Bonus ascensori 2025: detrazione al 75%


Il bonus ascensori è un’importante agevolazione fiscale che permette di ottenere una detrazione del 75% sulle spese sostenute per l’installazione o la sostituzione di impianti di elevazione. Questa misura, parte del più ampio bonus barriere architettoniche, rappresenta un’opportunità significativa per rendere abitazioni, luoghi di lavoro e servizi più accessibili, eliminando gli ostacoli verticali che limitano la mobilità.

In questo articolo approfondiremo tutti gli aspetti del bonus ascensori 2025: la sua definizione, i beneficiari, gli interventi ammessi, i requisiti tecnici, i massimali di spesa, le modalità per ottenerlo e le alternative disponibili. Una guida completa per chi desidera migliorare l’accessibilità dei propri spazi beneficiando di un importante sostegno fiscale.

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Cos’è il bonus ascensori 2025

Il bonus ascensori 2025 è una misura fiscale che consente di ottenere una detrazione IRPEF del 75% sulle spese sostenute per l’installazione o la sostituzione di impianti di elevazione in edifici esistenti. Istituito dalla legge di bilancio 2022, successivamente prorogato dalla manovra 2023 e confermato dalle leggi di bilancio 2024 e 2025, questo incentivo non rappresenta un’agevolazione autonoma, ma fa parte del più ampio bonus barriere architettoniche.

L’obiettivo principale è favorire la creazione di ambienti più accessibili ed inclusivi attraverso la rimozione degli ostacoli fisici che impediscono o limitano l’accesso a spazi e servizi. Questo beneficio è stato pensato in particolare per agevolare le persone con disabilità o limitata capacità motoria, spesso penalizzate da scale, scalini, dislivelli e altre barriere architettoniche.

Questo bonus si focalizza specificamente sull’eliminazione degli ostacoli verticali mediante l’installazione di impianti di elevazione all’interno o all’esterno di edifici già esistenti. L’agevolazione copre non solo i costi di installazione, ma anche quelli relativi alla sostituzione dell’impianto preesistente, inclusi lo smaltimento e la bonifica dei materiali.

Cosa cambia rispetto al bonus barriere architettoniche

La legge di bilancio 2025 ha confermato integralmente le regole e i termini stabiliti per il bonus barriere architettoniche 2024, senza introdurre modifiche o restrizioni nei criteri di accesso all’agevolazione. In sostanza, per il 2025 tutte le condizioni rimangono invariate, garantendo continuità agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

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È importante sottolineare che, a seguito del Decreto Legge n. 212/2023 (in vigore dal 30 dicembre 2023), il campo di applicazione del bonus è stato circoscritto esclusivamente agli interventi finalizzati all’eliminazione degli ostacoli verticali, escludendo altri tipi di lavori come infissi, pavimentazioni o servizi igienici che in precedenza potevano rientrare nell’agevolazione.

Interventi ammessi nel bonus 75%

Come specificato dall’art. 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (modificato dal D.L. n. 212/2023), il bonus ascensori è applicabile esclusivamente agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche verticali, in particolare:

  • Scale;
  • Rampe;
  • Ascensori;
  • Montascale;
  • Piattaforme elevatrici.

Prima del 30 dicembre 2023, l’agevolazione copriva un ventaglio più ampio di interventi, comprendendo anche infissi, pavimentazioni, servizi igienici e automazione degli impianti. Dal 2024, e confermato per il 2025, il bonus si concentra esclusivamente sugli interventi effettivamente utili per abbattere gli ostacoli verticali.

Termine di scadenza

Il termine ultimo per usufruire della detrazione del 75% è fissato al 31 dicembre 2025, come stabilito dalla proroga attuata dalla Legge n. 197/22. Questo significa che resta meno di un anno per poter beneficiare di questo importante incentivo fiscale.

Più precisamente, la detrazione d’imposta si applica alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 per l’installazione o la sostituzione di ascensori, piattaforme elevatrici e montascale. È fondamentale che i pagamenti siano effettuati tramite bonifici parlanti, ossia bonifici che riportino specificamente la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Massimali di spesa e detrazione

I massimali di spesa rappresentano il limite massimo complessivo dei lavori detraibili e costituiscono un vincolo importante per il bonus ascensori. La tabella seguente riporta i tetti di spesa previsti per il 2025, su cui si calcola l’agevolazione del 75%:

Tipologia di immobile Massimale di spesa
Abitazioni unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari con accesso autonomo 50.000 euro
Edifici da 2 a 8 unità immobiliari 40.000 euro × numero di unità
Edifici con più di 8 unità immobiliari 30.000 euro × numero di unità

È importante notare che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il limite delle spese detraibili viene personalizzato in base al numero di figli a carico e alla presenza di figli disabili nel nucleo familiare.

La detrazione del 75% viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, permettendo di abbattere i costi in un decennio a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

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Beneficiari del bonus

Il bonus ascensori è rivolto a una vasta gamma di soggetti che detengono un immobile in cui installare o sostituire un impianto di elevazione:

  • Persone fisiche, inclusi i lavoratori autonomi;
  • Esercenti e professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Società semplici;
  • Associazioni tra professionisti;
  • Soggetti con reddito d’impresa.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 444 del 2022, la detrazione è applicabile anche agli immobili di imprese e società “non utilizzati direttamente ma dati in locazione“, purché le spese per gli interventi agevolabili siano state sostenute e rimaste a carico dell’impresa o della società proprietaria.

Caso specifico: cambio ascensore in condominio

Nel caso di installazione o sostituzione di un ascensore in un condominio, dal 1° gennaio 2023 è necessario che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea approvi i lavori, rappresentando almeno un terzo del valore millesimale dell’immobile. Il riferimento normativo è la Legge n. 197/22 (art. 1, comma 365), la stessa che ha prorogato la validità della misura.

Come ottenere l’agevolazione

Per usufruire del bonus ascensori è necessario seguire una procedura specifica:

  1. Conservare tutti gli scontrini e le fatture dei lavori sostenuti;
  2. Effettuare i pagamenti tramite bonifici parlanti;
  3. Compilare correttamente la dichiarazione dei redditi nei campi relativi al bonus, specificando:
    • L’anno in cui è stata effettuata la spesa;
    • I codici relativi alla detrazione del 75% (codice 21 per edifici unifamiliari, codice 22 per condominiali);
    • Eventuali lavori su parti condominiali comuni;
    • La rata che si sta utilizzando;
    • L’ammontare complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta;
    • Il numero progressivo e i dati dell’immobile oggetto dei lavori.

Esempio pratico di calcolo

Per comprendere meglio il funzionamento del bonus, consideriamo un esempio pratico. Supponiamo che una famiglia decida di installare un nuovo ascensore nella propria abitazione unifamiliare, sostenendo una spesa totale di 36.000 euro.

  • Spesa totale: 36.000 euro
  • Percentuale di detrazione: 75%
  • Importo detraibile: 36.000 × 75% = 27.000 euro
  • Ripartizione: 10 quote annuali di pari importo
  • Detrazione annuale: 27.000 ÷ 10 = 2.700 euro all’anno per 10 anni

Questo significa che il contribuente potrà detrarre 2.700 euro dalla propria IRPEF per 10 anni consecutivi, ottenendo un risparmio complessivo di 27.000 euro.

Requisiti tecnici per la detrazione del 75%

Per poter usufruire del bonus 75%, l’ascensore o la piattaforma elevatrice deve rispettare determinati standard tecnici, validi per tutti gli edifici:

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  • Porte di cabina e di piano a scorrimento automatico (in caso di adeguamento, la porta di piano può essere ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica);
  • Tempo di apertura delle porte di almeno 8 secondi;
  • Tempo di chiusura delle porte non inferiore a 4 secondi;
  • Arresto ai piani con autolivellamento e tolleranza massima di ±2 cm;
  • Stazionamento ai piani a porte chiuse;
  • Bottoniera interna ed esterna posta a un’altezza compresa tra 110 e 140 cm (la bottoniera interna deve essere posizionata su una parete laterale ad almeno 35 cm dalla porta della cabina);
  • Dotazioni interne obbligatorie: campanello d’allarme, luce d’emergenza con autonomia minima di 3 ore, citofono posto ad altezza compresa tra 110 e 130 cm.

I requisiti si concentrano sulla massima fruibilità da parte di persone su sedia a rotelle, disabili, non vedenti o ipovedenti, con particolare attenzione alle dimensioni minime della cabina e del ripiano di fermata, nonché alle dotazioni idonee.

Per gli immobili esistenti, dove non è possibile installare cabine di dimensioni maggiori, i requisiti minimi sono:

  • Cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità × 0,80 m di larghezza;
  • Porte di cabina con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
  • Piattaforma minima di distribuzione anteriore alle porte della cabina di 1,40 × 1,40 m.

È importante sottolineare che dal 30 dicembre 2023, il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal dm 236/89 deve essere certificato tramite asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Altre agevolazioni per l’installazione dell’ascensore

Oltre alla detrazione IRPEF del 75%, esistono altre agevolazioni fiscali che potrebbero essere utilizzate per l’installazione o la sostituzione di un ascensore:

Bonus ristrutturazione 50%

Il bonus ristrutturazione al 50% è valido per gli interventi sulle prime case effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (nel 2026 e 2027 la detrazione scenderà al 36%). Riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche quando abbinata ai lavori di ristrutturazione della casa, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Per le seconde e terze case, la detrazione è del 36% sui costi sostenuti, che si abbasserà al 30% nel biennio 2026/2027.

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Questa detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il bonus ristrutturazione non è accessibile alle imprese, ma può essere richiesto da imprenditori individuali (per edifici che non fanno parte dei beni merce o strumentali) o da soggetti che producono redditi in forma associata.

Superbonus

Il Superbonus resta applicabile nel caso in cui l’ascensore rientri tra gli interventi “trainati” compresi in un piano di efficientamento energetico o sismico dell’edificio, approvato grazie a specifici interventi “trainanti“. Per il 2025, consiste nella detrazione del 65% per le spese sostenute, a condizione che la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e/o la delibera dell’assemblea condominiale siano state presentate entro il 15 ottobre 2024.

Un’eccezione è rappresentata dai lavori in aree terremotate, dove è ancora possibile usufruire integralmente del superbonus 110%. Anche in questo caso, la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È importante ricordare che i diversi bonus non sono cumulabili tra loro e che non è più possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, salvo specifiche eccezioni.

Confronto tra le diverse agevolazioni

Per aiutare nella scelta dell’agevolazione più conveniente, ecco una tabella comparativa delle diverse opzioni disponibili:

Agevolazione Percentuale di detrazione Massimale di spesa Durata Note
Bonus Ascensori 75% 50.000 € (unifamiliari), 40.000 € × n. unità (2-8 unità), 30.000 € × n. unità (> 8 unità) Fino al 31/12/2025 Specifico per eliminazione barriere verticali
Bonus ristrutturazione 50% (prime case), 36% (altre) 96.000 € per unità Fino al 31/12/2025 Abbinato a lavori di ristrutturazione
Superbonus 65% Variabile CILA entro 15/10/2024 Solo come intervento “trainato”

Riferimenti normativi

Il quadro normativo comprende:

  • Legge di bilancio 2022 (n. 234/21, art. 1, comma 42): introduzione del bonus barriere architettoniche;
  • Legge di bilancio 2023 (n. 197/22, art. 1, comma 365): proroga della detrazione al 75% fino al 31 dicembre 2025;
  • Legge di bilancio 2024 (n. 213/23): conferma della misura come aiuto ai disabili;
  • Legge di bilancio 2025: conferma del bonus barriere architettoniche come stabilito nel 2024;
  • Decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n° 236: prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici;
  • Legge n. 104/92: assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.



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