L’obbligo di polizza catastrofale obbligatoria, che è stato prorogata di recente dal Governo, comprende anche gli immobili in affitto o leasing ma non i beni gravati da abuso edilizio e quelli in costruzione
L’obbligo di stipula delle polizze catastrofali obbligatorie è stato prorogato dal decreto-legge 39/2025 per quanto riguarda le piccole e medie imprese e quindi c’è più tempo per mettersi in regola con questo adempimento comunque importantissimo e che riguarda tutte le aziende, e per il quale è assolutamente necessario informarsi e documentarsi al meglio.
Al fine di chiarire bene i requisiti delle polizze e soprattutto per quali immobili vadano stipulate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato delle FAQ, aggiornate al 14 aprile, riferite appunto all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al decreto ministeriale 18/2025.
Le nuove scadenze
Prima di addentrarci nelle FAQ, ricordiamo che il termine originario del 31 marzo, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 che era stata a sua volta ‘riformata’ dal DL Milleproroghe, è stato prorogato:
- al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Resta quindi fermo il termine del 1° aprile (scadenza 31 marzo) per le grandi imprese, anche se, sempre in virtù del decreto ad hoc, non saranno previste sanzioni per ulteriori 90 giorni.
Di fatto, quindi, non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Immobili in affitto o leasing: le regole
Il MIMIT evidenzia che, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 (cd. Collegato Fiscale), l‘oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Quindi, anche gli immobili in affitto o leasing sono soggetti alla polizza assicurativa obbligatoria, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Immobili in costruzione: niente obbligo di polizza
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze catastrofali obbligatorie: la guida di ANIA
Devono stipulare la polizza catastrofale obbligatoria tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia. L’obbligo ricade anche su affittuario e utilizzatore dei beni: le polizze coprono, tra l’altro, terreni, fabbricati e macchinari ma non coprono merci e scorte di magazzino o danni indiretti.
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Libero professionista che esercita ‘da casa’: bisogna assicurarsi?
Il MIMIT precisa che se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Inadempimento: le ‘sanzioni’ non sono automatiche
Importante la FAQ N.11 riferita alle ‘sanzioni’ in caso di inadempimento, che si inquadrano a livello di mancato accesso alle eventuali agevolazioni concesse dallo Stato in caso di eventi sismici e similari.
Il MIMIT chiarisce che la disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo.
Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.
Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
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