, comma quarto, D.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dal D.L. 115/2005, convertito con L.  168/2005), il custode è tenuto ad at tivarsi eff icacemente nei confronti dell'avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del b ene (Cass. 16850 /2019; Cass. pen. s .u. 25161 /2002; Cass. pen. 3899/1995; Cass. pen. 1504/1999). 
Il relat ivo credito soggiace, qui ndi, alle norme del codice civile secondo i principi generali (Cass. 16850/2019).  2. Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo ### denuncia la violazione degli artt. 112, 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale aveva rigettato in tot o la pretesa azionata dal custod e senza pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittim azione passiva dell'### che doveva considerarsi assorbita e che l'assicuratore avrebbe dovuto riproporre in appello, non potendo essere riesaminata d'ufficio. 
Il motivo è infondato. 
La que stione della carenza di tit olarità passiva del rappo rto controverso sollevata dall'### che aveva indicato nel ### il soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia, era oggetto di una mera difesa, p onendo in discussione lo stesso fatto costitutivo della domanda rivolto ad ottenere le indennità per la custodia da parte della ### ed era, quindi, rilevabile d'ufficio anche in appello, salvo l'eventuale non contestazione della 6 di 11 controparte e ferme le eventuali preclusioni matu rate pe r l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dag li atti (Cass. s. u.  2951/2016). 
Il Tribunale aveva poi esplicitamente escluso che l'### dovesse rispondere del debito, non avendo alcun rapporto con la società che esercitava il servizio di cust odia, e quest'ultima socie tà, impugnando la decisione, aveva rip roposto le domande già introdotte in primo grado anche verso l'assicuratrice, sicché il tema della titolarità passiva del rapporto controverso era stato comunque devoluto al giudice di appello.  3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 58 e 150 del D.P.R. 115/2002, nonché dell'art. 1723 c.c., sostenendo che la ### d'appello, nel porre le spese di custodia a carico del ### avrebbe omesso di considerare che questi era semplice mandante di ### anz e che il rilascio della procu ra a vendere era volto a soddisfare l'interesse della società assicurativa ad alienare il veicolo e a incamerare il corrispettivo, in modo da recuperare almeno in parte l'ind ennizzo versato al proprietario. Pertanto, il mand ato a vendere rispondeva esclusivamente ad un intere sse del mandatario, mentre il ### era privo di ogn i potere di disposizione e del diritto ad ottenere la restituzione del veicolo, ove rinvenuto, non dovendo rispondere dei costi di custodia. 
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., lamentan do che il giudice distrettuale abbia in debitamente svalutato la previsione dell'art. 7 delle condizioni di polizza secondo cui, qua lora il recupero del veicolo fosse avvenut o dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assi curato avrebbe rilasciato all'impresa la procura a vendere, autorizz andola a tratten ere il ricavato, occorrendo valutare se e come l'obbligazione assunta dal 7 di 11 ### di consentire l'incasso del ricavato a favore dell'### pur senza pot erne valutare la congruità rispe tto all'indennizzo erogatogli, pot esse rilevare quale attribuz ione in favore della società assicuratrice delle facoltà tipiche del diritto di proprietà, occorrendo ricercare la volontà dei contraenti nel sottoscrivere la polizza e dovendosi inte rpretare le clausole dubbie in senso sfavorevole al predisponente. 
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l'assicuratore che non si era attivato per ricevere la restituzione e che essendo in mora, doveva sostenere le spese di custodia. 
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 
Il provvedimento di dissequestro del veicolo, con invito a ritirarlo presso il cust ode, e ra stato emesso e comu nicato al ### nel dicembre 2000 nella quali tà di avente titolo alla restituzione ai sensi dell 'art. 84 del d.lgs. 271/1 989 (contenente le norme di attuazione del codice di procedura penale). 
La norma, abrogata dall'art. 299 D.P.R. 115/2002 e riprodotta, con successive modifiche , nell'art. 150 TUSG, prevedeva che la restituzione delle cose sequestrate f osse disposta dall'au torità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato. 
La restituzione era concessa a condizione che prima fossero pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che in caso di pronuncia di archiviazione, di sentenza di non luogo a procedere o d i pro scioglimento o se le cos e sequestrate appartenessero a persona diversa d all'im putato o il decreto di sequestro fosse stato revocat o a no rma de ll'articolo 324 d el codice. 8 di 11 Le spese di custodia e di conservazione erano in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione p er il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesim o ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. 
Ai sensi dell'art. 263 c.p.p. la restituzione delle cose sequestrate è anche attualmente disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. 
Nel corso d elle ind agini preliminari, provve de sulla restituzione il pubblico ministero con decre to motivato. Contro il de creto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. 
In caso di controversia sull a propriet à delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risolu zione al giudic e civile del luo go competente in primo grado, mantenendo nel fratt empo il sequestro. 
La rimessione de gli atti in sede civile presupp one che sia controverso il diritto alla resti tuzione (anche se non sia già pendente un giudizio civile). 
Come si desume dalla lett era della norma, che espressam ente menziona il diritto alla restituzione, nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324, comma ottavo, c.p.p., detta rimessione può essere disp osta solo a seguito dell'adozione di un provvedimento da parte del p.m. e della successiva opposi zione dell'interessato (Cass. pen. 25863/2002). 
Se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale esse risultino legittimament e appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati (Cass. pen. 26914/2013). 9 di 11 In ogni caso, la persona che avrebbe diritto alla restituzione deve inoltre individuarsi non in ogni soggetto che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quello che rivesta una posizione giuridica autonomamente tutelabile, coincidente con la titolarità di un diritto soggettivo (di natura reale o anche solo personale) o anche di una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esemp io il possesso: cfr. Cass. pen.  21273/2017; Cass. pen. 42895/04; Cass. pen. 3775/1994. 
Ne consegue che obbligato al pagamento delle somme oggetto di domanda era il solo soggetto indicato provvedimento penale come avente titolo alla restituzione, anche se non proprietario, il quale, se in tendeva contestare tale qualità, e ra tenuto a proporre opposizione al decreto di restit uzione a n orma del comb inato disposto di cui all'art. 127 e dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., in mancanza del quale il custode aveva azione solo nei suoi confronti per ottenere il pagamento degli oneri di custodia. 
Era im pregiudicata, anche in mancan za di opposizione, la possibilità, di chi avesse versato le spese di custodia, di agire in sede civile verso l'effettivo obbligato, ma in tal caso la pretesa del soggetto a cui favore fosse stat a dis posta la restituzione doveva essere esercitata solo ai fini del rimborso e verso il titolare di diritti sul ben e oggetto di cust odia (Cass. 5699/2011 nonché 23444/2006 e Cass. 22362/2018; Cass. pen. 25161/2002 ). 
E' perciò decisivo considerare che l'### in virtù della condizioni di polizza, aveva facoltà di porre in vendita il bene e di trattenere il ricavato ma non e ra tuttav ia destinataria de l provved imento di dissequestro adottato dal PM, che individuava nel ### l'avente titolo alla restituzione. 10 di 11 Non risulta, in oltre, che que sti abbia fatto opposizione, sicché doveva rispondere del pagamento in virtù del decreto del PM non opposto nei confronti della ### E' perciò irrilevante accertare se nei rapp orti tra assicuratore ed assicurato la clausola sub 7 della polizza, prevedendo il rilascio di procura a vendere in caso di ritrovamento d el bene assicurato, comportasse anche l'obblig o di versare le spese di custodia in quanto atto idoneo a realizzare indirettame nte il conferimento di una piena disponibilità del bene e a produrre, nella sostanza, gli effetti dell'atto di trasfe rimento del diritto di proprietà ( cfr. per talune ipotesi, Cass. 2697/1997; Cass. 3434/1991), non avendo il ### proposto ve rso l'### una domanda di rimborso delle somme versate alla società custode. 
Essendo il ### e non la ### destinataria del provvedimento di restituzione, era il primo ad essere in mora nel ritiro del be ne presso la dep ositeria - scaduto il termine di tre nta giorni dalla comunicazione del dissequestro - e non la società assicurativa, che, anche sotto profilo, non poteva rispondere dei costi di custodia ai sensi dell'art. 1207 c.c. (in tal senso, Cass. pen. 1504/1999).  3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda della ### volta ad ottenere la liquidazione delle spese di custodia in applicazione delle tariffe ### La censura è inammissibile, non essendo deducibile dal ### per carenza di interesse, l'omessa pronuncia rispetto ad una domanda proposta dalla controparte processuale. 
E', pertan to, accolto l'unico motivo del ricorso principale, con rigetto del ricorso incidentale. 11 di 11 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla ### d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  accoglie l'unico motivo del ricorso principale, ri getta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in re lazione al m otivo accolto e rinvia la causa alla ### d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 



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