Cumulo Transizione 5.0 E ZES Unica: Come Gestire Correttamente Glii Incentivi – Studio Pizzano

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Nel panorama degli incentivi fiscali alle imprese, la questione della cumulabilità tra diverse misure agevolative rappresenta un tema di fondamentale importanza per massimizzare i benefici disponibili senza incorrere in violazioni normative. Le recenti FAQ pubblicate dal GSE il 21 febbraio 2025 (con aggiornamento del 24 febbraio) hanno finalmente fatto chiarezza su un aspetto cruciale: come gestire correttamente la sovrapposizione tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre agevolazioni finanziate con risorse europee, in particolare con il credito ZES Unica Mezzogiorno. La questione centrale riguarda il divieto di doppio finanziamento e le regole per combinare diverse agevolazioni rispettando i limiti normativi.

Il principio del divieto di doppio finanziamento

Il divieto di doppio finanziamento costituisce uno dei pilastri fondamentali nella gestione degli incentivi finanziati con risorse europee. Questo principio, espressamente previsto dalla normativa UE e richiamato nell’art. 9 del Regolamento UE n. 2021/241, stabilisce che uno stesso costo non può essere rimborsato due volte utilizzando fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura.

La Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato ha contribuito a chiarire la distinzione tra “doppio finanziamento” e “cumulo delle misure agevolative”. Mentre il primo è vietato, il secondo è consentito a determinate condizioni. In particolare, è possibile combinare diverse forme di sostegno pubblico all’interno di uno stesso progetto di investimento, purché ciascuna agevolazione copra costi differenti o quote diverse dello stesso costo.

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Come evidenziato nella circolare, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene o progetto, la restante quota del 60% può essere coperta attraverso altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cumulo applicabili e senza superare complessivamente il 100% del costo sostenuto.

Tuttavia, fino alla pubblicazione delle recenti FAQ, permaneva un’ambiguità su cosa dovesse intendersi esattamente per “quota rimanente” di un bene o progetto: si riferisce a un livello massimo di agevolazione concedibile o all’importo massimo del costo stesso?

Le novità delle FAQ GSE sulla cumulabilità

Le FAQ pubblicate dal GSE forniscono finalmente indicazioni precise su come gestire la cumulabilità tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre agevolazioni finanziate con risorse europee. In particolare, la FAQ n. 8.6 chiarisce che se un’impresa ha già fruito di un’agevolazione con un’intensità pari al 60%, il credito 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

Questa formulazione introduce due principi fondamentali:

  • Un criterio cronologico nella definizione del meccanismo di cumulo: la prima agevolazione di cui l’impresa fruisce beneficia dell’aliquota piena, mentre la seconda viene calcolata sul residuo;
  • Un principio di nettizzazione del costo: l’ulteriore beneficio viene calcolato sul costo residuo, non coperto dalla prima agevolazione.

È importante sottolineare che il concetto di “fruizione” non può essere applicato in modo indistinto a tutti gli strumenti agevolativi. Per un credito fiscale, il momento della fruizione può essere identificato nella ricezione della comunicazione di fruizione o nel completamento degli adempimenti necessari per la spettanza. Per una procedura valutativa, invece, questo momento coincide con la ricezione del decreto di concessione o atto equivalente.

La FAQ n. 8.7 conferma la possibilità di cumulare il credito Transizione 5.0 con il credito ZES Unica Mezzogiorno, ribadendo il principio del non superamento del costo sostenuto e mantenendo coerenza con quanto stabilito nella FAQ precedente.

Esempio pratico: Transizione 5.0 e ZES Unica Mezzogiorno

Per comprendere meglio il meccanismo di cumulo, consideriamo il caso di una piccola impresa campana che intende accedere sia al credito Transizione 5.0 che al credito ZES Unica Mezzogiorno per un investimento di 1 milione di euro.

L’aliquota massima del credito Transizione 5.0 per una piccola impresa è del 45%, mentre quella del credito ZES Unica Mezzogiorno è del 60%. Ipotizzando che l’impresa abbia già ricevuto la comunicazione di fruizione per il credito ZES, questo può essere considerato già fruito.

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Applicando il principio di nettizzazione:

  • Credito ZES Unica: 60% su 1.000.000 € = 600.000 €
  • Costo residuo: 1.000.000 € – 600.000 € = 400.000 €
  • Credito Transizione 5.0: 45% su 400.000 € = 180.000 €

Totale degli incentivi: 600.000 € + 180.000 € = 780.000 €  (78%)

A questa somma va aggiunta l’agevolazione indiretta legata alla neutralità fiscale del credito Transizione 5.0, che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

È importante notare che, nonostante la somma delle aliquote (60% + 45% = 105%) superi il 100%, l’applicazione del principio di nettizzazione garantisce che l’importo totale delle agevolazioni non superi il costo dell’investimento, rispettando così il divieto di doppio finanziamento.

Il limite del costo sostenuto: quando si applica

Un aspetto interessante da considerare riguarda il credito “Transizione 4.0” per i periodi d’imposta 2021 e 2022, quando tale agevolazione era finanziata da fonti PNRR. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 23 luglio 2021 disciplina la metodologia di calcolo delle agevolazioni cumulabili ai sensi del comma 1059 della legge di bilancio 2021.

In particolare, il credito d’imposta era “cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto“. Alla luce delle nuove indicazioni fornite dal MIMIT per la determinazione del cumulo tra misure finanziate da fonti europee, si può ritenere che il limite del costo sostenuto sia applicabile esclusivamente nei casi in cui gli strumenti agevolativi interessati non siano finanziati mediante risorse riconducibili a strumenti dell’Unione Europea.

Quando invece si tratta di cumulare agevolazioni finanziate con risorse europee, come nel caso di Transizione 5.0 e ZES Unica Mezzogiorno, si applica il principio di nettizzazione illustrato nelle FAQ GSE.

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In sintesi

IN SINTESI


Qual è il principio fondamentale che regola la cumulabilità degli incentivi fiscali? Il principio del divieto di doppio finanziamento stabilisce che uno stesso costo non può essere rimborsato due volte con fondi pubblici, anche se di diversa natura. Tuttavia, è possibile combinare diverse agevolazioni a condizione che coprano costi distinti o quote diverse dello stesso investimento.


Quali sono le principali novità introdotte dalle FAQ del GSE? Le FAQ del GSE del 21 e 24 febbraio 2025 chiariscono il meccanismo di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e altre agevolazioni europee, come il credito ZES Unica Mezzogiorno. In particolare, stabiliscono che la prima agevolazione viene applicata sull’intero costo, mentre la seconda si calcola sulla quota rimanente, evitando il superamento del 100% del costo sostenuto.


Come funziona il principio di nettizzazione? Il credito d’imposta successivo viene calcolato sul costo residuo non coperto dalla prima agevolazione. Ad esempio, se un’impresa riceve un’agevolazione del 60% su un investimento di 1 milione di euro, la quota rimanente (40%) può beneficiare di un altro incentivo, calcolato su tale importo ridotto.


È possibile cumulare il credito Transizione 5.0 con il credito ZES Unica Mezzogiorno? Sì, la FAQ n. 8.7 conferma la compatibilità tra i due crediti, purché il totale degli incentivi non superi il costo dell’investimento. Applicando il principio di nettizzazione, si garantisce il rispetto del divieto di doppio finanziamento.


Quando si applica il limite del costo sostenuto? Questo limite si applica solo quando le agevolazioni non sono finanziate con risorse europee. Nei casi di incentivi come Transizione 5.0 e ZES Unica Mezzogiorno, invece, si utilizza il principio di nettizzazione per calcolare l’importo cumulabile.

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