Pergotende e vincoli paesaggistici: chiarimenti dal Tar Lazio sulla normativa | Articoli

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La recente sentenza del Tar Lazio n. 20270/2024 chiarisce i limiti dell’edilizia libera per le pergotende in aree vincolate. Il caso di Frascati sottolinea quando tali strutture richiedano autorizzazioni paesaggistiche e il rispetto delle normative locali per evitare sanzioni e ordini di demolizione.

La pergotenda e la norma

La pergotenda è una tenda mobile che garantisce protezione dal sole e dalle intemperie.

A differenza di tettoie o verande, essa presenta una tenda che può essere aperta o chiusa a seconda delle necessità, rendendola facilmente rimovibile. Inoltre può essere installata in giardini, terrazzi e attici, migliorando sia l’aspetto estetico e sia la funzionalità degli spazi attigui (privati o condominiali).

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Tali strutture di solito sono esenti da permessi edilizi a meno che non incorrono in vincoli paesaggistici, archeologici o urbanistici.

Esse infatti fanno parte dell’edilizia libera se rispettano determinate caratteristiche, nello specifico:

  • la struttura deve essere leggera e amovibile non stabilmente infissa al suolo e quindi facilmente rimovibile;
  • l’elemento principale della pergotenda deve essere una tenda per garantire la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • la copertura deve essere impraticabile per evitare che si formi uno spazio chiuso;
  • devono sempre essere rispettate le normative urbanistiche locali, i regolamenti edilizi e i vincoli paesaggistici o archeologici.

Con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222, successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del MIT 2 marzo 2018, la pergotenda è stato qualificata come attività edilizia libera e quindi non necessita di alcun permesso di costruzione se rispetta determinate condizioni.

PER APPROFONDIRE
Pergotende & C.: analisi delle sentenze e commenti

Infatti l’art. 6, comma 1 lett. b-ter, del DPR 380/01, come modificato dal Decreto Salva Casa 69/2024, chiarisce che gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo sono “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; (…)”.

 

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La pergotenda, per essere ‘esentata’ dal permesso di costruire deve possedere precise caratteristiche: l’elemento principale deve essere costituito da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio

 

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Ulteriori chiarimenti se l’uso di una pergotenda possa implicare o meno un determinato permesso è la sentenza del Tar Lazio n. 20270/2024.

  

La pergotenda è un intervento edilizio non esente da autorizzazione

Il Tar per il Lazio ha recentemente affrontato il caso di una pergotenda installata senza autorizzazione paesaggistica nel Comune di Frascati. In particolare la sentenza riguarda il ricorso presentato da un ricorrente contro il comune che aveva emesso una sanzione pecuniaria e un ordine di demolizione per la struttura.

La struttura oggetto del contenzioso è descritta come una costruzione in metallo con copertura e chiusure laterali in PVC, delle dimensioni di 2,13 x 4,40 metri e un’altezza di circa 2,90 metri.

La vicenda nasce con una sanzione pecuniaria di 1.500 euro inflitta al ricorrente in base all’art. 19 della LG del Lazio n. 15/2008, in quanto è stata realizzata dal ricorrente una pergotenda, senza SCIA, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Successivamente, il Comune di Frascati ha emesso un’ordinanza di demolizione, richiamando la violazione dell’art. 167 del DLGS 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il ricorrente ha quindi impugnato la sanzione e l’ordine di demolizione, sollevando diverse contestazioni, in particolare sostenendo che la pergotenda rientrasse tra gli interventi di edilizia libera, come stabilito dal DM del 2 marzo 2018, e che i vincoli paesaggistici evocati erano validi ma che l’opera in questione rientrasse tra quelle esenti da autorizzazione paesaggistica.

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Il Tar Lazio, dal canto suo, rigetta il ricorso sostenendo che la struttura non potesse rientrare tra quelle realizzabili in edilizia libera, in quanto una pergotenda deve essere un elemento accessorio facilmente rimovibile e privo di rilevanza volumetrica mentre, nel caso in esame, la struttura risultava stabile e autonoma, per cui avrebbe dovuto richiedere le relative autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

I giudici hanno infatti confermato la presenza effettiva dei vincoli paesaggistici richiamati dal comune e hanno ribadito come, in rispetto della stessa normativa urbanistica comunale, fosse da escludere espressamente l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per interventi come quello contestato.

Il Tar ha ritenuto che il comune abbia agito in modo proporzionato, considerando l’impatto della struttura sull’area tutelata.



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