Legge di Bilancio, le novità per i datori di lavoro

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Il “Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio” (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024), annunciato a maggio scorso, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 303 del 28 dicembre 2024). Le novità per i datori di lavoro.

Contratti a Termine e Somministrazione, Lavoro Stagionale, Assenze Ingiustificate e Dimissioni, Rateizzazione Debiti Contributivi, Visite Mediche, Comunicazione dello Smart Working… sono alcune delle disposizioni contenute nel Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio in vigore dal 12 gennaio 2025.

Di seguito, la sintesi curata dagli esperti dell’Area Lavoro di Confcommercio Umbria, con le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.

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Lavoro Stagionale

Intervento importante sulle norme in materia di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
È ampliata la definizione stessa di lavoro stagionale. Oltre alle attività tradizionali, rientrano ora nelle attività stagionali anche le ipotesi definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Questa interpretazione, che ha efficacia retroattiva, risponde alle istanze dei datori di lavoro rappresentate da associazioni come Fipe e Federalberghi Confcommercio che hanno individuato, da tempo, con i sindacati di categoria, le casistiche di stagionalità che legittimano l’instaurazione di un contratto a termine “stagionale”, in deroga quindi al limite massimo di durata di 24 mesi e all’obbligo di intervallo in caso di riassunzione a termine: cosiddetto “stop & go”.

Il ricorso ai contratti di lavoro stagionale viene quindi, senza ombra di dubbio, ammesso anche alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’imprese purché individuate dai contratti collettivi.

 

 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Le modifiche riguardano le visite mediche preventive, specificando che la visita in fase preassuntiva è una modalità di adempimento dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Si elimina inoltre l’opzione che la visita sia effettuata dalle ASL e si richiede che il medico competente consideri esami già svolti per evitare ripetizioni inutili.

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L’obbligo di visita al rientro dopo una malattia protrattasi per oltre 60 giorni continuativi viene disposta qualora ritenuta necessaria dal medico. In caso non si ritenga necessario procedere alla visita il medico è tenuto comunque ad esprimere il giudizio sulla idoneità alla mansione.

 

Periodo di prova nei contratti a tempo determinato

Viene modificato il cosiddetto “Decreto Trasparenza” (D. Lgs. 104/2022), che aveva introdotto il concetto di riproporzionamento del periodo di prova dei contratti a termine, specificandone la durata in relazione alla durata del contratto.

Il periodo di prova dei contratti a tempo determinato, stipulati dal 12 gennaio 2025, dovrà avere una durata pari ad 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
In ogni caso (quindi, senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente), la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a:

  • 15 giorni, per i contratti con durata non superiore a 6 mesi;
  • 30 giorni, per i contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

 

Dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata

Dal 12 gennaio 2025, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, a meno che quest’ultimo dimostri di essere stato impossibilitato a comunicare i motivi che giustificano l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

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Il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima. Si attendono indicazioni dettagliate da parte dell’Ispettorato.

 

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

L’articolo 23 del Collegato lavoro introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti ad INPS e INAIL che non siano affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con apposito Decreto Ministeriale e secondo i requisiti, criteri e modalità successivamente stabiliti da un atto emanato da ciascuno dei due Enti interessati.
La finalità è quella di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione in un’ottica di semplificazione, assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

 

Modifiche alla Somministrazione di lavoro

Viene soppressa la norma che prevede la possibilità di non computare, nella durata massima dei contratti a tempo determinato, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e poi somministrati a termine. Questa disposizione, ad oggi, è prevista sino al 30 giugno 2025.

Il Collegato lavoro esclude dal limite quantitativo, pari al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti, i somministrati a tempo indeterminato assunti dalle agenzie per il lavoro e i somministrati per nuove attività, startup, attività stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50.

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Inoltre, non si applicano i limiti di durata e le causali per quelli a termine in caso di impiego di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

 

Lavoro Agile, cosiddetto Smart Working: termine per le comunicazioni telematiche obbligatorie

In merito alle comunicazioni telematiche al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori, della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in smart working, il Collegato Lavoro stabilisce che tale obbligo vada assolto:

  • entro cinque giorni dalla data dell’inizio del periodo in smart working;
  • entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro in smart working.

Si ricorda che i suddetti dati vanno resi disponibili all’INAIL e che, in caso di mancata comunicazione, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

Contratti Misti

Il Collegato Lavoro introduce la nuova ipotesi di rapporti di lavoro ibridi a causa mista, ovvero la possibilità per i datori di lavoro con più di 250 dipendenti di stipulare contestualmente con uno stesso soggetto due diverse tipologie di contratti di lavoro:

  • un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e part-time tra il 40 e il 50% rispetto all’orario previsto dal contratto collettivo applicato;
  • un rapporto autonomo a partita IVA certificato ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 276/2003, con beneficio del regime fiscale forfettario per il reddito autonomo.

Tale regime è consentito:

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  • ai professionisti iscritti ad albi o repertori professionali;
  • ai lavoratori non iscritti ad albi o repertori, se previsto da specifici “contratti di prossimità” ai sensi dell’art. 8 del D.L n. 138/2011, cioè quei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare, al fine di garantire una maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro e favorire l’emersione del lavoro irregolare, gli investimenti e l’avvio di nuove attività o la gestione delle crisi aziendali e occupazionali.

Si precisa che tra i due contratti di lavoro non deve esserci alcuna sovrapposizione con riferimento all’oggetto della prestazione, alle modalità di esecuzione della stessa, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

 

Unico contratto di apprendistato duale

Previo aggiornamento del piano formativo individuale, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale (nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore) il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale potrà essere trasformato in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione.





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