Modello Redditi Sc 2025 – 1 entra il Concordato preventivo biennale


La dichiarazione dei redditi 2025 di enti società ha dovuto fare spazio, quest’anno, al nuovo istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 ossia al Concordato preventivo biennale. La novità interessa, per quest’anno, i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità. Vediamone gli effetti sul modello Redditi Sc.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo scorso è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2025–Sc”, con le relative istruzioni. Devono presentarlo, nel 2025, le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i non residenti equiparati ai fini delle imposte sui redditi relativi al 2024.

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Tante le novità
Innanzitutto, è da premettere che con il decreto “Milleproroghe 2025” sono stati rinviati, per quest’anno, al 17 marzo 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’Irap nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche. Inoltre, sempre il “Milleproroghe”, per il 2025, ha rinviato la data dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni al 30 aprile 2025.

Il nuovo quadro CP
Una novità normativa accolta nelle istruzioni e nel modello dichiarativo è il Concordato preventivo biennale (Cpb), introdotto dal Dlgs n. 13/2024. Con il concordato, il contribuente, che accetta la proposta dell’Agenzia delle entrate, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati sia gli importi effettivi, relativi ai periodi d’imposta 2024 e 2025 oggetto dell’accordo stesso, usufruendo così dei diversi benefici premiali propri elencati dal “decreto Isa”.

Le disposizioni che disciplinano il Cpb prevedono che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati è oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Resta fermo che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e devono comunque comunicare i dati per gli Indici sintetici di affidabilità.

La proposta, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e (solo per i soggetti Isa) la base imponibile Irap. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/2024 (“circolare Cpb”), ha chiarito diversi punti della disciplina.

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Il reddito d’impresa di riferimento della disciplina Concordato preventivo biennale va calcolato senza considerare i valori relativi a:

  • plusvalenze e sopravvenienze attive
  • minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
  • utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico Geie (articolo11, comma 4, del Dlgs n. 240/1991), o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime previsto dall’articolo 115 ovvero all’articolo 116 del Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti indicati all’articolo 73, comma 1, del Tuir (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto all’articolo 89 del Tuir).

Tali dati – al fine di agevolare il calcolo per determinare l’importo a base della tassazione ordinaria – sono individuati nel nuovo quadro Cp.

La sezione II, infatti, ospita il reddito d’impresa concordato e i dati sopra evidenziati ai fini della determinazione dello stesso reddito.

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Il “Reddito concordato” va indicato al netto dell’eventuale imponibile esposto al rigo CP1, colonna 3, soggetto all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 20-bis del decreto Cpb. Il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione (individuati nella colonna “Variazioni”) non può essere inferiore a 2.000 euro. Nella colonna “Soglia Cpb” vanno indicate le quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate fiscalmente trasparenti.

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Per calcolare esattamente il reddito è necessario compilare la colonna “Reddito rettificato”; infatti, è qui che va indicata la somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2, che non può essere inferiore alla somma tra il “Reddito minimo” (articolo 30, legge n. 730/1994) e la “Soglia Cpb” e non può essere inferiore alla differenza (positiva), tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1 (imposta sostitutiva).

Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il “Reddito concordato rilevante” ai fini del Concordato secondo le disposizioni disciplinate dall’art. 84 del Tuir (si veda l’articolo 16, comma 3, del decreto Cpb); l’ammontare della “Perdita non compensata” è la differenza, se positiva tra gli importi indicati nel rigo CP7, colonna 5 e la somma del rigo CP7, colonna 1, e rigo CP7, colonna 2.

In ogni caso, il reddito imponibile non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l’eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1.

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Il Concordato preventivo e gli effetti nei quadri della dichiarazione
La circolare Cpb ha affrontato la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa eventualmente conseguite nello stesso periodo d’imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH del modello Redditi. Ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 16 del decreto Cpb prevede che “il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi”, ovviamente tenendo fermo il fatto che il reddito imponibile non può essere inferiore a 2.000 euro. Sulla questione, l’Agenzia conferma che le perdite d’impresa sopra menzionate possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato fermo restando che il reddito tassato non può essere inferiore a 2.000 euro.
Tanto premesso il modello Redditi SC, quadro RH, è stato adeguato per accogliere i dati utili anche a tali fini.

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La Casella “Cpb” va barrata quando la società partecipata ha aderito al Concordato e la “Quota di reddito” (colonna 13) è pari a zero.
La “Quota di reddito” della società partecipata (che ha aderito al Cpb oppure che pur non avendo aderito partecipa a sua volta a una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al Concordato) imputata all’ente o società dichiarante, non può essere inferiore alla “Quota soglia CPB” di cui a colonna 13 (colonna 15). L’eventuale perdita non compensata va indicata in “Quota perdita CPB” (colonna 14) senza essere preceduta dal segno “meno”.

Ai fini della compilazione delle colonne da 13 a 15, occorre tenere conto del reddito concordato imputato dalla società trasparente mentre per la compilazione della colonna 4 occorre tenere conto del reddito effettivo imputato dalla società trasparente (da quest’ultima dichiarato nel quadro CP).
Le stesse regole precedentemente illustrate si applicano anche nel caso di imputazione di redditi (e perdite) da Cpb da società in regime di trasparenza (articolo 115 del Tuir).
Con riguardo alla compilazione delle colonne da 15 a 17, occorre tenere conto del reddito concordato imputato dalla società trasparente (da quest’ultima dichiarato nel quadro TN) mentre per la compilazione della colonna 4 occorre tenere conto del reddito effettivo imputato dalla società trasparente (da quest’ultima dichiarato nel quadro CP).

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L’articolo 19 del decreto Cpb ha precisato che “Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori”.
In deroga a tale principio l’articolo 35, comma 2, dello stesso decreto prevede che “quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato”.
Per meglio cogliere anche questa indicazione, nella dichiarazione dei redditi SC 2025 facciamo riferimento al quadro RF del modello.

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Nelle colonne 3A e 3B del rigo RF58 vanno indicate le quote di reddito imputate per trasparenza al dichiarante, in caso di uno o più soggetti partecipati. Tali redditi se da società in nome collettivo e in accomandita semplice sono evidenziati nel rigo RS100, colonna 4.
Nella colonna 2A del rigo RF59 vanno indicate le quote di perdite imputate per trasparenza al dichiarante tenendo conto della eventuale perdita non compensata in luogo di quella effettiva ovvero di un importo pari a zero in assenza di perdita non compensata (le perdite imputate da società di persone commerciali vanno, invece, riportate nell’apposito prospetto del quadro RS).

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Nel rigo RS92 va compilata la colonna 4 o barrata la casella di colonna 5, ai fini della somma redditi/perdite del rigo RS100 non va considerato l’importo di colonna 2 del rigo RS93 ma la differenza tra il reddito di colonna 2 del rigo RS92 e le perdite pregresse indicate in colonna 1 del rigo RS93; tale differenza non può essere inferiore all’eventuale reddito minimo della colonna 1 del rigo RS92. In colonna 3, la somma delle quote delle soglie minime di colonna 3 dei righi RS92, RS95 e RS98, da riportare nel rigo RF58, colonna 3C. In colonna 4, da compilare solo nel caso in cui sia valorizzata la colonna 4 di almeno uno dei righi RS92, RS95 e RS98 o risulti barrata la casella di colonna 5, la somma dei redditi al netto delle perdite riportati nella colonna 2 dei righi RS93, RS96 e RS99, per i quali non è barrata la casella di colonna 2 dei righi RS91, RS94 e RS97, da riportare nel rigo RF58, colonna 3A.

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Nel rigo RF58, colonna 3C, trovano posto le quote delle soglie minime del reddito concordato (colonne 3A e 3B). Qualora il reddito da riportare nelle colonne 3A e/o 3B sia pari a zero, va compilata la casella di colonna 3D riportando:

  • il codice 1, se tali soggetti partecipati CPB sono quelli di cui alla colonna 3A;
  • il codice 2, se tali soggetti partecipati CPB sono quelli di cui alla colonna 3B;
  • il codice 3, se si tratta di entrambi i soggetti di cui ai codici 1 e 2.

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Se è compilata la colonna 3 e/o la colonna 3C del rigo RF58, il rigo RF60, colonna 2, non può essere inferiore alla somma tra il “reddito minimo” e la soglia CPB. In tal caso si dovrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RF60, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo” e/o della disciplina del Cpb: RF59 colonna 3 – (RF57+ RF58 colonna 4 – RF60 colonna 2).

Occorre fare attenzione all’ipotesi in cui siano state compilate le colonne 3A e/o 3B, del rigo RF58, oppure, se non compilate, sia stata compilata la colonna 3D, e/o 2A del rigo RF59: nel calcolare le formule delle colonne 1 e 2 del rigo RF60 occorre considerare gli importi indicati nelle già menzionate colonne in luogo di quelli indicati nelle corrispondenti colonne 1 e/o 2 del rigo RF58 e/o nelle colonne 1 e 2 del rigo RF59.
Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d’impresa.
L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa va riportata nel prospetto delle “Perdite d’impresa non compensate” quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita, o una parte di essa in caso di trust misto, va indicata nel quadro PN.
Le istruzioni, per chiarire, propongono il seguente esempio: un soggetto dichiarante con partecipazione al 50% in due società di capitali trasparenti di cui una ha aderito al Concordato preventivo biennale (società A) e l’altra no (società B). La prima dichiara un reddito imponibile, tenendo conto del reddito d’impresa concordato, pari a 10mila euro (rigo TN4, col. 6), mentre il reddito imponibile “effettivo” (determinato non tenendo conto del reddito d’impresa concordato) è pari a 9milaeuro. La società B dichiara una perdita d’impresa pari a 4mila.
In questa ipotesi, il dichiarante deve compilare i righi RF58, RF59 e RF60 nel seguente modo: nel caso in cui la società o ente dichiarante abbia aderito al Concordato, nel rigo RF63 va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP.
Inoltre, nel quadro RN (o GN o TN), le perdite d’impresa pregresse non possono ridurre il reddito al di sotto del maggiore tra i seguenti importi:

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Nel caso in cui, invece, sia stata compilata la colonna 3C del rigo RF58, le perdite d’impresa pregresse non possono ridurre il reddito al di sotto dell’importo ivi indicato.

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Il nuovo regime premiale per gli aderenti al Concordato preventivo
Con l’articolo 20-bis del decreto CPB viene introdotto, si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, un “un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato”.
Il regime opzionale di tassazione sostitutiva per i soggetti che applicano gli Isa prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dall’articolo 16 del decreto Cpb, ossia al netto delle poste straordinarie.
Secondo l’Agenzia (circolare Cpb) il contribuente che decide di optare per l’imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.
L’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio Isa raggiunto dal contribuente, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

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In un altro quesito la sessa circolare si chiede se, in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 Tuir, l’imposta sostitutiva debba essere versata pro quota dai singoli soci o associati. L’imposta sostitutiva – afferma l’Agenzia delle entrate – è versata pro quota dai singoli soci o associati.

Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio a una società fiscalmente trasparente (articoli 115 e 116 del Tuir), vanno compilate tutte le colonne da 1 a 5 e l’importo dell’imposta sostitutiva non va indicata nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci.
Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio a una società fiscalmente trasparente, di cui agli artt. 5 o 115 del TUIR, che ha aderito alla proposta di Cpb e che ha optato per il regime dell’imposta sostitutiva, va indicata la somma degli importi di colonna 2 dei righi da CP3 a CP5 nell’apposito rigo del quadro RX.

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Come precisato, inoltre, nella faq n. 5 pubblicata sul sito dell’Agenzia dell’8 ottobre 2024, sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le rettifiche previste dagli articoli 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole fissate dagli articoli 8 e 84 del Tuir (“reddito rettificato”). Tale importo sarà, quindi, soggetto a imposta ordinaria. Ai fini del rispetto della soglia di 2mila euro (articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto Cpb) si ritiene che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (sottoposto a imposta sostitutiva) sia dell’importo del “reddito rettificato” (soggetto a imposta ordinaria).

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Nella sezione V del quadro CP, inoltre, vanno segnalate le ipotesi in cui il Concordato cessa di avere efficacia ovvero cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall’articolo 22 del decreto Cpb.

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