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Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi nel pomeriggio di ieri è stato presentato uno schema di DLgs. che introduce diverse e rilevanti novità in materia, tra l’altro, di concordato preventivo biennale; il nuovo decreto correttivo (il secondo in tema di CPB, dopo il DLgs. 108/2024) dovrà ora essere presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato, per l’acquisizione dei relativi pareri.
Dalle bozze del testo presentato in CdM emerge, innanzitutto, l’intenzione di inibire l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014; tali soggetti non potranno infatti più optare per il concordato preventivo biennale, a partire dal periodo di imposta 2025, per effetto della relativa abrogazione introdotta dal DLgs. correttivo-bis.
L’applicabilità del CPB ai citati contribuenti rimane quindi circoscritta al solo 2024; secondo la bozza di Relazione illustrativa, la decisione di escludere dal CPB i contribuenti forfetari è stata raggiunta sulla base delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, e in considerazione del numero di soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2024, ritenuto non adeguato.
Il decreto correttivo-bis dovrebbe, inoltre, concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta); la proroga del termine, che era stata richiesta a più riprese dagli addetti ai lavori, punta a distribuire in modo più razionale gli adempimenti fiscali.
Il DLgs. correttivo-bis interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; in particolare, attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda.
La limitazione della causa di cessazione (ed esclusione) alle citate ipotesi permette di superare quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che in occasione di una videoconferenza del 5 febbraio scorso aveva lasciato intendere, sollevando alcune perplessità, che a tal fine rilevassero anche i conferimenti di denaro; si ricorda, in merito, che la norma di interpretazione autentica consente di applicare i relativi criteri anche retroattivamente.
Dalla lettura delle bozze di DLgs. correttivo-bis emergono altre due novità, applicabili a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026; si tratta, in particolare, dell’introduzione:
– di un tetto massimo all’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del DLgs. 13/2024;
– di una nuova causa di esclusione/cessazione, rivolta ai professionisti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
Secondo quanto previsto dal citato art. 20-bis, i contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente; per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo-bis, le aliquote agevolate (del 10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata:
– l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
– l’aliquota del 24%, per i soggetti IRES.
Come chiarito dalla bozza di Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro verrà verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
Nuova causa di esclusione
Il DLgs. correttivo bis introduce, infine, una nuova causa di esclusione/cessazione, che punta a legare indissolubilmente, per quanto riguarda il CPB, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, sarà possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.
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