PROFILI PREVIDENZIALI DELL’ATTIVITÀ DEI CONTENT CREATOR

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Lavoratori autonomi Nel Tuir non è presente una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator che consenta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività, quindi i compensi percepiti dalla figura in esame, nelle sue molteplici professionalità, devono rientrare, tranne se l’esercizio dell’attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, Tuir se attività esercitata abitualmente, comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista. Pertanto, la determinazione del reddito è data dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi nel caso di professionista con reddito ordinario o che usufruisce del regime forfettario nel caso ne ricorrano i requisiti indicati dalla normativa fiscale.

Se l’attività è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio, vendita di video o gestione di banner pubblicitari), allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Cciaa con attribuzione del corrispondente codice Ateco da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, come determinato ai fini della natura dei compensi percepiti ai sensi dell’articolo 55, Tuir, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali (ad esempio, come nel caso di youtuber, twitcher, etc.), determina l’obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo di seguito illustrati, in base ai medesimi canoni ivi esplicitati. Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.

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Contributi per le imprese

 

Il reddito da lavoro autonomo può però essere prodotto a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa. Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata che sussiste quando il professionista esercita la stessa sotto le seguenti forme:

– lavoro autonomo, ex articolo 53, comma 1, Tuir, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo;

– lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000 euro.

Per l’attività abituale occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita Iva, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Lavoratori dello spettacolo Qualora l’attività abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, anche nel caso in cui l’attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. In generale, l’obbligo contributivo presso la gestione ex Enpals è configurabile qualora lo svolgimento della prestazione sia riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare ai sensi del D.Lgs. C.p.S. 708/1947 (come adeguate dal D.M. Lavoro 15 marzo 2005, quali, ad esempio, attori di audiovisivi, registi di audiovisivi, fotomodelli, etc.), e vi sia l’esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in cui opera il medesimo.

Anche i content creator che svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, allorché svolgano un’attività tabellata (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli) sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fpls, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente. Pertanto, nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.

Per i soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche (articolo 3, comma 1, n. da 1 a 14, D.Lgs. C.p.S. 708/1947) è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nel caso di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine che, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, L. 289/2002, sono esclusi dall’imponibile contributivo entro il limite del 40% dell’importo complessivo percepito per le prestazioni riconducibili alla medesima attività lavorativa, sempreché ricorrano i presupposti illustrati nella circolare Enpals n. 1/2004 e nell’Allegato A del messaggio n. 19435/2013 (formalizzazione della volontà delle parti di prevedere un compenso per la cessione dei diritti, connessione con prestazioni riconducibili alle specifiche qualifiche professionali artistiche individuate dal Legislatore, etc.).

Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di certificato di agibilità, di comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, di trasmissione dei flussi Uniemens, etc..

Finanziamenti personali e aziendali

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Nell’attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario, la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale, affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario (i content creator, infatti, sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti e il divieto di pubblicità occulta) e a tale fine sono utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, etc.), in modo da comunicare, sin da subito, la natura promozionale del prodotto mostrato. I contenuti prodotti (reel, post, etc.) sono pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie e coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e, pertanto, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, rammentando che, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, purché la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone. In definitiva, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al Fpls, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista etc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate. Diversamente, non tutti i contenuti creati dai content creator sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al Fpls, ad esempio, nell’ipotesi in cui, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, siano creati contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove ci si limiti a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing, senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.

Inoltre, restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al Fpls le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti.

Da ultimo, si rammenta la disciplina di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), D.Lgs. 182/1997, applicabile nell’ambito delle attività promozionali svolte mediante piattaforma digitale, che configura l’obbligo di versamento al Fpls nei casi di svolgimento di “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al Fpls, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.



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