Visualizzazioni: 799
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti i ricorsi proposti dalle società Gladiator 1924 SSD ARL e ASD Stasia Calcio 1945, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, relativi alla gara in epigrafe con i quali entrambe le ricorrenti richiedevano la punizione sportiva della perdita della gara per la società avversaria. Lette le memorie della società Gladiator 1924 SSD ARL e le controdeduzioni della società ASD Stasia Calcio 1945. Rilevato che: come emerge in maniera inconfutabile dal referto arbitrale che, come è noto, per costante giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva costituisce fonte di prova privilegiata, al termine della prima frazione di gioco, sul risultato di 1 – 0 per la società ASD Stasia Calcio 1945, nel mentre il DDG stava rientrando negli spogliatoi, notava nello spiazzo antistante gli stessi e successivo alla rampa che conduce al TDG, alcune persone (almeno due) non riconosciute le quali entravano nel campo di gioco in maniera non autorizzata. Una di queste persone aggrediva fisicamente il calciatore n. 9 della società Gladiator 1924 SSD ARL colpendolo con pugni in maniera veemente. Il calciatore colpito riportava lesioni al labbro. A seguito di tale episodio il DDG decideva di sospendere temporaneamente la gara per consentire il ripristino dell’ordine pubblico, che veniva immediatamente ristabilito grazie all’intervento prontamente effettuato dai quattro Carabinieri presenti sul posto. Dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza, in presenza dei due assistenti arbitrali, il DDG convocava i capitani delle squadre per un confronto. Durante questo incontro il capitano della società ASD Stasia Calcio 1945 dichiarava di volere riprendere la gara mentre il capitano della società ospitata, Gladiator 1924 SSD ARL, affermava che non intendeva riprendere la gara. Il capitano della società Gladiator 1924 SSD ARL motivava tale decisione asserendo di essere stato minacciato e temendo il verificarsi di ulteriori episodi simili a quello verificatosi. Alla luce di quanto sopra, e considerando le dichiarazioni rese dal capitano ospite, la gara veniva definitivamente sospesa. Quello che emerge dalla lettura del referto arbitrale è che al termine della prima frazione di gioco persone non riconosciute, almeno due, si sono indebitamente introdotte nello spazio antistante gli spogliatoi e, una di queste, ha aggredito, colpendolo con pugni, un calciatore appartenente alla società ospitata. E’ chiaro che episodi di questo tenore rappresentano l’antitesi dello sport e non dovrebbero mai verificarsi, non solo negli impianti di gioco. Fatta questa considerazione è, però, necessario pronunciarsi e decidere sulle sorti dell’incontro che il DDG ha definitivamente sospeso all’esito di un confronto tra i capitani delle due società. Durante il confronto, come sopra riportato, la società ASD Stasia Calcio 1945 manifestava la propria disponibilità a proseguire la gara mente la società Gladiator 1924 SSD ARL dichiarava di non voler riprendere l’incontro. E pure, però, dal referto arbitrale si evince che presso l’impianto di gioco erano presenti le Forze dell’Ordine che, infatti, allorquando il calciatore n. 9 della società Gladiator 1924 SSD ARL veniva aggredito da una persona non riconosciuta intervenivano prontamente ristabilendo la calma. Al netto di questo episodio grave, che di seguito sarà sanzionato, non vi è traccia all’interno del referto arbitrale di condizioni di pericolo per la terna, per i tesseratati e per i sostenitori presenti sugli spalti. Anzi il DDG scrive che le condizioni di sicurezza presso l’impianto venivano prontamente ripristinate dalle Forze dell’Ordine presenti. A ben considerare, tutto quanto occorso durante la gara oggetto di ricorso, può essere ricondotto nel dettato dell’art. 10 co. 2 CGS che statuisce che: “Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società”. Con riguardo ai filmati prodotti dalla società ASD Stasia Calcio 1945 con il ricorso si precisa che gli stessi sono inammissibili in quanto fuori dal dettato dell’art. 58 co. 1 e 2 CGS.
PQM delibera:
rigettare il ricorso proposto dalla società Gladiator 1924 SSD ARL ed accogliere quello della società ASD Stasia Calcio 1945 e, per l’effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Gladiator 1924 SSD ARL con il risultato di 3 – 0 in favore della società ASD Stasia Calcio 1945; ^ infliggere ex art. 8 co. 1 lett. b) CGS l’ammenda di euro 800,00 alla società ASD Stasia Calcio 1945, sulla scorta del principio di responsabilità oggettiva per l’aggressione subita dal calciatore n. 9 della società Gladiator 1924 SSD ARL; ^ obbligare ex art. 8 co. 1 lett. d) CGS la società ASD Stasia Calcio 1945 a disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse; ^ disporre che la gara di ritorno fra le due società si disputerà a porte chiuse con la presenza di due commissari di campo a carico delle stesse (uno per parte). Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva della società Gladiator 1924 SSD ARL. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva della società ASD Stasia Calcio 1945
SOCIETA’ PERDITA DELLA GARA:
GLADIATOR 1924 SSD A RL
GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:
A.S.D STASIA CALCIO 1945 1 gara
AMMENDA
Euro 800,00 A.S.D STASIA CALCIO 1945
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link