In linea con l’anno scorso, il provvedimento n. 176203, pubblicato ieri dall’Agenzia delle Entrate, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per avere accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024.
Il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale mediante la compilazione del quadro P del modello CPB, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA. Permane comunque, durante i periodi di efficacia del CPB, l’assoggettamento agli ISA e ai relativi obblighi dichiarativi.
Si ricorda che il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente. La prassi costante dell’Agenzia delle Entrate esclude dai benefici i contribuenti che, per la presenza di una causa di esclusione, nel periodo d’imposta interessato:
– non presentano il modello ISA;
– oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA.
Inoltre, non è possibile rinunciare a una causa di esclusione nell’ottica di accedere al regime premiale atteso che, ricorrendo i presupposti della causa di esclusione, il risultato dell’ISA eventualmente applicato non potrebbe ritenersi affidabile (circ. n. 16/2020, § 8.1).
Nel caso in cui siano conseguiti, con riferimento a un periodo d’imposta, sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso ai benefici premiali è possibile se:
– il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
– il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Analogamente agli scorsi anni, nell’ottica di premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo, è stato previsto un meccanismo di accesso ai benefici basato:
– sul punteggio ISA dell’annualità di applicazione (2024);
– oppure, in alternativa, sul punteggio ISA medio dell’anno di applicazione (2024) congiuntamente a quello dell’anno precedente (2023).
Più in particolare, ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (tanto per il periodo d’imposta 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024), è possibile accedere ai seguenti benefici:
– esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2025, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2024;
– esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2025, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
– esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9 ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
– esclusione dalla disciplina delle società non operative;
– esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2024, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2024, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024, il contribuente può beneficiare per il 2024 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).
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