Raccolta differenziata, le osservazioni dell’associazioni “Ambiente Giustizia Lavoro”

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Riceviamo e pubblichiamo le osservazioni dell’associazione “Ambiente Giustizia Lavoro” sottoscritte dal segretario generale Alessandro Prospero in relazione all’Ordinanza per il divieto di abbandono rifiuti e per il rispetto delle regole di conferimento all’interno del servizio di raccolta porta a porta delle utenze domestiche. 

L’associazione “Ambiente Giustizia Lavoro”, costituita a Bisceglie nel settembre del 2024,
Vista l’ordinanza sindacale n. 4 (“Ordinanza per il divieto di abbandono rifiuti e per il rispetto delle regole di conferimento all’interno del servizio di raccolta porta a porta delle utenze domestiche”), emanata dal Sindaco di Bisceglie in data 15.01.2025;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 23 Cost., «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge»;
Ritenuto che tale norma rappresenti un pilastro della tutela dei diritti dei cittadini e un baluardo contro abusi di potere, sancendo il principio per cui nessuno può essere costretto a fornire alla pubblica amministrazione beni o servizi, senza un chiaro fondamento legislativo;
Rilevato che «(…) l’art. 23 della Costituzione (…) pone (…) una riserva di legge, sia pure limitata alla statuizione degli elementi fondamentali della prestazione, la quale può essere imposta, appunto, solo “in base alla legge”. (…)
(…) la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione è soddisfatta purché la legge (…)
stabilisca gli elementi fondamentali dell’imposizione, anche se demanda a fonti secondarie o al potere dell’amministrazione la specificazione e l’integrazione di tale disciplina» (Corte
Costituzionale, 28/12/2001, n. 435).
Ritenuto che «se è incontestabile che la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione abbia carattere relativo, nel senso che lascia all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie, va rilevato che tale circostanza non relega la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad un prescrizione normativa in bianco, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. Inoltre, l’espressione “in base alla legge”, contenuta nell’art. 23 della Costituzione, si deve interpretare in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione» (Consiglio di Stato, atti normativi, 01/06/2018, n. 1446);
Rilevato che «E’ riconosciuto il potere, in capo al legislatore ordinario, di demandare a fonti
subordinate alla legge la disciplina di una materia, anche nel caso in cui sussista per questa una riserva relativa di legge, qualora siano previamente determinati, dalla legge ordinaria, i precetti idonei ad imprimere confini ben delineati o le linee essenziali della materia, al fine di indirizzare e vincolare la normazione secondaria» (T.A.R. Lazio, sez. III, 10/11/1997, n. 2655);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 198 D. Lgs. n. 152/2006, «1. I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. (…).
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; (…)»;
Rilevato che il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati” del Comune di
Bisceglie (nel testo emendato ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 27.11.2013) prevede, tra l’altro, all’art. 15, co. 4: «In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio. (…) Nel caso della raccolta “domiciliare porta a porta”, i contenitori devono essere ricoverati all’interno delle pertinenze abitative»;
Rilevato che nella citata ordinanza sindacale n. 4/2025 si legge (tra l’altro): «Il Sindaco (…)
ordina (…) con decorrenza immediata, a tutte le utenze domestiche residenti nelle aree servite con il sistema domiciliare che prevede l’utilizzo di contenitori ad uso individuale (“mastelli”) (…) ciascuna utenza dotata di mastelli è tenuta a custodire presso la propria unità abitativa tali contenitori di raccolta, provvedendo alla relativa periodica igienizzazione al fine di garantirne idonee condizioni igieniche (…)»;
Ritenuto che, in tal modo, il Comune di Bisceglie abbia imposto ai cittadini interessati una
prestazione personale consistente nella custodia dei c.d. “mastelli” (contenitori di proprietà
dell’amministrazione comunale oppure del gestore del servizio, e non certo dei cittadini
medesimi) presso la propria unità abitativa e nella loro periodica igienizzazione;
Rilevato che il citato Decreto legislativo n. 152/2006 non prevede gli elementi fondamentali di una simile imposizione personale; né contiene alcuna precisazione, anche non dettagliata, circa i contenuti e modi dell’azione amministrativa in questione; né statuisce i precetti idonei ad imprimere confini ben delineati o le linee essenziali dell’attività amministrativa che vorrebbe imporre ai cittadini la suddetta prestazione personale di custodire e igienizzare i “mastelli”;
Ritenuto pertanto che le imposizioni personali in questione, contenute nei citati atti amministrativi (regolamento e ordinanza) del Comune di Bisceglie, siano prive di fondamento legislativo, e siano pertanto illegittime, in quanto contrastanti con il principio della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost.;
Ritenuto che tali imposizioni siano anche gravemente inopportune, in quanto contrarie alle più elementari norme igieniche, poiché costringono i cittadini a conservare nelle proprie abitazioni oggetti destinati, per la loro stessa funzione, ad essere esposti per tutta la notte, senza nessuna possibilità di controllo, a qualsiasi tipo di eventi ed azioni, poste in essere, oltre che da persone, anche da animali randagi;
Visti i risultati negativi dell’attuale sistema di raccolta differenziata porta a porta, caratterizzato dall’uso dei “mastelli”, resi particolarmente evidenti dalle condizioni di scarsa pulizia che interessano gran parte della Città di Bisceglie;
Rilevato, peraltro, che nella suddetta ordinanza sindacale si afferma pure: «Le sanzioni di cui sopra saranno comminate ai singoli trasgressori ove identificati ovvero, in caso di utenze condominiali, al soggetto dotato di personalità giuridica cui le stesse fanno capo»;
Ritenuto che tale ultima disposizione sia priva di significato giuridico, in quanto «non è sufficiente che una pluralità di persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo perché sia configurabile la personalità giuridica (…), e (…) dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso» (Cass., Sez. unite, 18.09.2014, n. 19663);
Visti gli artt. 21 octies e 21 quinquies L. n. 241/1990;
chiede
a) di voler revocare i suddetti atti amministrativi (regolamento e ordinanza) nella parte in cui impongono illegittimamente ai cittadini interessati di custodire presso le proprie abitazioni e di igienizzare i c.d. “mastelli”;
b) di voler modificare l’organizzazione del conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte delle utenze domestiche nelle seguenti modalità:
1. i mastelli sono sostituiti da bidoni carrellati per la raccolta differenziata da 240 litri per uso esterno;
2. presso ogni condominio sono collocati, sul suolo pubblico o su idonea area condominiale, n. 2 bidoni carrellati: uno per la raccolta dei rifiuti organici, l’altro per quella turnaria di tutte le altre frazioni (vetro, carta, plastica, indifferenziata);
3. presso i condomini più grandi e popolati sono collocati anche più di n. 2 bidoni carrellati,
secondo le esigenze della popolazione e lo spazio disponibile;
4. nelle strade più strette, i bidoni suddetti possono non essere collocati stabilmente sul suolo pubblico, ma posizionati e rimossi quotidianamente dagli operatori ecologici;
5. il bidone per la raccolta dei rifiuti organici viene svuotato dagli operatori ecologici almeno n. 3 volte a settimana; nell’altro bidone i cittadini depositano, nei vari giorni di raccolta, le
corrispondenti frazioni (vetro, carta, plastica, indifferenziata) collocate in appositi sacchi
semitrasparenti;
6. è organizzato dal gestore un sistema di c.d. “tariffazione puntuale”, necessaria per fare in modo che ciascun utente paghi una TARI corrispondente alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta, e che siano premiati (con un risparmio sulla tassa stessa) gli utenti che eseguono correttamente la raccolta differenziata;
7. i cittadini possono usare, per il conferimento dei rifiuti, sacchi semitrasparenti dotati di codice a barre (distribuiti in quantità congrua dal gestore) oppure comuni sacchi semitrasparenti su cui collocare un’etichetta adesiva (fornita dallo stesso gestore), contenente il suddetto codice a barre, al fine di rendere identificabile il conferimento del rifiuto e godere dei benefici previsti dal suddetto sistema di “tariffazione puntuale”.

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