La preclusione alla compensazione di crediti in F24 in presenza di “carichi scaduti” ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 e art. 31 del D.L. n. 78/2010, non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.
Il termine “regolari”, è da intendersi riferito alla piena validità del piano di rateazione rispetto al quale non è intervenuta decadenza; nei fatti un eventuale omesso pagamento di una o più rate, nei limiti della decadenza ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 (e norme in deroga-vedi tabella), con riferimento al debito dilazionato permette di superare il blocco alla compensazione.
Ciò vale tanto per le somme iscritte a ruolo quanto per gli accertamenti esecutivi affidati per il recupero all’ADER per i quali non è più prevista la formazione del ruolo.
Rateazione del debito e verifica soglia limite |
L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione |
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Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020) |
Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive |
Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021 |
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Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 |
Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive |
Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2021 |
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Rateazioni presentate dal 1° gennaio 2022 |
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive |
Art. 19 D.P.R. n. 602/1973 |
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Rateazioni presentate dal 16 luglio 2022 |
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive |
Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in legge. |
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Superamento blocco |
Sospensione legale della riscossione (Legge n. 228/2012). |
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Contestazione carico in sede giurisdizionale o amministrativa. |
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Piano di rateazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973 o altre rateazioni con l’Agenzia delle Entrate. |
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Pagamento del debito prima della scadenza. |
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Eventuali definizioni agevolate. |
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Versamenti sul singolo debito e verifica sotto soglia |
Il limite di 100.000 euro (5.000 per il divieto ex art. 31 del D.L. n. 78/2010) deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (vedi circolare n. 16/2024 Agenzia delle Entrate). |
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