Novità in tema di detrazione fiscali-bonus edilizi

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Le novità di interesse notarile della Legge di bilancio 2025

I commi da 54 a 56 dell’art. 1 della Legge 207 del 30 dicembre 2024 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 -Supplemento Ordinario n. 43) introducono – con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2025 – novità e modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali per i “bonus edilizi”. 

Il comma 54 del predetto art. 1 della legge di bilancio per il 2025 introduce una modifica all’art. 16-bis, comma 3-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986, in materia di detrazione delle spese  per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipando di fatto di un triennio la riduzione al 30% dell’aliquota di detrazione per le spese agevolate di cui alla norma medesima (escluse quelle di cui al comma 3-bis) sostenute dal 1 gennaio 2025 (termine originariamente indicato nel 1 gennaio 2028) al 31 dicembre 2033.

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Il comma 55 del predetto art. 1 della legge di bilancio per il 2025 prevede alcune modificazioni al D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 3 agosto 2013) in tema di prestazione energetica nell’edilizia, ed in particolare:

  • viene introdotto all’art 14 della norma in parola, rubricato “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”, il nuovo comma 3-quinquies il quale prevede che le detrazioni di cui alla medesima norma per le spese di efficientamento energetico spettano anche per le spese documentate sostenute durante l’anno 2025, in misura fissa per tutte le categorie di interventi pari al 36%, nonché durante gli anni 2026 e 2027, in misura fissa pari al 30%,  con previsione di aumento della detrazione al 50% per il 2025 ed al 36% per gli anni 2026 e 2027 relativamente alle medesime spese qualora esse siano state sostenute in tali anni dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento in relazione ad interventi su unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il tutto però con espressa esclusione delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • all’art. 16 della norma in parola, rubricato ”Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili” viene prevista la sostituzione del comma 1, con introduzione, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, di una detrazione dall’imposta lorda pari rispettivamente al 36% ed al 30% rispettivamente con riferimento alle spese documentate relative agli interventi di cui al comma 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025 e 2026/2027 fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad Euro 96.000,00 per unità immobiliare.
    Detta detrazione viene maggiorata anche in questo caso al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 ed al 36% delle spese sostenute negli anni 2026/2027 con riferimento a spese effettuate dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento in relazione ad interventi su unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Sempre però con esclusione espressa delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;
  • ancora all’art. 16 della norma in parola, viene altresì introdotto il comma 1-septies.1 in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 1-bis e 1-septies (per interventi di ristrutturazione edilizia su immobili in zone sismiche) spettano anche per le spese documentate negli anni 2025 e 2026/2027 sempre nella misura fissa rispettivamente del 36% e del 30%.
    Detta detrazione viene maggiorata anche in questo caso al 50% ed al 30% in relazione ai predetti anni per il caso di interventi sull’abitazione principale da parte del titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Il comma 56 del predetto art. 1 della legge di bilancio per il 2025 prevede infine che nel testo dell’articolo 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”:

a) venga inserito il nuovo comma 8-bis.2 che prevede che la detrazione del 65% già prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta solamente per interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

  • già presentata la necessaria CILA ex art. 13-ter della medesima norma (per interventi non effettuati dai condomini);
  • adottata la deliberazione dell’assemblea di condominio per approvazione delle relative opere e già presentata la necessaria CILA ex art. 13-ter della medesima norma;
  • già presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, qualora gli interventi comportino la demolizione e la ricostruzione degli edifici se opere comportano demolizione e ricostruzione.

b) venga inserito il nuovo comma 8-sexies il quale prevede, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all’articolo 119 stesso (“superbonus”), che la detrazione possa essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta 2023, il tutto su opzione del contribuente con scelta definitiva ed irrevocabile, da effettuarsi mediante una dichiarazione dei redditi integrativa di quella inerente il periodo di imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024. Qualora da tale dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta questa è versata, senza applicazione di sanzioni e senza interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024.

In sintesi: la riduzione dell’incidenza dei bonus edilizi introdotta dalla legge n. 207/2024 è netta.

La misura della detrazione, soprattutto per interventi eseguiti su immobili non qualificabili come “abitazione principale”, viene drasticamente ridotta dalla nuova legge di bilancio ed il cosiddetto “superbonus” viene mantenuto ma solamente per opere qualificabili come già in itinere al 15 ottobre 2024 e nei limiti sopra indicati.

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