Controlli fiscali con esito negativo da comunicare in forma semplificata


Controlli fiscali con esito negativo da comunicare in forma semplificata

Individuate le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente (AdE – provvedimento 17 aprile 2025 n. 186444)

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Nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione, è stato previsto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione ‘IO’. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Quanto previsto non si applica alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 600, né alle liquidazioni dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni ai sensi dell’art. 54-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. (comma 5-bis dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 introdotto dal comma 1 dell’art. 6-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)

Il provvedimento in oggetto, in attuazione di quanto sopra disposto, ha individuato le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente, specificando che la comunicazione, consistente in un breve messaggio di testo, è costituita dalle seguenti informazioni:

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– mittente del messaggio: l’Agenzia delle entrate;

– titolo del messaggio: in cui si fa riferimento all’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata con l’invio del questionario e/o dell’invito di comparizione;

– contenuto del messaggio: in cui si informa il contribuente che l’attività istruttoria svolta nei suoi confronti si è conclusa senza che siano state rilevate violazioni e che l’esito comunicato non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni vigenti;

– tipologia e numero dell’atto: in cui si fa riferimento al questionario o invito di comparizione inviato, individuandolo con gli estremi identificativi e l’anno di emissione;

– denominazione Ufficio: in cui si individua la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto istruttorio di controllo.

La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO è effettuata attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione IO.

La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione AgenziaEntrate è effettuata con la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite SPID o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Questa comunicazione è visibile anche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di controllo con le modalità sopra previste è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

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Saldo e stralcio

 

L’Agenzia delle entrate può trasmettere la comunicazione mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente (art. 60-ter, co. 1, lett. a), b), c) e d), Dpr 29 settembre 1973, n. 600). La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di controllo con questa modalità è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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