Per la qualifica di impresa minore rileva il cumulo dei debiti personali e imprenditoriali

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Con l’accesso alla procedura di liquidazione controllata, il debitore può porre rimedio al proprio stato di sovraindebitamento mediante la liquidazione del suo intero patrimonio, a eccezione di quanto espressamente escluso dall’art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019.
Si tratta di una procedura concorsuale, simile alla procedura di liquidazione giudiziale, che coinvolge tutti i beni del debitore (c.d. natura universale) di cui subisce lo spossessamento generale (Trib. Forlì 18 giugno 2024 e Trib. Lecce 30 novembre 2023).
Per effetto delle novità introdotte dal DLgs. 136/2024, nella liquidazione controllata sono ricompresi anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotti i costi connessi alla loro acquisizione e conservazione (art. 272 comma 3-bis del DLgs. 14/2019).

Diversamente dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore e dal concordato minore, per la liquidazione controllata la natura soggettiva del debitore non soffre di particolari criticità potendovi accedere il consumatore e, in generale, qualunque debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Altresì, non può accedere alla liquidazione controllata la società cooperativa agricola, anche se non svolge attività commerciale (Trib. Terni 20 marzo 2024), mentre può accedervi il debitore che svolge attività di lavoro dipendente e, nel contempo, è anche socio illimitatamente responsabile (nonché amministratore) di una società inattiva ma non cancellata dal Registro delle imprese (Trib. Modena 12 agosto 2024).

Con riferimento al debitore “imprenditore”, resta ferma la necessità di verificare che si tratti di un’impresa minore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
In merito, particolare attenzione dovrà porsi per la verifica delle soglie dimensionali dell’imprenditore individuale: per questi, posta la confusione patrimoniale che lo caratterizza, l’indebitamento complessivo è determinato dalla somma di tutti i debiti contratti, sia civili sia commerciali.
Pertanto, se l’ammontare complessivo dell’indebitamento, personale e imprenditoriale, supera la soglia di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) n. 3) del DLgs. 14/2019, il debitore non potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Pesaro con la sentenza del 30 aprile 2024.

Altro presupposto indefettibile (c.d. oggettivo) è rappresentato dallo stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019 che, inevitabilmente, richiama ai concetti di crisi e insolvenza.
Si tratta, in generale, di accertare l’oggettiva incapacità del debitore, non transitoria, di far fronte tempestivamente alle obbligazioni contratte, mediante l’utilizzo di mezzi normali di pagamento.
Non rileva, in tal senso, che il debitore vanti un cospicuo patrimonio immobiliare, che non vi siano protesti, pignoramenti e azioni di recupero del credito né, ulteriormente, il numero di creditori, potendo anche il singolo inadempimento evidenziare la situazione oggettiva di insolvenza (Trib. Parma 4 luglio 2024).
Parimenti, non rileva il mancato adempimento di un credito sottoposto ad accertamento giudiziale e oggetto di contestazione (Trib. Avellino 16 aprile 2024) né, ove il debitore sia una società di persone, che si accerti un’insolvenza personale del singolo socio illimitatamente responsabile (Trib. Treviso 3 giugno 2024).

È necessario che si proceda, invece, con una verifica della c.d. inidoneità strutturale del debitore che dimostri lo stato della sua non transitoria impotenza finanziaria e patrimoniale, frutto di una valutazione complessiva dei diversi indicatori dello stato di insolvenza.
In verità, ai fini dell’apertura della procedura della liquidazione controllata è necessario che ricorrano due ulteriori presupposti: il superamento di una determinata soglia di debiti scaduti e la sussistenza di attivo già disponibile (o che possa acquisirsi) da destinare ai creditori.

Tra i soggetti legittimati a domandare l’apertura della liquidazione controllata vi è il creditore che, tra l’altro, può procedervi anche in pendenza di una procedura esecutiva individuale; in tal caso, ai sensi dell’art. 268 comma 2 del DLgs. 14/2019, è necessario che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50.000 euro.

È necessario, inoltre, che l’apertura della procedura consenta il perseguimento di un preciso fine di utilità consistente nella soddisfazione, seppur minima, dei creditori; diversamente, il debitore dovrà attivarsi per accedere alla diversa procedura dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 del DLgs. 14/2019).



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