Azione revocatoria dell’atto di scissione societaria e competenza

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Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5089/2025, depositata il 26 febbraio (trovi il testo della sentenza qui), si sono pronunciate su una questione cruciale in materia di competenza giurisdizionale: chi è il giudice competente a decidere sulle azioni revocatorie di atti di scissione societaria? In particolare, il quesito verteva sulla possibilità di attribuire tale competenza alle sezioni specializzate in materia d’impresa o al tribunale fallimentare. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 


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Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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Il caso

La vicenda trae origine da un contenzioso relativo a un’operazione di scissione societaria, ritenuta lesiva dai creditori di una delle società coinvolte. Secondo la tesi degli attori, l’operazione sarebbe stata architettata per sottrarre risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori, costituendo quindi un atto pregiudizievole suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 della legge fallimentare.

Il Tribunale di Parma, inizialmente investito della causa, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la questione dovesse essere trattata dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. Tuttavia, quest’ultima ha sollevato un regolamento di competenza d’ufficio, rimettendo la decisione alla Corte di Cassazione.

La questione, a fronte di contrasti giurisprudenziali, è stata rimessa dalla Prima Sezione Civile (con ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023) alle Sezioni Unite per un chiarimento definitivo.

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I diversi orientamenti

Il contrasto giurisprudenziale si è sviluppato intorno alla qualificazione dell’azione revocatoria e alla sua idoneità a incidere sull’assetto societario.

  • Secondo un primo orientamento, l’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria rientrerebbe tra le controversie relative ai rapporti societari, affidate alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Questa interpretazione si fonda sulla natura stessa della scissione, che modifica la struttura patrimoniale e organizzativa delle società coinvolte.
  • Un diverso orientamento, invece, ritiene che l’azione revocatoria non abbia alcun effetto diretto sull’assetto societario, limitandosi a rendere l’atto impugnato inopponibile ai creditori. In questa prospettiva, la competenza non spetterebbe alle sezioni specializzate in materia di impresa, bensì al tribunale fallimentare, laddove la revocatoria sia proposta nell’ambito di una procedura concorsuale.

Differenza tra azione revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare: le Sezioni Unite

L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.)

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di un atto di scissione societaria rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Infatti, la scissione è disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., rientrando tra le operazioni che incidono sulla struttura patrimoniale della società e richiedono un’analisi giuridica approfondita nell’ambito del diritto societario. Inoltre, l’art. 3 del D.Lgs. 168/2003 attribuisce a tali sezioni la competenza sulle controversie che riguardano atti societari.

La Corte ha evidenziato che, pur non mettendo in discussione la validità dell’atto, l’azione revocatoria investe comunque un aspetto fondamentale dell’organizzazione della società, richiedendo pertanto l’intervento di un giudice specializzato. Questo principio garantisce uniformità di interpretazione e coerenza applicativa in un settore caratterizzato da elevata tecnicità giuridica.

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L’azione revocatoria fallimentare (art. 66 l. fall.)

Per quanto riguarda l’azione revocatoria fallimentare, le Sezioni Unite hanno ribadito che essa rientra nella competenza del tribunale fallimentare ai sensi dell’art. 66 l. fall. Questa azione si distingue dalla revocatoria ordinaria perché non mira a rendere inefficace l’atto nei confronti di un singolo creditore, bensì nell’interesse della massa dei creditori concorsuali. L’art. 24 l. fall. stabilisce che il tribunale fallimentare ha competenza esclusiva su tutte le azioni che derivano direttamente dalla procedura concorsuale, evitando così frammentazioni nella gestione del patrimonio del fallito.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, se la revocatoria è esercitata dal curatore fallimentare, la competenza spetta al tribunale fallimentare. Tale interpretazione si pone in linea con la ratio della normativa concorsuale, che mira a centralizzare il controllo sugli atti pregiudizievoli per la massa creditoria, evitando conflitti di competenza tra diversi organi giurisdizionali.

Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite fornisce un importante chiarimento in materia di competenza giurisdizionale nelle azioni revocatorie aventi ad oggetto atti di scissione societaria. La distinzione tra azione revocatoria ordinaria e fallimentare consente di delineare con maggiore certezza il riparto delle competenze:

  • le sezioni specializzate in materia di impresa restano competenti per le revocatorie ordinarie fondate sull’art. 2901 c.c.;
  • il tribunale fallimentare, invece, conserva la competenza esclusiva sulle revocatorie promosse dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall.

Tale decisione rappresenta un passo avanti nella razionalizzazione del contenzioso societario e fallimentare, garantendo maggiore certezza agli operatori del diritto.

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