0-3 a tavolino alla Santagatese e giocatore squalificato per tre anni • newsrimini.it

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Il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla partita di Terza Categoria Santagatese-Santa Giustina del 22 febbraio scorso, sospesa a causa dell’aggressione subita dal direttore di gara da parte di un giocatore, infliggendo alla società di casa lo 0-3 a tavolino e ammende per complessivi 525 euro, e squalificando il giocatore reo di aver colpito l’arbitro per tre anni.

ECCO IL DISPOSITIVO:

Il Giudice Sportivo, rilevato che la sospensione dell’incontro Santagatese srl vs Santa Giustina del 22.2.2025 si è resa necessaria in seguito a gravissimi fatti che hanno concretizzato condotta violenta ex art. 35 nn. 1 e 2, sanzionata con separato provvedimento; rilevato che i fatti di cui a referto sono imputabili alla società ospitante si è resa necessaria in seguito a gravissimi fatti che hanno concretizzato condotta violenta ex art. 35 nn. 1 e 2, sanzionata con separato provvedimento; rilevato che i fatti di cui a referto sono imputabili alla società ospitante NON OMOLOGA il risultato del campo al momento della sospensione della gara, APPLICA alla Società santagatese srl la sanzione della sconfitta 0-3, OMOLOGA il seguente risultato: Santagatese srl 0-Santa Giustina 3.

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Per la Santagatese anche ammenda di 500 euro: “per avere il pubblico sostenitore, per l’intera durata dell’incontro, insultato il Direttore di gara con espressioni ingiuriose e per avere tanto in Dirigente quanto il tecnico stesso della squadra corroborato la condotta ingiuriosa del pubblico mantenendo un atteggiamento ed espressioni irriguardose nei confronti del Direttore, sminuendo la portata dell’aggressione fisica da questi subìta ad opera di un tesserato, sostenendo incredibilmente che “queste cose” (vale a dire l’aggressione) “… in serie A succedono tutte le domeniche, non è una cosa grave, non bisogna offendersi, facendo così rovini la partita”, ed avallando quindi la condotta violenta posta in essere dal tesserato, ritenendola un fatto consueto “anche in serie A”; tutte le condotte predette si sono verificate senza che il Dirigente addetto all’arbitro, seppur indicato in distinta, intervenisse in alcun modo per sedare gli animi e riportare la condotta di pubblico e dirigenti in un ambito civile”.

Ulteriori 25 euro di ammenda perché “manca, in distinta, l’indicazione del nominativo del Dirigente addetto al servizio sostitutivo della Forza Pubblica”.

Squalificato fino al 27 febbraio 2028 il giocatore della Santagatese che ha aggredito prima verbalmente, poi anche fisicamente il direttore di gara.

“Il Giudice Sportivo, visto il referto ed il supplemento di referto dell’incontro Santagatese srl vs Santa Giustina del 22.2.2025, valevole per il Campionato Terza Categoria della Provincia di Rimini; rilevato che il tesserato della Santagatese, dopo aver insultato pesantemente il Direttore di gara con pesanti espressioni ingiuriose si avvicinava in maniera improvvisa e repentina al Direttore di gara e gli attingeva il volto con entrambe le mani, costringendolo ad arretrare, sempre con il volto stretto tra le mani del giocatore; la forte presa causava immediatamente gonfiore delle parti attinte e dolore al labbro superiore del Direttore stesso, cosa che rendeva necessaria l’applicazione del ghiaccio sulle parti del viso maggiormente attinte dalle dita del tesserato; considerato che la condotta posta in essere dal giocatore integra appieno la previsione di cui all’art. 35 nn. 1 e 2 CGS, così come novellato dal CU FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023; quanto alla determinazione della conseguente squalifica, questa deve essere determinata e disposta in anni 3 (tre), ritenendo questo Giudice che l’apposizione delle mani sul volto, unita alla conseguente violenta stretta del volto stesso tra le dita delle mani, debba, nel caso di specie, essere ritenuta di particolare gravità, ed espressione topica di condotta violenta, avendo come oggetto il viso della persona attinta; per questi motivi il Giudice Sportivo, visto ed applicato l’art. 35 nn. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva APPLICA al giocatore la sanzione della squalifica della durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla pubblicazione del CU di riferimento, e quindi sino alla data del 27 febbraio 2028”.





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