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Il trasporto di beni preziosi come quadri, opere d’arte e gioielli è delicato e richiede attenzione specifica, non solo operativa ma anche contrattuale e giuridica.
Come funzionano le responsabilità nel trasporto di beni preziosi?
Nel trasporto di beni preziosi, la responsabilità del trasportatore è elevata. Solitamente, la responsabilità riguarda:
- Integrità dei beni: garantire che il bene non venga danneggiato durante le fasi di trasporto.
- Custodia e sicurezza: assicurare che i beni siano protetti da furti, danni, o eventi accidentali.
- Assicurazione: stipulare coperture assicurative specifiche, obbligatorie o consigliate, in base al valore e alla natura del bene trasportato.
In caso di danni o smarrimento, il trasportatore risponde direttamente al proprietario o al committente del servizio, salvo clausole specifiche nei contratti di trasporto.
Tipologie di contratti utilizzati nel trasporto di beni preziosi
Per il trasporto di beni preziosi, generalmente si ricorre a contratti specifici che definiscono chiaramente obblighi, rischi e punti di trasferimento della responsabilità. In particolare:
-
Contratti di trasporto con copertura assicurativa (contratto assicurato)
Sono contratti che prevedono una copertura assicurativa obbligatoria o facoltativa per beni di alto valore. La polizza può essere a carico del mittente o del trasportatore. -
Contratti a rischio limitato
Prevedono una limitazione esplicita della responsabilità del vettore. Questi contratti richiedono esplicita accettazione e chiarezza nella definizione delle condizioni. -
Contratti Incoterms (International Commercial Terms)
Sono standard internazionali che definiscono chiaramente le responsabilità di venditore e acquirente, indicando il punto esatto in cui il rischio passa da un soggetto all’altro.
Cosa significano i termini Franco Banchina, Franco Scarico e Franco Carico?
Questi termini sono comunemente usati nella logistica e regolano il passaggio delle responsabilità e dei rischi durante il trasporto.
Franco Banchina (Free Alongside Ship – FAS)
- Il venditore è responsabile del trasporto della merce fino alla banchina di carico del porto stabilito.
- Da quel momento, la responsabilità passa all’acquirente, inclusi caricamento sulla nave, viaggio, assicurazione, scarico e consegna finale.
Esempio pratico:
Un quadro prezioso venduto da un mercante italiano a un acquirente americano, con clausola FAS Genova, prevede che la responsabilità del mercante termini quando il quadro viene depositato in sicurezza accanto alla nave sulla banchina del porto di Genova.
Franco Scarico (Delivered at Place Unloaded – DPU, ex-DAT)
- Il venditore ha responsabilità e costi fino allo scarico della merce presso il luogo concordato.
- L’acquirente assume la responsabilità solo dopo che il bene è stato scaricato e posizionato nel luogo stabilito.
Esempio pratico:
Una statua d’arte spedita da Roma a Londra con clausola DPU implica che il venditore debba garantire non solo il trasporto, ma anche lo scarico sicuro presso il museo di destinazione.
Franco Carico (Free Carrier – FCA)
- La responsabilità del venditore termina quando la merce è caricata sul mezzo indicato dal compratore (ad esempio camion o furgone).
- Da quel momento, ogni rischio passa all’acquirente.
Esempio pratico:
Un gioiello spedito da Milano a Parigi con clausola FCA prevede che il venditore garantisca solo il carico sul mezzo indicato dall’acquirente presso il magazzino del venditore stesso. Dopo il carico, tutti i rischi passano all’acquirente.
Perché è importante definire bene le responsabilità?
Una chiara definizione delle responsabilità evita controversie, specialmente nel trasporto di beni di grande valore. Permette inoltre di definire con precisione:
- Chi deve assicurare il bene durante il trasporto.
- A chi rivolgersi in caso di danni o smarrimenti.
- Il momento preciso in cui avviene il passaggio del rischio.
Questo riduce le possibilità di contenziosi legali e facilita eventuali risarcimenti.
Certamente! Ecco un esempio pratico semplificato di un contratto con clausola Franco Banchina (FAS – Free Alongside Ship) per il trasporto di beni preziosi come opere d’arte.
Esempio contratto FAS (Franco Banchina)
Contratto di Vendita e Trasporto
Tra:
Arte Preziosa Srl (Venditore)
Via Roma, 10 – 20100 Milano
P.IVA: 12345678910
e
Art Gallery New York LLC (Acquirente)
450 5th Avenue, New York, NY 10018, USA
Le parti convengono quanto segue:
1. Oggetto del Contratto
Il venditore si impegna a vendere e consegnare all’acquirente il seguente bene:
- Dipinto a olio su tela, titolo “Rinascimento”, artista Mario Rossi, anno 1923, valore stimato: € 250.000.
2. Condizioni di Consegna (FAS – Franco Banchina)
La merce viene consegnata secondo la clausola FAS (Free Alongside Ship – Franco Banchina), porto di Genova.
Il venditore si assume le seguenti responsabilità:
- Imballaggio sicuro e conforme per il trasporto del quadro fino alla banchina del porto di Genova.
- Trasporto dal magazzino del venditore fino alla banchina stabilita (porto di Genova).
- Collocazione della merce in sicurezza sulla banchina, accanto alla nave indicata dall’acquirente.
L’acquirente si assume le seguenti responsabilità dal momento in cui la merce viene collocata sulla banchina:
- Operazioni di carico sulla nave.
- Costi e responsabilità del trasporto marittimo e successivo scarico a destinazione.
- Assicurazione e copertura dei rischi dal momento in cui la merce è posta accanto alla nave sulla banchina.
3. Assicurazione
Fino alla banchina, il venditore provvederà a propria cura e spese a un’assicurazione contro furto e danneggiamenti. A partire dalla banchina, l’acquirente provvederà autonomamente alla copertura assicurativa necessaria.
4. Condizioni di pagamento
L’acquirente corrisponderà l’importo concordato (€ 250.000) tramite bonifico bancario sul conto del venditore entro 5 giorni dalla collocazione della merce sulla banchina di Genova.
5. Documenti richiesti
Il venditore deve fornire:
- Fattura commerciale
- Packing List dettagliata
- Certificato di autenticità del quadro
- Documentazione doganale
L’acquirente si impegna a comunicare tempestivamente al venditore tutti i dettagli della nave per l’imbarco.
6. Passaggio dei rischi
I rischi di perdita, furto o danneggiamento del dipinto passeranno dal venditore all’acquirente nel momento esatto in cui la merce sarà depositata accanto alla nave designata sulla banchina del porto di Genova.
Le parti confermano di aver letto e accettato integralmente le condizioni sopra riportate.
Data e firma delle parti:
Venditore (Arte Preziosa Srl) | Acquirente (Art Gallery New York LLC) |
---|---|
Firma: _______________________ | Firma: ______________________________ |
Data: ________________________ | Data: _______________________________ |
Questo esempio chiarisce come funziona il trasferimento di rischi e responsabilità in un contratto Franco Banchina (FAS).
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