Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
Regolamento (UE) 2025/14 / Omologazione NRMM circolanti su strade pubbliche
ID 23260 | 08.01.2025
Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020
GU L 2025/14 dell’8.1.2025
Entrata in vigore: 28.01.2025
A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale a norma del secondo comma, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2028
_________
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici, prescrizioni amministrative e procedure per l’omologazione UE, l’omologazione individuale UE e l’immissione sul mercato di tutte le macchine mobili non stradali nuove destinate alla circolazione sulle strade pubbliche.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme e procedure per la vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
b) alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto non superiore a 6 km/h;
c) alle macchine mobili non stradali dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;
d) alle macchine di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/42/CE destinate principalmente al trasporto di una o più persone, di uno o più animali, o di merce diversa dagli strumenti o dai mezzi ausiliari necessari allo svolgimento del lavoro, dai materiali risultanti dal lavoro oppure necessari per il suo svolgimento o per il deposito intermedio, o dai materiali trasportati nei cantieri;
e) ai veicoli, anche a motore, i trattori, i rimorchi, i veicoli a due o tre ruote, i quadricicli e le attrezzature intercambiabili trainate che rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2018/858;
f) alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028.
3. Per le seguenti macchine mobili non stradali, il fabbricante può decidere di richiedere l’omologazione UE, richiedere l’omologazione individuale UE, o di conformarsi alla normativa nazionale applicabile, se del caso:
a) macchine mobili non stradali il cui numero di unità per tipo non supera 70 all’anno e in ciascuno Stato membro;
b) prototipi di macchine mobili non stradali destinate a essere utilizzate su strada sotto la responsabilità del fabbricante per eseguire specifici programmi di prove di sviluppo o prove sul campo, se appositamente progettati e costruiti a tal fine;
c) macchine mobili non stradali progettate e costruite per essere utilizzate principalmente in cave, porti o infrastrutture aeroportuali;
d) veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori;
2) «nuova macchina mobile non stradale»: una macchina mobile non stradale che non è mai stata immessa sul mercato dell’Unione;
3) «sistema»: insieme di dispositivi combinati per svolgere una o più funzioni specifiche in una macchina mobile non stradale e che sottostà ai requisiti tecnici;
4) «sistema di guida completamente automatizzato»: sistema di guida di una macchina mobile non stradale progettato e costruito perché la macchina si muova autonomamente senza alcuna supervisione da parte del conducente;
5) «componente»: dispositivo destinato a far parte di una macchina mobile non stradale che può essere omologato indipendentemente da tale macchina;
6) «entità tecnica indipendente»: dispositivo omologabile separatamente destinato a far parte di una macchina mobile non stradale;
7) «omologazione UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di un tipo di macchina mobile non stradale alle disposizioni applicabili del presente regolamento;
8) «omologazione individuale UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di una determinata macchina mobile non stradale, sia essa unica o meno, alle disposizioni applicabili del presente regolamento;
9) «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro in questione;
10) «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, che funge da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri, è responsabile della designazione dei servizi tecnici e deve garantire che il fabbricante rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione;
11) «autorità nazionale»: autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipi alla vigilanza del mercato, al controllo di frontiera o all’immatricolazione delle macchine mobili non stradali in uno Stato membro e che ne è responsabile;
12) «servizio tecnico»: organismo o ente indipendente che un’autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove, oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione, sebbene tali funzioni possano essere svolte anche dall’autorità di omologazione stessa;
13) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica macchine mobili non stradali o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
14) «rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal fabbricante, svolge i compiti di cui all’articolo 9;
15) «rappresentante del fabbricante per l’omologazione UE»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione debitamente nominata dal fabbricante sulla base di un accordo per assolvere tutti gli obblighi del fabbricante relativi all’omologazione UE e alle pertinenti procedure, compresi i compiti di cui agli articoli 18, 19 e 22; tale accordo deve essere presentato su richiesta dell’autorità di omologazione;
16) «importatore»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato macchine mobili non stradali fabbricate in paesi terzi;
17) «distributore»: concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica inserita nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali;
18) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato, l’importatore o il distributore;
19) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di una macchina mobile non stradale per la prima volta nell’Unione;
20) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di una macchina mobile non stradale per la distribuzione o l’uso sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
21) «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stata progettata, di una macchina mobile non stradale;
22) «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in servizio nell’Unione, a fini di circolazione sulle strade pubbliche, di una macchina mobile non stradale, che comporta l’identificazione della macchina e il rilascio di un numero di serie permanente o temporaneo, noto come numero di immatricolazione;
23) «certificato di omologazione UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che un determinato tipo di macchina mobile non stradale è omologato conformemente al presente regolamento;
24) «certificato di omologazione individuale UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che una determinata macchina mobile non stradale è omologata individualmente conformemente al presente regolamento;
25) «certificato di conformità»: il documento emesso dal fabbricante che, come disposto nel presente regolamento, certifica che una macchina mobile non stradale è prodotta conformemente al tipo di macchina mobile non stradale omologato;
26) «tipo di macchina mobile non stradale»: un determinato gruppo di macchine mobili non stradali, comprensivo delle varianti di tali macchine e delle relative versioni, che condividono almeno gli aspetti essenziali seguenti:
a) fabbricante;
b) designazione del tipo stabilita dal fabbricante;
c) caratteristiche essenziali di progettazione e di costruzione;
d) telaio a trave centrale, telaio a longheroni o telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);
27) «variante»: macchine mobili non stradali appartenenti allo stesso tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti, ove applicabile:
a) concezione della struttura della carrozzeria o tipo di carrozzeria;
b) fase di completamento;
c) sistema di propulsione (motore a combustione interna, ibrido, elettrico, ibrido-elettrico o altro);
d) principio di funzionamento;
e) assi motori (numero, posizione, interconnessione);
f) trasmissione (tipo);
g) strutture protettive;
h) assi frenati (numero);
28) «versione di una variante»: i veicoli che consistono di una combinazione di caratteristiche riportate nel fascicolo di omologazione;
29) «requisiti tecnici»: requisiti tecnici di cui all’articolo 16;
30) «fascicolo di omologazione»: il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4;
31) «titolare dell’omologazione UE»: la persona fisica o giuridica che ha richiesto l’omologazione UE e a cui è stato rilasciato il certificato di omologazione UE;
32) «macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave»: macchina mobile non stradale che, in base a un’adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione alla sua circolazione sicura su strade pubbliche e agli altri aspetti oggetto del presente regolamento;
33) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di una macchina mobile non stradale già messa a disposizione dell’utilizzatore;
34) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che una macchina mobile non stradale soddisfa i requisiti tecnici senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente reale;
35) «posto a sedere»: qualsiasi spazio, su una macchina mobile non stradale, in grado di alloggiare una persona seduta.
Articolo 4 Categoria di veicoli delle macchine mobili non stradali
Ai fini del presente regolamento, tutte le macchine mobili non stradali omologate a norma del presente regolamento appartengono alla seguente categoria di veicoli: «categoria U».
CAPO II OBBLIGHI
Articolo 5 Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’istituzione e la designazione di tali autorità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di omologazione e le loro autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti.
3. La notifica delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, indirizzo elettronico e settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli Stati membri consentono la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche esclusivamente di macchine mobili non stradali conformi al presente regolamento.
5. Per gli aspetti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche di macchine mobili non stradali ad esso conformi.
6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare o vietare la circolazione su strade pubbliche o l’immatricolazione di macchine mobili non stradali omologate conformemente al presente regolamento che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a) a causa delle dimensioni eccessive, la macchina non consente una sufficiente manovrabilità sulle strade pubbliche;
b) a causa di massa, carico per asse o pressione sul terreno eccessivi, la macchina potrebbe danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali;
c) a causa del suo sistema di guida completamente automatizzato o comandato a distanza per l’uso su strada, la macchina è soggetta a restrizioni nell’ambito della normativa nazionale sulla circolazione stradale.
Per integrare il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 che stabiliscano la metodologia per determinare i valori soglia, da definire mediante gli atti di esecuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda la massa massima a pieno carico della macchina mobile non stradale su strada, il carico massimo per asse o la pressione massima sul terreno, oltre i quali le dimensioni, il peso e la massa di tale macchina mobile non stradale sono considerati eccessivi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b).
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali valori soglia conformemente a detta metodologia. Tali valori soglia possono differire per i diversi gruppi di macchine mobili non stradali interessate.
7. Gli Stati membri organizzano ed eseguono attività di vigilanza del mercato e controlli delle macchine mobili non stradali che entrano nel mercato conformemente ai capi IV, V e VII del regolamento (UE) 2019/1020.
8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato siano autorizzate, conformemente al diritto nazionale, a esercitare i poteri loro conferiti a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione
1. Le autorità di omologazione garantiscono che i fabbricanti che richiedono un’omologazione UE adempiono agli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per le macchine mobili non stradali conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Le autorità di omologazione svolgono le loro funzioni ai sensi del presente regolamento in modo indipendente e imparziale. Collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni rilevanti per il loro ruolo e le loro funzioni.
4. Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all’omologazione delle macchine mobili non stradali che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni contenute nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato.
5. Ove sia stata informata, a norma del capo X, che vi è il sospetto che una macchina mobile non stradale comporti un grave rischio o non sia conforme, l’autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l’omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o ritirare l’omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.
Articolo 7 Obblighi generali dei fabbricanti
1. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono progettate e fabbricate in conformità a tale tipo, o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.
2. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari prescritte dal presente regolamento e siano accompagnate dal relativo certificato di conformità.
I fabbricanti garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento.
3. Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell’Unione designano un rappresentante unico stabilito nell’Unione, che può coincidere con il rappresentante di cui all’articolo 18 o essere un rappresentante aggiuntivo. Il rappresentante del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato di cui all’articolo 9.
4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale che immettono sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dal fabbricante indica un unico recapito a cui tale fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
5. I fabbricanti sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di una macchina mobile non stradale.
6. I fabbricanti fanno in modo che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie rimanga conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo V, delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche di una macchina mobile non stradale e delle modifiche delle prescrizioni a cui tale macchina è dichiarata conforme.
7. I fabbricanti fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale per la quale è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
8. I fabbricanti garantiscono che le loro macchine mobili non stradali non sono progettate per incorporare strategie o altri mezzi che alterino le prestazioni registrate durante le procedure di prova in modo tale da determinarne la non conformità al presente regolamento quando operano in condizioni che ci si può ragionevolmente aspettare in caso di funzionamento normale.
Articolo 8 Obblighi specifici dei fabbricanti
1. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale per cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi, e a informare l’utilizzatore tramite della non conformità.
Il fabbricante informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE indicando i dettagli relativi alla non conformità e alle misure adottate.
2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi a tale rischio e qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti informano immediatamente l’utilizzatore o di tale rischio grave e delle misure correttive adottate con mezzi adeguati.
3. I fabbricanti tengono il fascicolo di omologazione e una copia dei certificati di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo l’immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale.
4. Un fabbricante fornisce a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità di omologazione, una copia del certificato di omologazione UE o del certificato di omologazione individuale UE tradotto in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità.
I fabbricanti collaborano con le autorità nazionali in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020 per eliminare i rischi presentati dalle loro macchine mobili non stradali che sono state immesse sul mercato, immatricolate o che sono entrate in circolazione.
5. I fabbricanti esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.
In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano immediatamente i distributori e gli importatori.
I fabbricanti tengono un registro dei reclami di cui al primo comma, comprendente una descrizione del problema e le informazioni necessarie a individuare il tipo di macchina mobile non stradale interessato.
Articolo 9 Obblighi dei rappresentanti del fabbricante in materia di vigilanza del mercato
1. Il rappresentante del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente ai rappresentanti di svolgere i compiti seguenti:
a) accedere al fascicolo informativo di cui all’articolo 19 e ai certificati di conformità;
b) fornire a un’autorità di omologazione o a un’autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una sua richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE a norma del presente regolamento;
c) collaborare con le autorità di omologazione o con le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa conformemente al capo X del presente regolamento riguardo alle macchine mobili non stradali che rientrano nel loro mandato;
d) informare immediatamente il fabbricante in merito ai reclami e alle segnalazioni concernenti i rischi, i presunti incidenti o i problemi di non conformità relativi alle macchine mobili non stradali oggetto del mandato;
e) porre fine al mandato senza sanzioni se il fabbricante agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.
2. Il rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato che ponga fine al mandato per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE.
Articolo 10 Obblighi generali degli importatori
1. Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono conformi a tale tipo o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.
2. Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento e che siano accompagnate dal certificato di conformità.
Gli importatori garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento e che gli obblighi stabiliti all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, siano rispettati ove applicabili.
3. Gli importatori appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dall’importatore indica un unico recapito a cui tale importatore può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
Articolo 11 Obblighi specifici degli importatori
1. Gli importatori non mettono a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento fino a quando tali macchine non sono state rese conformi.
2. Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.
3. Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente il fabbricante, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato la macchina o in cui questa è entrata in circolazione.
L’importatore informa altresì tali autorità in merito ad ogni provvedimento preso e fornisce informazioni relative al rischio grave e alle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.
4. Per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina mobile non stradale è stata immessa sul mercato, gli importatori conservano una copia del certificato di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato e fanno in modo che, se ne viene fatta richiesta, il fascicolo di omologazione possa essere messo a disposizione di tali autorità.
5. Gli importatori forniscono alle autorità nazionali che presentano una richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di una macchina mobile non stradale in una lingua facilmente comprensibile per tali autorità. Gli importatori collaborano con dette autorità, su loro richiesta, per qualsiasi misura adottata al fine di eliminare i rischi derivanti dalle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.
6. Gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi alle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato e tengono informati i loro distributori in merito a tali reclami e richiami.
Articolo 12 Obblighi generali dei distributori
1. Quando mettono a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i distributori applicano con la dovuta diligenza le disposizioni pertinenti del presente regolamento.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale, i distributori verificano che le condizioni seguenti siano soddisfatte:
a) la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE reca la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento;
b) la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione è accompagnata da un certificato di conformità;
c) per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori sono stati redatti conformemente al presente regolamento;
d) per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, gli obblighi stabiliti all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 10, paragrafo 3, sono stati rispettati, ove applicabile.
3. I distributori fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
Articolo 13 Obblighi specifici dei distributori
1. I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale sotto la loro responsabilità non sia conforme al presente regolamento ne informano il fabbricante, l’importatore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE e non mettono la macchina mobile non stradale a disposizione sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme.
2. I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano il fabbricante, l’importatore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE.
3. I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente il fabbricante, l’importatore, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina.
Il distributore informa altresì tali autorità in merito ad ogni provvedimento preso e fornisce, in particolare, informazioni relative al rischio grave e alle misure correttive adottate dal fabbricante.
4. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, un distributore fa in modo che il fabbricante fornisca all’autorità nazionale le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, o che l’importatore le fornisca le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Il distributore collabora con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020 per eliminare i rischi presentati dalla macchina mobile non stradale che ha messo a disposizione sul mercato.
5. I distributori informano immediatamente il fabbricante interessato in merito ai reclami ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 14 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante nei casi seguenti:
a) qualora l’importatore o il distributore metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di una macchina mobile non stradale con il suo nome o marchio;
b) qualora l’importatore o il distributore modifichi tale macchina in modo da poterne compromettere la conformità al presente regolamento.
Articolo 15 Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni dall’immissione sul mercato della macchina mobile non stradale, quanto segue:
a) tutti gli operatori economici che hanno fornito loro una macchina mobile non stradale;
b) tutti gli operatori economici ai quali hanno fornito una macchina mobile non stradale.
Articolo 16 Requisiti tecnici per le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione sulle strade pubbliche
1. La macchina mobile non stradale è progettata, costruita e assemblata in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti e le altre persone e il rischio di danni alle infrastrutture stradali nella zona ad essa circostante, quando la macchina circola su una strada pubblica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:
a) integrità della struttura del veicolo;
b) velocità massima di progetto, regolatore di velocità, dispositivi di limitazione della velocità e tachimetri;
c) dispositivi di frenatura;
d) sterzo;
e) campo visivo;
f) tergicristalli;
g) vetrature e relativa installazione;
h) dispositivi per la visione indiretta;
i) illuminazione, installazione di dispositivi di illuminazione, nonché avvertenze e marcature visive;
j) parte esterna e accessori nella posizione su strada, compresa l’attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;
k) segnalatori acustici e relativa installazione;
l) sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;
m) alloggiamenti delle targhe di immatricolazione;
n) targhetta e marcatura regolamentari;
o) dimensioni;
p) masse;
q) sistemi di stoccaggio dell’energia;
r) pneumatici;
s) retromarcia;
t) cingoli;
u) dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico;
v) posti a sedere del conducente e degli altri occupanti e sistemi di ritenuta;
w) aggiunte al manuale dell’operatore riguardanti specificamente l’uso su strada;
x) comandi dell’operatore.
Con gli atti delegati di cui al primo comma possono essere stabilite norme dettagliate per qualsivoglia altro elemento, ove necessario, derivante da progressi tecnici e scientifici, atte a garantire la conformità al paragrafo 1.
Gli atti delegati di cui al primo comma comprendono anche, se appropriato, norme dettagliate su quanto segue:
a) procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’articolo 22, paragrafo 3;
b) metodi di prova;
c) valori limite o parametri, in relazione a tutti gli elementi elencati al primo comma;
d) descrizione dell’attrezzatura o delle parti di attrezzatura di cui le macchine mobili non stradali sono dotate;
e) caratteristiche specifiche delle macchine mobili non stradali.
Gli atti delegati di cui al primo comma possono prevedere norme dettagliate diverse per i diversi gruppi di macchine mobili non stradali e specificano se le loro disposizioni si applicano alle macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche con conducente o senza conducente o a entrambe le categorie.
3. Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le prescrizioni stabilite in tali atti delegati siano allineate, coerenti e complementari alle prescrizioni applicabili alle macchine mobili non stradali a norma di altri atti del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2023/1230. Nella preparazione di tali atti delegati, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con le parti interessate.
Articolo 17 Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di macchine mobili non stradali
1. Le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento.
2. Le macchine mobili non stradali sono conformi al presente regolamento solo se sono rispettati gli obblighi corrispondenti a tali macchine stabiliti dal regolamento.
CAPO III PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 18 Domanda di omologazione UE
1. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo di cui all’articolo 19.
Qualora sia stabilito al di fuori dell’Unione, il fabbricante designa un rappresentante unico stabilito nell’Unione che lo rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione. Qualora sia stabilito all’interno dell’Unione, il fabbricante può nominare tale rappresentante.
2. L’omologazione UE consiste nell’omologazione della macchina mobile non stradale nella sua interezza con un’unica operazione.
3. Per un determinato tipo di macchina mobile non stradale viene presentata una sola domanda di omologazione UE, in un solo Stato membro e a una sola autorità di omologazione.
4. Per ogni tipo di macchina mobile non stradale da omologare viene presentata una domanda di omologazione UE distinta.
Articolo 19 Fascicolo informativo
1. All’atto della presentazione di una domanda di omologazione UE di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE fornisce all’autorità di omologazione un fascicolo informativo.
2. Il fascicolo informativo comprende:
a) una scheda informativa;
b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni di rilievo;
c) copia della dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell’Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
d) ogni informazione richiesta dall’autorità di omologazione nell’ambito della procedura di domanda dell’omologazione UE.
3. Il fascicolo informativo è fornito su carta o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
CAPO IV ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 20 Disposizioni generali sull’espletamento delle procedure di omologazione UE
1. Le autorità di omologazione rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale.
2. Le autorità di omologazione verificano quanto segue:
a) la conformità delle modalità di produzione di cui all’articolo 23; e
b) la conformità del tipo di macchina mobile non stradale ai requisiti tecnici applicabili.
Se ritiene che un tipo di macchina mobile non stradale, pur se conforme ai requisiti tecnici pertinenti, presenti un rischio grave, l’autorità di omologazione può rifiutare il rilascio dell’omologazione UE. In tale caso invia immediatamente una notifica dettagliata alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione spiegando i motivi della sua decisione e reca le prove a sostegno delle sue conclusioni.
3. L’autorità di omologazione che rifiuti o ritiri l’omologazione UE ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri, indicando i motivi della sua decisione, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
4. L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue:
a) un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni;
b) un indice del contenuto del fascicolo di omologazione, provvisto di adeguata numerazione, in cui sono evidenziate le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.
L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione di cui al primo comma per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione.
5. La Commissione può avere accesso al sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui al paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 3, all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 27, paragrafo 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato dei documenti elettronici che devono essere messi a disposizione attraverso tale sistema, il meccanismo di scambio e le procedure di informazione delle autorità in merito al rilascio delle omologazioni UE, alle relative modifiche, rifiuti e ritiri, nonché alle misure di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 21 Certificato di omologazione UE
1. Dopo il rilascio dell’omologazione UE, il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE riceve dall’autorità di omologazione un certificato di omologazione UE.
Il certificato di omologazione UE resta valido fino alla scadenza dell’omologazione UE.
L’autorità di omologazione modifica il certificato di omologazione UE quando la relativa omologazione UE è oggetto di modifica.
2. Il certificato di omologazione UE contiene gli allegati seguenti:
a) il fascicolo di omologazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4;
b) scheda dei risultati di prova;
c) nome e facsimile della firma della persona autorizzata a firmare un certificato di conformità e dichiarazione relativa alla posizione ricoperta in azienda da tale persona;
d) facsimile compilato del certificato di conformità.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un sistema di numerazione armonizzato. I certificati di omologazione UE sono numerati secondo tale sistema di numerazione armonizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2. Entro un mese dal rilascio del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica, una copia del certificato di omologazione UE della macchina mobile non stradale insieme agli allegati.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello del certificato di omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2. Per ogni tipo di macchina mobile non stradale, l’autorità di omologazione:
a) completa tutte le parti pertinenti del certificato di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati di prova ad esso allegata;
b) compila l’indice del fascicolo di omologazione;
c) rilascia immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante per l’omologazione UE il certificato compilato completo degli allegati.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda dei risultati di prova di cui al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
6. Se per un’omologazione UE sono imposte, in conformità all’articolo 30, restrizioni alla validità, il certificato di omologazione UE specifica tali restrizioni.
7. L’autorità di omologazione stila un elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili e lo allega al certificato di omologazione UE. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello di detto elenco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 22 Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE
1. Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti:
a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo;
b) prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato, di cui all’articolo 43, di tale fabbricante;
c) prove effettuate dal fabbricante sotto la supervisione di un servizio tecnico designato a svolgere tale attività, diverso dal servizio tecnico interno accreditato di cui all’articolo 43.
4. Ai fini dell’omologazione UE delle macchine mobili non stradali, i componenti o le entità tecniche indipendenti omologati secondo le procedure e le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 o al regolamento (UE) 2018/858 sono accettati qualora siano correttamente installati e integrati nella macchina mobile non stradale e non influiscano sulla sua conformità ai requisiti tecnici applicabili.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni generali relative al formato dei verbali di prova di cui al paragrafo 3 alle quali tali verbali di prova si conformano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE mette a disposizione dell’autorità di omologazione tante macchine mobili non stradali quante richieste ai sensi degli atti delegati pertinenti adottati a norma del presente regolamento ai fini dell’esecuzione delle prove da essi stabilite.
Le prove prescritte sono eseguite su macchine mobili non stradali rappresentative del tipo da omologare.
Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE può tuttavia selezionare, previo accordo dell’autorità di omologazione, una macchina mobile non stradale che, pur non essendo rappresentativa del tipo in questione, combini alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazioni richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.
7. Previo accordo dell’autorità di omologazione, se il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE ne fa richiesta possono essere utilizzati metodi di prova virtuali in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 3 rispetto alle prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9.
8. I metodi di prova virtuali soddisfano le condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9.
9. Per garantire che i risultati ottenuti con le prove virtuali siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con le prove fisiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50, che integrino il presente regolamento stabilendo le prescrizioni il cui rispetto può essere verificato mediante prove virtuali e le condizioni alle quali devono essere effettuate tali prove virtuali.
Articolo 23 Conformità delle modalità di produzione
1. L’autorità di omologazione che rilascia un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell’omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.
2. L’autorità di omologazione verifica che il titolare dell’omologazione UE abbia emesso un numero sufficiente di facsimili di certificati di conformità conformemente all’articolo 28 e che abbia predisposto opportune modalità per assicurare la correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità.
3. L’autorità di omologazione che ha rilasciato un’omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, direttamente, in collaborazione con l’autorità di omologazione di un altro Stato membro, o in base alla verifica già effettuata da detta autorità, che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano ancora adeguate affinché le macchine mobili non stradali in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all’articolo 28.
4. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del titolare dell’omologazione UE, compresi i suoi impianti di produzione, tutti i controlli o le prove richiesti per l’omologazione UE.
5. Se un’autorità che ha rilasciato un’omologazione UE accerta che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono state attuate, divergono in misura significativa dalle modalità e dai piani di controllo convenuti o non sono più ritenute adeguate, benché la produzione sia proseguita, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura per la conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l’omologazione UE. L’autorità di omologazione può decidere di adottare tutte le necessarie misure correttive o restrittive di cui al capo X.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione, quali le condizioni dettagliate alle quali le autorità di omologazione non possono rifiutare la verifica già effettuata dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro.
CAPO V MODIFICHE DELL’OMOLOGAZIONE UE
Articolo 24 Disposizioni generali
1. Il titolare di un’omologazione UE informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione.
2. Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall’articolo 25 è opportuno seguire.
3. Se necessario e previa consultazione del titolare dell’omologazione UE, l’autorità di omologazione può decidere che è necessario accordare una modifica dell’omologazione UE.
4. Il titolare di un’omologazione UE da modificare presenta una domanda di modifica dell’omologazione UE all’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE da modificare.
5. Qualora l’autorità di omologazione accerti che, per introdurre una modifica in un’omologazione UE, siano necessarie nuove ispezioni o prove, ne informa il titolare dell’omologazione UE da modificare.
Le procedure di cui all’articolo 25 si applicano soltanto se, in seguito a tali ispezioni o prove, l’autorità di omologazione conclude che le prescrizioni per l’omologazione UE continuano a essere rispettate.
Articolo 25 Modifiche dell’omologazione UE
1. Qualora accerti che le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione sono cambiate, l’autorità di omologazione accorda una modifica dell’omologazione UE oggetto della domanda presentata conformemente all’articolo 24.
2. L’autorità di omologazione considera la modifica una «revisione» se non è necessario ripetere ispezioni o prove.
In tale caso l’autorità di omologazione rilascia, se del caso, le pagine del fascicolo di omologazione modificate, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. Una versione consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche, è considerata conforme a tale prescrizione.
3. L’autorità di omologazione considera la modifica un’«estensione» nei casi seguenti:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove;
b) una delle informazioni contenute nel certificato di omologazione UE, ad eccezione degli allegati, è cambiata; o
c) nuove prescrizioni previste da qualsiasi atto adottato a norma del presente regolamento diventano applicabili alla macchina mobile non stradale omologata UE.
4. Qualora siano rilasciate pagine modificate del fascicolo di omologazione o una sua versione aggiornata consolidata, si modifica di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione allegato al certificato di omologazione UE indicando la data dell’ultima estensione o revisione o la data dell’ultimo consolidamento della versione aggiornata.
5. Non sono necessarie modifiche dell’omologazione UE di una macchina mobile non stradale se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di macchina mobile non stradale.
Articolo 26 Rilascio e notifica di modifiche
1. In caso di revisione, l’autorità di omologazione rilascia al titolare dell’omologazione UE, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l’indice riveduto del fascicolo di omologazione.
2. In caso di estensione, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione UE aggiornato, contrassegnato da un numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive già rilasciate. Tale certificato aggiornato riporta chiaramente il motivo dell’estensione e la data del nuovo rilascio del certificato di omologazione UE aggiornato. Si aggiornano tutte le sezioni pertinenti del certificato, gli allegati e l’indice del fascicolo di omologazione.
L’autorità di omologazione rilascia tale certificato aggiornato, insieme ai relativi allegati, al titolare dell’omologazione UE.
3. L’autorità di omologazione notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche delle omologazioni UE mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
CAPO VI VALIDITÀ DELL’OMOLOGAZIONE UE
Articolo 27 Cessazione della validità
1. Le omologazioni UE rilasciate hanno validità illimitata.
2. La validità dell’omologazione UE cessa in ciascuno dei casi seguenti:
a) se la produzione della macchina mobile non stradale omologata UE cessa in modo definitivo e volontario;
b) se nuove prescrizioni applicabili alla macchina mobile non stradale omologata UE diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione delle macchine mobili non stradali e non è possibile aggiornare l’omologazione conformemente al capo V;
c) se la validità dell’omologazione UE scade a causa di una restrizione conformemente all’articolo 30, paragrafo 3;
d) se l’omologazione UE è stata ritirata a norma dell’articolo 23, paragrafo 5.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell’omologazione UE e del relativo certificato per l’immissione sul mercato delle macchine mobili non stradali cessa 24 mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).
3. Quando si riferisce unicamente a una variante di un tipo o di una versione di una variante, la validità dell’omologazione UE della macchina mobile non stradale in questione cessa limitatamente a tale variante o versione specifica.
4. Quando la produzione di un determinato tipo di macchina mobile non stradale cessa definitivamente, il titolare dell’omologazione UE ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE per tale macchina.
5. Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE della macchina mobile non stradale ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
6. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, se la validità dell’omologazione UE di una macchina mobile non stradale sta per cessare, il titolare dell’omologazione UE ne informa l’autorità che l’ha rilasciata.
L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE comunica senza ritardo alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le informazioni del caso mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
7. Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell’ultima macchina mobile non stradale prodotta.
CAPO VII CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E TARGHETTA E MARCATURA REGOLAMENTARI
Articolo 28 Certificato di conformità
1. Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE.
2. Il certificato di conformità è rilasciato all’utilizzatore a titolo gratuito insieme alla macchina mobile non stradale. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla trasmissione di ulteriori informazioni al titolare dell’omologazione UE.
3. Il certificato di conformità può essere fornito sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
Se tuttavia al momento dell’acquisto della macchina mobile non stradale l’acquirente lo richiede, il certificato è fornito dal fabbricante in formato cartaceo a titolo gratuito.
4. L’autorità di omologazione che riceve il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico:
a) garantisce che le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di immatricolazione degli Stati membri e la Commissione possano accedervi; e
b) ne dà accesso in sola lettura.
Gli Stati membri stabiliscono l’organizzazione e la struttura della loro rete di dati per consentire la ricezione dei dati dei certificati di conformità, preferibilmente avvalendosi dei sistemi esistenti per lo scambio di dati strutturati.
5. Per un periodo di 10 anni dalla data di produzione della macchina mobile non stradale il fabbricante rilascia, su richiesta del proprietario della macchina stessa, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato» nella lingua in cui il certificato di conformità è redatto.
6. Il fabbricante usa il modello, in formato cartaceo o elettronico, del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.
Tutti gli scambi di dati a norma del presente articolo sono effettuati mediante protocolli per lo scambio sicuro di dati specificati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità in formato cartaceo in cui siano definiti, in particolare:
a) il modello del certificato di conformità;
b) gli elementi di sicurezza volti a prevenire la falsificazione del certificato di conformità; e
c) la specifica relativa alle modalità di firma del certificato di conformità.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
8. La Commissione, tenendo conto dei dati che è necessario fornire nel certificato di conformità in formato cartaceo, adotta atti di esecuzione relativi ai certificati di conformità in formato elettronico in cui siano definiti, in particolare:
a) il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio;
b) le prescrizioni minime per lo scambio sicuro di dati, incluse la prevenzione della corruzione e dell’abuso dei dati, e misure volte a garantire l’autenticità dei dati elettronici, come l’utilizzo di firme digitali;
c) le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
9. Il certificato di conformità è redatto in una lingua ufficiale di uno Stato membro. Ogni autorità di omologazione può chiedere al fabbricante di far tradurre il certificato di conformità nelle lingue ufficiali del proprio Stato membro.
10. La persona autorizzata a firmare i certificati di conformità fa parte dell’organizzazione del fabbricante ed è debitamente autorizzata dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del fabbricante per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, o la conformità, della produzione della macchina mobile non stradale.
11. Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non prevede restrizioni all’uso della macchina mobile non stradale che non siano disciplinate dal presente regolamento.
12. Il certificato di conformità per le macchine mobili non stradali omologate a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, reca nell’intestazione la frase «Per macchine mobili non stradali omologate a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020».
13. Fatto salvo il paragrafo 1, il fabbricante può trasmettere il certificato di conformità all’autorità di immatricolazione di qualsiasi Stato membro per via elettronica.
Articolo 29 Targhetta e marcatura regolamentari della macchina mobile non stradale
1. Il fabbricante appone una targhetta regolamentare con la marcatura sulla macchina fabbricata conformemente al tipo omologato.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della targhetta regolamentare con la marcatura delle macchine mobili non stradali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2. I primi di tali atti di esecuzione sono adottati entro il 29 luglio 2027.
CAPO VIII NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI
Articolo 30 Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
1. La domanda di cui all’articolo 18 può essere presentata per un tipo di macchina mobile non stradale comprendente nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con i requisiti tecnici applicabili.
2. L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione UE per la macchina mobile non stradale di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) nella domanda sono indicati i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione sono incompatibili con i requisiti tecnici applicabili;
b) nella domanda sono descritte le implicazioni per gli aspetti interessati dalla nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello di protezione relativo a tali aspetti almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
c) le descrizioni e i risultati delle prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato, di cui all’articolo 41, di tale fabbricante dimostrano la conformità alla condizione di cui alla lettera b).
3. Il rilascio di tali omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o concezioni è subordinato all’autorizzazione della Commissione.
La Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere se concedere o rifiutare di concedere l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Se del caso, nell’atto di esecuzione è specificato se l’autorizzazione è soggetta a eventuali restrizioni, compreso un periodo di validità.
In ogni caso l’omologazione UE ha una validità minima di 36 mesi.
4. In attesa dell’autorizzazione della Commissione, l’autorità di omologazione può rilasciare un’omologazione UE provvisoria.
Tuttavia, tale omologazione UE è valida, per il tipo di macchina mobile non stradale oggetto della deroga richiesta, soltanto sul territorio dello Stato membro in questione e in quello degli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato tale omologazione conformemente al paragrafo 5.
Mediante una nota contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE provvisoria informa immediatamente la Commissione e le altre autorità di omologazione del fatto che tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.
La natura provvisoria e la limitata validità territoriale risultano evidenti dall’intestazione del certificato di omologazione UE e da quella del certificato di conformità. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli per i certificati di omologazione UE e i certificati di conformità ai fini del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
5. Un’autorità di omologazione diversa dall’autorità di cui al paragrafo 4 può accettare per iscritto l’omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 in modo da estenderne la validità al territorio del relativo Stato membro.
6. Qualora la Commissione rifiuti l’autorizzazione, l’autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell’omologazione provvisoria UE di cui al paragrafo 4 che quest’ultima sarà revocata sei mesi dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
Le macchine mobili non stradali possono tuttavia essere immesse sul mercato, immatricolate o messe in circolazione nello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato tale omologazione e in tutti gli Stati membri le cui autorità di omologazione hanno accettato tale omologazione se:
a) la macchina è stata fabbricata conformemente all’omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità;
b) la macchina reca la targhetta e la marcatura regolamentari prescritte dal presente regolamento;
c) la macchina è accompagnata dal certificato di conformità provvisorio; e
d) i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori sono stati redatti conformemente al presente regolamento.
Articolo 31 Successive modifiche di atti delegati e di esecuzione
1. Quando autorizza una deroga ai sensi dell’articolo 30, la Commissione prende immediatamente i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici gli atti delegati o di esecuzione pertinenti.
2. Una volta modificati gli atti pertinenti, è soppressa ogni restrizione di cui alla decisione della Commissione che autorizza la deroga.
3. Se non sono stati adottati i provvedimenti necessari per modificare gli atti delegati o di esecuzione, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione la Commissione può autorizzare, mediante una decisione di esecuzione adottata conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2, lo Stato membro a prorogare l’omologazione UE.
CAPO IX OMOLOGAZIONE INDIVIDUALE UE
Articolo 32 Omologazione individuale UE
1. Gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale UE per una macchina mobile non stradale conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
2. La domanda di omologazione individuale UE per una macchina mobile non stradale è presentata dal proprietario, dal fabbricante, da un rappresentante stabilito nell’Unione o nominato a tal fine dal fabbricante, o dall’importatore della macchina mobile non stradale.
3. Gli atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, possono prevedere norme dettagliate diverse per le macchine mobili non stradali soggette a omologazione individuale UE. Tali norme riguardano le procedure di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettere b) e c), e consistono in procedure non distruttive e semplificate volte a dimostrare la conformità delle singole macchine mobili non stradali mediante valutazione fisica, virtuale e meccanica.
4. Al certificato di omologazione individuale UE è assegnato, secondo un sistema di numerazione armonizzato, un numero unico che consente almeno di identificare lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione individuale UE.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello e il sistema di numerazione per i certificati di omologazione individuale UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
CAPO X CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Articolo 33 Valutazione nazionale delle macchine mobili non stradali che si suppone presentino rischi gravi o non conformità
1. L’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che abbia motivi sufficienti, sulla base di proprie attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un’autorità di omologazione o da un fabbricante o di reclami, per ritenere che una macchina mobile non stradale presenti un rischio grave o non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento effettua una valutazione della macchina mobile non stradale in questione tenendo conto delle pertinenti prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli operatori economici interessati e le autorità di omologazione competenti collaborano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
Articolo 34 Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi o non conformità
1. Se dopo la valutazione ai sensi dell’articolo 33 constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio grave o non è conforme al presente regolamento, l’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede immediatamente che l’operatore economico interessato adotti senza ritardo tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio o sia resa conforme. Tale termine è proporzionato alla gravità del rischio o della non conformità.
2. Conformemente agli obblighi indicati agli articoli da 7 a 14, gli operatori economici assicurano l’adozione di tutte le misure correttive appropriate per tutte le macchine mobili non stradali in questione che hanno immesso sul mercato, immatricolato o messo in circolazione.
3. Se gli operatori economici non adottano le misure correttive appropriate entro il termine di cui al paragrafo 1 o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l’entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle.
4. Alle misure restrittive di cui al paragrafo 3 si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 35 Misure correttive e restrittive a livello di Unione
1. L’autorità nazionale che adotta una misura correttiva o una misura restrittiva conformemente all’articolo 34 ne informa immediatamente la Commissione e le autorità nazionali degli altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.
Comunica inoltre senza ritardo le sue conclusioni all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, le misure correttive o restrittive sono altresì notificate mediante il sistema di allarme rapido Safety Gate di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all’identificazione della macchina mobile non stradale in questione, le sue origini, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché, una volta presentate, le argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato.
2. Lo Stato membro che adotta la misura indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:
a) la mancata conformità della macchina mobile non stradale al presente regolamento; o
b) carenze negli atti normativi pertinenti adottati a norma del presente regolamento.
3. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che adotta la misura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni.
4. Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l’immediata adozione di misure analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione.
5. Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 un altro Stato membro o la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata o se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza ritardo gli Stati membri in questione e l’operatore o gli operatori economici interessati.
6. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
7. La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al paragrafo 6 all’operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano le misure contenute negli atti di cui al paragrafo 6 senza ritardo e ne informano la Commissione.
8. Se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia ingiustificata o contraria al diritto dell’Unione, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura conformemente alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 6.
9. Se il rischio o la non conformità sono attribuiti a carenze negli atti normativi adottati a norma del presente regolamento, la Commissione propone le modifiche necessarie agli atti in questione.
10. Qualora considerata giustificata a norma del presente articolo o oggetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 6, la misura correttiva è messa gratuitamente a disposizione dei proprietari della macchina mobile non stradale in questione. Se sono state effettuate riparazioni a spese del titolare del certificato di immatricolazione prima dell’adozione della misura correttiva, il fabbricante rimborsa il costo di tali riparazioni fino a concorrenza del costo delle riparazioni richieste dalla misura correttiva.
Articolo 36 Omologazione UE non conforme
1. Qualora un’autorità di omologazione constati che un’omologazione UE che è stata rilasciata dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro non è conforme al presente regolamento, essa rifiuta di riconoscere tale omologazione.
2. L’autorità di omologazione notifica il proprio rifiuto all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE, alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE procede al ritiro di tale omologazione se, entro un mese dalla notifica, ne conferma la non conformità.
3. Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 2, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE solleva obiezioni, la Commissione consulta senza ritardo gli Stati membri, in particolare l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE e l’operatore economico interessato.
4. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se il rifiuto di riconoscere l’omologazione UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia giustificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza ritardo e ne informano la Commissione.
5. Se la Commissione stabilisce che un’omologazione UE che è stata rilasciata non è conforme al presente regolamento, consulta senza ritardo gli Stati membri, in particolare l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE e l’operatore economico interessato.
Sulla base delle consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere in merito al rifiuto del riconoscimento dell’omologazione UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
6. Gli articoli 33, 34 e 35 si applicano alle macchine mobili non stradali oggetto di un’omologazione UE non conforme che sono già state messe a disposizione sul mercato.
CAPO XI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE
Articolo 37 Informazioni destinate agli utilizzatori
1. Il fabbricante non fornisce informazioni tecniche relative ai dati di cui al presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall’autorità competente.
2. Il fabbricante mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni pertinenti e tutte le istruzioni necessarie relative a tutte le condizioni o restrizioni connesse all’uso della macchina mobile non stradale. Le autorità di omologazione forniscono indicazioni sulle informazioni e istruzioni minime che devono essere messe a disposizione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate a integrazione del manuale dell’operatore specifico per l’uso su strada.
4. Il manuale dell’operatore specifico per l’uso su strada, che comprende le informazioni di cui al paragrafo 2, è messo a disposizione insieme alla macchina mobile non stradale:
a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione; e
b) in formato cartaceo o in un formato elettronico facilmente accessibile.
Se il manuale dell’operatore è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.
CAPO XII DESIGNAZIONE E NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI
Articolo 38 Prescrizioni relative ai servizi tecnici
1. Le autorità di omologazione garantiscono che, prima di designare un servizio tecnico ai sensi dell’articolo 40, tale servizio soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ad eccezione dei servizi tecnici delle autorità di omologazione e di quelli interni accreditati del fabbricante, di cui all’articolo 41, i servizi tecnici sono istituiti ai sensi della normativa nazionale e godono di personalità giuridica.
3. I servizi tecnici sono enti terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione della macchina mobile non stradale che sono chiamati a valutare.
Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di macchine mobili non stradali oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell’organismo stesso può essere ritenuto conforme alle prescrizioni di cui al primo comma a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. Il servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetto allo svolgimento delle categorie di attività per le quali sono designati a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, non sono né il progettista, il fabbricante, il fornitore, o il responsabile della manutenzione delle macchine mobili non stradali sottoposte a valutazione, né rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l’uso delle macchine mobili non stradali valutate di cui al paragrafo 3 necessarie per il funzionamento del servizio tecnico né l’utilizzo di tali macchine a fini personali.
5. Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudicano la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.
6. Il servizio tecnico e il relativo personale sono indipendenti e svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. Il servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, dando all’autorità di omologazione designante prova sufficiente di possedere:
a) personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale opportune e un’adeguata esperienza sufficiente per lo svolgimento delle sue funzioni;
b) descrizioni delle procedure pertinenti per le categorie di attività per le quali intende essere designato, con la garanzia che le procedure stesse siano trasparenti e riproducibili;
c) procedure per svolgere le categorie di attività per le quali intende essere designato che tengano debitamente conto del grado di complessità della tecnologia della macchina mobile non stradale in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e
d) i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni connesse alle categorie di attività per le quali intende essere designato e l’accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Dimostra altresì all’autorità di omologazione designante la sua conformità alle norme stabilite negli atti delegati di cui all’articolo 44 che sono rilevanti per le categorie di attività per le quali è stato designato.
8. I servizi tecnici, i loro alti dirigenti e il personale addetto alle valutazioni sono imparziali. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati.
9. I servizi tecnici sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile in relazione alle loro attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dei servizi tecnici è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno, tranne che nei confronti dell’autorità di omologazione designante o qualora lo richieda la normativa dell’Unione o nazionale. Sono tutelati i diritti di proprietà.
Articolo 39 Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici possono subappaltare alcune delle attività per le quali sono stati designati ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, o fanno svolgere tali attività da un’affiliata, solo con il consenso dell’autorità di omologazione designante.
2. Qualora subappaltino compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali sono stati designati oppure ricorrano a un’affiliata, i servizi tecnici garantiscono che il subappaltatore o l’affiliata soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 38 e ne informano l’autorità di omologazione designante.
3. I servizi tecnici si assumono l’intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.
4. I servizi tecnici tengono a disposizione dell’autorità di omologazione designante i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e dei compiti da essi svolti.
Articolo 40 Designazione dei servizi tecnici
1. A seconda della loro sfera di competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle categorie di attività seguenti:
a) categoria A: servizi tecnici che eseguono le prove di cui al presente regolamento presso le proprie strutture;
b) categoria B: servizi tecnici che effettuano la supervisione di prove previste dal presente regolamento, qualora tali prove siano eseguite presso strutture del fabbricante o di terzi;
c) categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal fabbricante per controllare la conformità della produzione;
d) categoria D: servizi tecnici che effettuano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla sorveglianza della conformità della produzione.
2. L’autorità di omologazione può essere designata quale servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al paragrafo 1.
3. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi dell’articolo 41, possono essere notificati ai fini dell’articolo 44, ma solo se tale accettazione di servizi tecnici è prevista da un accordo bilaterale tra l’Unione e il paese terzo in questione. Ciò non impedisce a un servizio tecnico istituito ai sensi della normativa nazionale conformemente all’articolo 38, paragrafo 2, di stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.
Articolo 41 Servizi tecnici interni accreditati del fabbricante
1. Il servizio tecnico interno accreditato di un fabbricante può essere designato solo ai fini dello svolgimento delle attività appartenenti alla categoria A di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera a). Tale servizio tecnico è separato e distinto dall’impresa e non partecipa alla progettazione, alla fabbricazione, alla fornitura o alla manutenzione delle macchine mobili non stradali, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla sua valutazione.
2. Il servizio tecnico interno accreditato è designato dall’autorità di omologazione di uno Stato membro e rispetta le prescrizioni seguenti:
a) il servizio tecnico interno accreditato è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento, quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformemente alle norme di cui all’articolo 42 del presente regolamento;
b) il servizio tecnico interno accreditato è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l’organizzazione e dispone, all’interno dell’impresa di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l’imparzialità all’organismo nazionale di accreditamento competente;
c) né il servizio tecnico interno accreditato né il suo personale intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati;
d) il servizio tecnico interno accreditato fornisce i propri servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte.
3. I servizi tecnici interni accreditati non devono essere notificati alla Commissione ai fini dell’articolo 44, ma l’impresa di cui fanno parte o l’organismo nazionale di accreditamento trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all’autorità di omologazione designante, su richiesta di quest’ultima.
Articolo 42 Norme in materia di valutazione dei servizi tecnici e dei servizi tecnici interni accreditati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 50, atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le norme che i servizi tecnici devono rispettare nell’ambito della loro valutazione, ai sensi dell’articolo 43, e dell’accreditamento dei servizi tecnici interni, ai sensi dell’articolo 41.
Articolo 43 Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
1. L’autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio tecnico candidato e, se del caso, eventuali subappaltatori o affiliate, sono stati valutati in ordine alla loro conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2. La valutazione su cui si basa la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente alle norme stabilite in un atto delegato di cui all’articolo 42. La relazione di valutazione è riveduta almeno ogni tre anni.
3. La relazione di valutazione è inviata alla Commissione, su richiesta di quest’ultima. In tali casi, se la valutazione non è basata sul certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento attestante che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento, l’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione le prove documentali attestanti la competenza del servizio tecnico e le modalità predisposte per garantire che quest’ultimo sia periodicamente controllato dall’autorità di omologazione designante e soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento e agli atti adottati a norma dello stesso.
4. L’autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione, effettuata da controllori indipendenti, dell’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.
5. Un servizio tecnico interno accreditato soddisfa le disposizioni pertinenti del presente articolo.
Articolo 44 Procedure di notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, persone responsabili e categoria di attività di ciascun servizio tecnico che hanno designato, nonché eventuali modifiche successive di tali designazioni. Tale notifica indica gli elementi elencati all’articolo 16, paragrafo 2, o qualsiasi altro elemento specificato negli atti delegati di cui al secondo comma di tale paragrafo per i quali i servizi tecnici sono stati designati.
2. Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all’articolo 40, paragrafo 1, per conto dell’autorità di omologazione designante competente per l’omologazione solo se è stato in precedenza notificato alla Commissione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il servizio tecnico di cui al paragrafo 2 può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni successiva modifica di rilievo della designazione.
5. Se un’organizzazione specifica o un’entità competente che svolge un’attività non rientrante fra quelle di cui all’articolo 40, paragrafo 1, deve essere designata in conformità degli atti adottati a norma del presente regolamento, la notifica è effettuata ai sensi del presente articolo.
6. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi dei servizi tecnici notificati ai sensi del presente articolo.
Articolo 45 Modifiche delle designazioni
1. Qualora un’autorità di omologazione accerti o sia informata del fatto che un servizio tecnico da essa designato non è più conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di omologazione designante limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi, e ne informa tale servizio tecnico. Lo Stato membro che ha notificato il servizio tecnico ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all’articolo 44, paragrafo 6.
2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell’attività del servizio tecnico, l’autorità di omologazione designante adotta le misure necessarie a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell’autorità di omologazione designante o dell’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.
Articolo 46 Contestazione della competenza dei servizi tecnici
1. La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico o al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili e delle responsabilità che gli competono.
2. Lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della designazione del servizio tecnico in questione.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. Qualora accerti che un servizio tecnico non è conforme alle prescrizioni per la sua designazione, o non lo è più, la Commissione ne informa lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante.
Qualora necessario, la Commissione chiede a tale Stato membro di limitare, sospendere o ritirare la designazione.
Se uno Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o ritirare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all’articolo 44, paragrafo 6.
Articolo 47 Obblighi operativi dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell’autorità di omologazione designante e conformemente alle procedure di valutazione e di prova di cui al presente regolamento.
2. I servizi tecnici esercitano la supervisione o effettuano essi stessi le prove richieste per un’omologazione o le ispezioni indicate nel presente regolamento. I servizi tecnici non effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione.
3. In ogni momento, i servizi tecnici:
a) autorizzano la propria autorità di omologazione designante ad assisterli all’atto della valutazione della conformità, se del caso; e
b) fatti salvi l’articolo 38, paragrafo 10, e l’articolo 48, forniscono alla propria autorità di omologazione designante le informazioni sulle categorie di attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere richieste.
4. Se constata il mancato rispetto da parte del fabbricante delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, il servizio tecnico ne dà comunicazione all’autorità di omologazione designante affinché questa imponga al fabbricante l’obbligo di adottare le opportune misure correttive e successivamente non rilasci un certificato di omologazione UE a meno che non siano state adottate le opportune misure correttive che soddisfino l’autorità di omologazione.
5. Qualora, nel corso del controllo della conformità della produzione dopo il rilascio di un certificato di omologazione UE, un servizio tecnico che agisce per conto dell’autorità di omologazione designante riscontri che la macchina mobile non stradale non è più conforme al presente regolamento, lo comunica all’autorità di omologazione designante. L’autorità di omologazione adotta le opportune misure previste dall’articolo 23.
Articolo 48 Obblighi di informazione dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione designante in merito:
a) a ogni caso di non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di un certificato di omologazione UE;
b) ad ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;
c) ad eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.
2. Su richiesta della propria autorità di omologazione designante, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell’ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
CAPO XIII ATTI DI ESECUZIONE E ATTI DELEGATI
Articolo 49 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato tecnico per i veicoli agricoli (TC-AV), istituito dal regolamento (UE) n. 167/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 50 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 9, all’articolo 23, paragrafo 6, e all’articolo 42, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 gennaio 2025. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si opponga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 9, all’articolo 23, paragrafo 6, e all’articolo 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 22, paragrafo 9, dell’articolo 23, paragrafo 6, o dell’articolo 42 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. La Commissione adotta gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 9, all’articolo 23, paragrafo 6, e all’articolo 42 entro il 29 gennaio 2027.
CAPO XIV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 51 Modifica del regolamento (UE) 2019/1020
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 è aggiunto il punto seguente:
«72. Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (GU L, 2025/14, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/14/oj).».
Articolo 52 Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione
1. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («forum») istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858 prende in considerazione:
a) le questioni relative all’interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento;
b) i risultati delle attività relative all’omologazione e alla vigilanza del mercato;
c) le questioni di rilevanza generale per l’applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici;
d) le violazioni da parte degli operatori economici;
e) l’attuazione delle misure correttive o restrittive stabilite al capo X;
f) la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato.
2. L’articolo 11, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2018/858 si applica mutatis mutandis. Se pertinente ai fini dell’attuazione del presente regolamento, i portatori di interessi del settore della sicurezza in materia di circolazione stradale sono invitati al forum in qualità di osservatori.
3. Ai fini del presente regolamento:
a) non si applicano l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1020;
b) i riferimenti all’«ADCO» di cui all’articolo 11, paragrafo 8, all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/1020 si intendono fatti al forum.
Articolo 53 Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicarsi in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 gennaio 2028 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
a) il rilascio di dichiarazioni mendaci durante le procedure di omologazione o mentre sono imposte misure correttive o restrittive a norma del capo X;
b) la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione UE ai fini della conformità in servizio o della vigilanza del mercato;
c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro del certificato di omologazione UE;
d) il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;
e) la messa a disposizione sul mercato o la messa in circolazione, da parte di operatori economici, di macchine mobili non stradali che necessitano di omologazione senza che la posseggano, oppure la falsificazione di documenti o marcature a tale scopo;
f) il mancato rispetto di obblighi da parte di operatori economici;
g) la non conformità, da parte dei servizi tecnici, alle prescrizioni concernenti la loro designazione.
Articolo 54 Riesame
1. Entro il 29 gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.
2. La relazione si basa su una consultazione dei portatori di interessi e tiene conto delle norme europee o internazionali vigenti in materia, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3.
3. Entro il 29 gennaio 2032, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a quanto segue:
a) l’applicazione delle procedure di omologazione e di vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento;
b) il numero di omologazioni UE e di omologazioni individuali UE rilasciate a norma del presente regolamento;
c) le prescrizioni nazionali in materia di omologazione nazionale di piccole serie, di omologazione individuale nazionale e di omologazione nazionale, nonché il numero di tali omologazioni rilasciate dal 28 gennaio 2025.
Articolo 55 Disposizioni transitorie
In deroga al presente regolamento, fino al 29 gennaio 2036 gli Stati membri possono applicare qualunque normativa nazionale in materia di omologazione nazionale per la circolazione sulle strade pubbliche delle macchine mobili non stradali immesse sul mercato tra il 29 gennaio 2028 e il 29 gennaio 2036. Durante tale periodo di tempo, il fabbricante può scegliere di richiedere l’omologazione UE, richiedere l’omologazione individuale UE, oppure conformarsi alla normativa nazionale pertinente.
Articolo 56 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale a norma del secondo comma, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 gennaio 2028.
…
Collegati
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link