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Quali atti dell’Agenzia Entrate Riscossione puoi impugnare in caso di omessa notifica dell’avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
A seguito di un accertamento immediatamente esecutivo dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, il successivo atto che viene notificato al contribuente – il primo da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione – è la lettera di presa in carico. Quest’ultima sostituisce la cartella esattoriale (che pertanto non verrà mai inviata) in quanto l’atto a monte è già esecutivo. La lettera di presa in carico ha quindi il semplice scopo di informare il debitore dell’avvio del procedimento vero e proprio di riscossione esattoriale. La progressiva sostituzione della cartella esattoriale con gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi è stata una delle novità delle ultime riforme tributarie. Ma ci si chiede, giustamente, se la lettera di presa in carico è impugnabile come lo era, in precedenza, la cartella.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già fornito un suo netto parere: non è possibile contestare la comunicazione di presa in carico da parte dell’agente della riscossione per un vizio di notifica dell’avviso di accertamento precedente. Per agire è necessario attendere la notifica di un successivo provvedimento, concretamente lesivo come un pignoramento, un’ipoteca, ecc.
Questa è stata la decisione della Corte di Cassazione, espressa nell’ordinanza n. 4903 depositata il 26 febbraio.
La vicenda ha preso avvio quando l’agente di riscossione ha notificato a un contribuente la presa in carico delle somme dovute a seguito di un avviso di accertamento. Il contribuente, venuto a conoscenza dell’accertamento solo in quel momento (non avendo mai ricevuto l’accertamento a monte), ha impugnato l’avviso lamentando un vizio nella notifica. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno rigettato il ricorso, e il contribuente si è quindi rivolto in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la “comunicazione di presa in carico” non è un atto impugnabile, in quanto non figura tra quelli elencati nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 e non lesiona la posizione giuridica del destinatario. Si tratta piuttosto di un atto informativo, rilevante solamente nel contesto del rapporto tra l’ente impositore e quello di riscossione, la cui funzione è limitata a notificare al contribuente l’esistenza di un avviso di accertamento.
In termini più ampi, la Corte Suprema ha osservato che un avviso di accertamento notificato in modo non corretto non ha effetto nella sfera giuridica del contribuente e pertanto non è lesivo.
Il diritto di agire in giudizio è condizionato dall’esistenza di un interesse concreto, che nel caso in questione non era presente. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento semplicemente perché non ne era stato informato a causa di un vizio nella notifica, ma la mera comunicazione di presa in carico non era di per sé dannosa per i suoi interessi. La situazione sarebbe stata differente se al contribuente fosse stato notificato un provvedimento lesivo e autonomamente impugnabile, come un’intimazione di pagamento. In tal caso, il contribuente avrebbe avuto due opzioni:
- impugnare il provvedimento lesivo (ad esempio, l’intimazione) basandosi esclusivamente sulla mancata notifica dell’atto prodromico,
- oppure contestare insieme entrambi gli atti, presupponendo di essere comunque a conoscenza dell’accertamento non notificato. In quest’ultima ipotesi, oltre ai vizi di notifica, si potevano sollevare ulteriori obiezioni legate alla validità dell’accertamento (come la decadenza) o alla sua sostanza (l’infondatezza della pretesa).
La questione ricorda anche quella parallela dell’impossibilità di impugnare l’estratto di ruolo consegnato da Agenzia Entrate Riscossione tutte le volte in cui, dall’elenco delle cartelle a carico del contribuente, ne risultano alcune mai notificate o notificate non correttamente. Anche in questa situazione il contribuente non può impugnare l’atto in questione ma dovrà attendere il successivo che l’Esattore gli invierà (intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo, pignoramento dei beni).
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