Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 7 aprile 2025 al 13 aprile 2025



INPS


Bonus psicologo. Domande per l’anno 2024. Scorrimento delle graduatorie

Conto e carta

difficile da pignorare

 


L’Inps, con messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, comunica che dal 15 aprile 2025 si procederà con lo scorrimento delle graduatorie delle domande presentate per il 2024 per il bonus psicologo, relative ai fondi stanziati per il 2023. Viene precisato che per la provincia di Trento non si provvederà allo scorrimento della graduatoria, in quanto questa Provincia autonoma non procederà, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del fondo 2023. I nuovi beneficiari potranno controllare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato accedendo al servizio on line sul sito Inps. Sarà possibile utilizzare il contributo fino a 270 giorni a partire dal 15 aprile. Dopo questo termine, il codice univoco verrà annullato automaticamente


 


Fondo di solidarietà telecomunicazioni: accesso alle prestazioni integrative


Con il Messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, l’INPS ha reso note le modalità di accesso, requisiti, istruzioni contabili e procedurali per l’attivazione delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Il documento segue la circolare n. 86/2024 e rappresenta il completamento operativo della disciplina prevista dal decreto istitutivo del 4 agosto 2023, nato da un accordo tra le principali associazioni datoriali e sindacali del settore.

Investi nel futuro

scopri le aste immobiliari

 


 


Assegno sociale: obbligo di comunicazione dei redditi 2020


Con il messaggio 4 aprile 2025, n. 1173, l’Istituto fornisce le indicazioni e le modalità ai percettori dell’Assegno sociale per la comunicazione dei redditi del 2020.


La comunicazione all’INPS può essere effettuata tramite:


  • procedura telematica disponibile sul sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale;

  • servizi offerti dagli istituti di patronato o da altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.


L’Istituto precisa che, in caso di inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.


 

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi soglia per il secondo trimestre 2025


Con il Messaggio n. 1166 del 4 aprile 2025, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento dei tassi effettivi globali medi (TEGM) applicabili ai prestiti con cessione del quinto della pensione, sulla base del decreto n. 14360 del 25 marzo 2025 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.


 


INAIL


Premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Termine di prescrizione.


L’Inail, con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, riepiloga la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.


La circolare richiama, inoltre, le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 


La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995.


Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.


 


 


MINISTERO DELLE IMPRESE DEL MADE IN ITALY


Prime FAQ sulle polizze catastrofali

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali).


Tra i temi trattati nelle FAQ figurano diversi aspetti rilevanti relativi all’obbligo assicurativo, come l’applicabilità ai beni utilizzati ma non posseduti, l’esclusione degli immobili in costruzione, di quelli gravati da abuso edilizio e dei mezzi non iscritti al P.R.A.


 


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


 

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 


Anomalie dati Iva 2022; al via le lettere di compliance


Con provvedimento  dell’11 aprile 2025  l’Agenzia ha determinato l’invio di lettere dell’Agenzia che consentono ai contribuenti di sanare, con sanzioni ridotte, eventuali errori rilevati nella dichiarazione Iva 2022, chiedere al fisco dei chiarimenti sulla propria posizione, fornire dei dati di cui l’amministrazione finanziaria non è a conoscenza. Le comunicazioni, in sintesi, segnalano eventuali anomalie emerse tra i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e quelli indicati nella dichiarazione Iva relativa al 2022.


 


ISA 2024: il regime premiale


Con il provvedimento dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può riconoscere il regime premiale per l’annualità di imposta 2024, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017)


In sintesi, la disciplina di favore riconosciuta ai contribuenti Isa (dopo le modifiche introdotte dall’articolo 14 del Dlgs n. 1/2024, n. 1, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis), prevede:

    Prestito personale

    Delibera veloce

     


  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap


  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui


  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)


  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici


  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo


  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.


 


Nuova procedura per l’acquisizione dati Isa

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 


Con il provvedimento dell’11 aprile 2025, dell’Agenzia delle entrate fissa le modalità e le specifiche di acquisizione, da parte dei contribuenti o dai loro intermediari, degli ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. I dati in questione sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (Isa) e per l’elaborazione della proposta di concordato (relativa ai periodi d’imposta 2025 e 2026): questi dati – se ritenuti non corretti e ciò sia consentito – possono essere modificati dai contribuenti.


Con lo stesso provvedimento sono approvate anche le specifiche tecniche da utilizzare per predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per i quali gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, e quelle con cui sono resi disponibili i file contenenti tali ulteriori informazioni.




 


Iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari: chiarimenti sul calcolo dell’anzianità 


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29 dell’11 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di calcolo dell’anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, nel caso di iscrizione contemporanea a più fondi.


L’Agenzia ha chiarito che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l’aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.


Si deve quindi fare riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.


 


Istituito il codice tributo per i frontalieri svizzeri


Con la risoluzione n. 27 del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri. Il pagamento degli importi deve essere effettuato utilizzando il modello di versamento F24


L’imposta al 25%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, è una opzione rivolta ai dipendenti residenti nei comuni a 20 km dal confine elvetico


 


Previdenza complementare: extra deducibilità per i neo occupati 


L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025. Per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare stabilito dall’articolo 8, comma 6 del Dlgs n. 252/2005 va calcolato facendo partire il quinquennio di contribuzione dall’anno di prima occupazione, quindi dal 2019, a nulla rilevando la circostanza che era iscritto alla previdenza complementare precedentemente a tale anno. 


 


Tax credit fondazioni bancarie, pubblicato il codice tributo 


Con la risoluzione n. 26 pubblicata oggi, 10 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta destinato alle fondazioni bancarie incorporanti relativamente ai versamenti, previsti nei progetti di fusione per incorporazione, effettuati a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.


L’agevolazione fiscale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 396 a 401, legge n. 197/2022), è costituita da un credito d’imposta pari al 75% delle somme corrisposte ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.


 


Concordato preventivo 2025-2026, pronto il modello


L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 9 aprile, ha approvato, insieme alle relative istruzioni, un nuovo modello per la comunicazione dei dati rilevanti, necessari elaborare la proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Il modello, da quest’anno, potrà viaggiare anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella dell’adesione al Cpb. La novità è riportata nelle istruzioni alla compilazione.


Il modello è destinato esclusivamente ai contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno esercitato prevalentemente attività economiche nei settori dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.


 


Nuovi codici Ateco 2025, prime indicazioni dall’Agenzia 


L’ Agenzia delle entrate la risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, con la quale  dà alcune indicazioni ai contribuenti in riferimento all’adozione della nuova classificazione Ateco 2025 relativa alle attività economiche, approntata dall’Istat.


La nuova classificazione, che sostituisce l’aggiornamento precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è attiva dal 1° aprile 2025 ed è valida sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per scopi istituzionali 


L’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi e con la risoluzione odierna fornisce alcune indicazioni operative.


La classificazione è operativa dal 1° aprile e va utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni alle Entrate, ma non occorre presentare una dichiarazione di variazione dati Iva


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 93 del 9 aprile – SIIQ: trattamento fiscale degli interessi dovuti alla controllante 


Niente imposte sugli interessi pagati da una Siiq alla controllante lussemburghese per i finanziamenti ricevuti. Le Società di investimento immobiliare quotate, infatti, rientrano tra i soggetti che possono applicare il regime di esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea, previsto dall’articolo 26–quater del Dpr n. 600/1973.


 


Risposta n. 91 del 8 aprile – regime fiscale del contributo erogato per la riduzione del canone di locazione


Il contributo erogato dall’ente locale, per compensare la riduzione del canone di locazione assoggettato al regime della cedolare secca, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, può essere tassato anch’esso in base a tale regime, a condizione che il contratto rispetti i requisiti previsti.


 


Risposta n. 90 del 7 aprile 2025 – Participation exemption: deducibilità dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti


I premi – consistenti nell’assegnazione di bonus straordinari ai manager, legati a eventi, come la dismissione di partecipazioni pex o la quotazione di società partecipate – contabilizzati come riduzione della plusvalenza non possono essere considerati deducibili in modo indistinto, poiché esiste un legame diretto con la realizzazione della plusvalenza esente.


 


Risposta n. 89 del 7 aprile – Bonus barriere architettoniche: calcolo del limite di spesa detraibile 


nel caso di due edifici distinti e catastalmente autonomi, ma che condividono un unico accesso carrabile e pedonale, L’agevolazione per il superamento delle barriere architettoniche, regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio, e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio, in base alla sua categoria catastale.


 


AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPIO DI DIRITTO


Principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025 – Obblighi di conservazione e comunicazione delle informazioni gravanti sui prestatori di servizi di pagamento


Nell’ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell’idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva. Questa responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.


 


 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

La tua casa dei sogni ti aspetta

partecipa alle aste immobiliari!