L’art. 64 c. 6 DL 73/2021 (DL Sostegni-bis) ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Ai fini dell’agevolazione in “prima casa under 36”, per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86.
L’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore DL 73/2021 e il 31 dicembre 2023. Successivamente, l’art. 3 c. 12-terdecies DL 215/2023 ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che le agevolazioni in oggetto si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.
Sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’art. 64 DL 73/2021.
Considerato che la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il 31 dicembre 2023, l’agevolazione si può applicare anche se il contratto preliminare d’acquisto sia stato sottoscritto e registrato prima dell’entrata in vigore del DL Sostegni-bis.
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