L’obbligo di stipula di polizza catastrofale a carico delle
imprese, introdotto dalla legge n.
213/2023 (Legge di Bilancio 2024) rappresenta
dallo scorso 1° gennaio una sorta di “spada di Damocle” sulla testa
delle aziende, che più volte ne hanno chiesto il differimento,
forti di una normativa ritenuta incompleta e dello scarso margine
operativo offerto, sia per valutare l’offerta del mercato che per
comprendere quali beni e a quali condizioni sia necessario
stipulare l’assicurazione.
Proprio per questo motivo è stata disposta una proroga con la
legge di Bilancio 2025 (legge n.
207/2024), successivamente confermata con la legge 21 febbraio
2025, n. 15, di conversione del D.L. n. 202/2024 (Decreto
Milleproroghe 2025), che ha fissato al 31 marzo
2025 il termine ultimo per l’obbligo di stipula.
Solo un mese prima era stato pubblicato
Decreto MEF-MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18, recante il
“Regolamento attuativo e operativo degli schemi delle polizze”, che
ha lasciato quindi solo una trentina di giorni per potere adempiere
all’obbligo.
Una situazione giudicata insostenibile da più parti, ragione per
cui, proprio al rush finale, il Governo ha emanato il Decreto Legge 31 marzo
2025, n. 39, che ha confermato l’obbligo di
stipula per le grandi imprese entro il 31 marzo 2025, posticipando
invece il termine:
Uno spostamento che è stato accolto con sollievo, tenendo conto
che questo lasso di tempo servirà anche a definire meglio
punti rimasti irrisolti per le aziende, ad esempio
per chi affitta locali o macchinari e non è certo di quale
tipologia di polizza debba andare a sottoscrivere.
Nel frattempo, il MIMIT ha anche rilasciato 12 FAQ sul tema, con
l’obiettivo di dissipare ogni dubbio possibile sull’applicazione
della normativa.
Le riportiamo integralmente.
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati,
impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di
proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa
ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava
l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità
naturali ed eventi catastrofali?
R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui
all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189
l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità
naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai
beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo
impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione
di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se
stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i
beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere
inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro
identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i
beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri
1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c.,
anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con
la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura
assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi
dall’imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso
edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R. No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025
dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni
immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in
carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto
successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti
all’obbligo assicurativo?
R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti
all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo
2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre
l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento
alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma,
sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice
civile.
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei
danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui
all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze
collettive?
R. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con
l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una
polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette
all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle
imprese?
R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte,
tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede
legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute
all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo
2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare
l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed
eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse
dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del
codice civile (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in
essere?
R. L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede
che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle
previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o
quietanzamento utile delle stesse.”
7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività
professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da
calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede
legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una
stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel
Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice
civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende
dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso
la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura
dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di
impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la
porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività
d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma
101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste
anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni
di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II,
numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R. Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese
ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in
proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni
elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce
B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti
all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1,
comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo
assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n.
213?
R. L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30
gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e
commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e
relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella
definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa,
nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano,
pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di
cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al
P.R.A.
11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1,
commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli
effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento
dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza
assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi
catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo
scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39
o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge
n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102
dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento
dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener
conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni
pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli
effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna
Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è
chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e
comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato
adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle
proprie misure coerentemente con le tempistiche recate
dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo
Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo
assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria
competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà
comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a
ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande
presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di
adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n.
213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di
agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1
del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30
dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi,
sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula
da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge
n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a
contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle
imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge
31 marzo 2025, n. 39?
R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda,
la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o
agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte
dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del
provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di
cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina
normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica,
ovvero dalla diversa data ivi indicata.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link